Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11257 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 10/05/2010), n.11257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al 1185

Scorso;

– ricorrente –

contro

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA 18/20, presso L’UFFICIO DEL SERVIZIO LEGALE CENTRALE DEL

PATRONATO A.C.L.I., rappresentato e difeso dall’avvocato FAGGIANI

GUIDO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 480/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/05/2006 R.G.N. 962/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELE Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello dell’Aquila respingeva l’impugnazione proposta dall’INAIL avverso la sentenza di primo grado con la quale, in accoglimento della domanda avanzata da I.A., detto Istituto era stato condannato a ripristinare in favore dell’ I. la rendita per infortunio professionale del 25.9.92 nella misura del 18% per decorso del termine decennale di revisione.

La Corte territoriale poneva a base della decisione il rilevo fondante che la revisione era basata su di un miglioramento avvenuto decorso il predetto decennio.

Avverso tale sentenza l’INAIL propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso l’assicurato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura l’INAIL deducendo violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, violazione dell’art. 445 c.p.c., nonchè difetto di motivazione, formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il seguente quesito di diritto: “voglia la Corte dire se, in una controversia nella quale si discute della legittimità della riduzione di una rendita e nella quale l’INAIL abbia dedotto in giudizio che l’accertato miglioramento si era verificato entro il decennio, una volta accertato in fatto la tempestività di detta revisione perchè disposta entro il termine annuale, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137, u.c., decorrente dalla scadenza del decennio di cui all’art. 83 del citato D.P.R., il giudice possa decidere detta controversia senza disporre la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dall’Istituto al fine di provare la data del miglioramento, limitandosi ad affermare l’irrilevanza di detto miglioramento per essere stata effettuata la visita di revisione dopo la scadenza del termine decennale”.

La censura non è esaminabile in questa sede.

Il quesito di diritto, invero, non è conferente.

Infatti il quesito in esame è formulato nel senso che la Corte del merito ha affermato l'”irrilevanza del miglioramento per essere stata effettuata la visita di revisione dopo la scadenza del termine decennale”, mentre in realtà la predetta Corte ha ritenuto illegittima la revisione in quanto fondata su di un miglioramento avvenuto in epoca posteriore al termine decennale di revisione e a conferma di tale assunto ha sottolineato che la revisione si basava “su un esame elettromiografico del marzo 2004 il quale rilevava lo stato del ricorrente in quel momento”.

E’ evidente, pertanto, che nella articolazione del quesito non è colta la ratio decidendi della sentenza impugnata e conseguentemente la risposta al relativo quesito non è risolutiva.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2000,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA, che attribuisce all’avv.to Guido Faggiani per dichiarato anticipo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

 

 

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