Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11256 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. II, 20/05/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 20/05/2011), n.11256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Porta

Pia n. 121, presso lo studio dell’Avvocato Giancarlo Navarra, dal

quale è rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato TISA Maria,

per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. LEONE COLLINI s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

delle Milizie n. 22, presso lo studio dell’Avvocato Igor Turco,

rappresentata e difesa dall’Avvocato DE GERONIMO Federico, per

procura speciale notaio Russo in Sant’Angelo Lodigiano del 29 luglio

2005, rep. n. 313549;

– controricorrente –

e

IMPRESA GENERALE PER COSTRUZIONI GENECOST s.p.a, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

viale Carso n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Flavio Pandimiglio,

dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso R.G. n. 22429 del 2005, proposto da:

IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. LEONE COLLINI s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

delle Milizie n. 22, presso lo studio dell’Avvocato Igor Turco,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Federico De Geronimo per procura

speciale notaio Russo in Sant’Angelo Lodigiano del 29 luglio 2005,

rep. n. 313549;

– ricorrente incidentale –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 370/2005,

depositata il 7 aprile 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti gli Avvocati Maria Vincenza Tisa e Flavio Pandimiglio;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13-14 gennaio 1999, l’Avvocato A.G. ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Catania, la Società Costruzioni Generali C.G.P. s.r.l., la Società Impresa Costruzioni Generali Geom. Leone Collini s.p.a. e la Società Impresa Generale per Costruzioni GENECOST s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento delle prestazioni professionali svolte in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra le società convenute in due giudizi amministrativi.

Analoga richiesta il professionista ha formulato con altro atto di citazione notificato alla Società Costruzioni Generali C.G.P. s.r.l.

e alla Società Impresa Costruzioni Generali Geom. Leone Collini s.p.a., assumendo di avere svolto attività professionale in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese dalle medesime costituito.

Intervenuto il fallimento della Società Costruzioni Generali C.G.P. s.r.l., l’attore ha rinunciato alle domande proposte nei confronti di tale società.

Nella resistenza della altre due convenute, l’adito Tribunale, riuniti i giudizi, con sentenza depositata il 27 dicembre 2001, ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle convenute e ha quindi rigettato le domande, con compensazione delle spese.

Avverso tale sentenza l’Avvocato A. ha proposto appello che, nella resistenza delle appellate – le quali hanno assunto posizioni differenziate, avendo la Società Impresa Costruzioni Generali Geom.

Leone Collini s.p.a. chiesto in via di appello incidentale il pagamento delle spese del primo grado, e avendo la Società Impresa Generale per Costruzioni GENECOST s.p.a., in via subordinata, chiesto di limitare l’importo dovuto al 20% della somma ritenuta di giustizia – è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Catania con sentenza depositata il 7 aprile 2005.

La Corte d’appello ha rilevato che con l’atto di appello l’Avvocato A. si è limitato a contestare l’accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione passiva delle convenute, ma non ha specificamente riproposto alcuna domanda all’infuori di quella relativa al pagamento delle spese processuali. Nè all’appellante poteva giovare il fatto di essersi riportato (pag. 17 dell’atto di appello) “a quanto dedotto nel giudizio di primo grado”, in quanto un simile richiamo era estremamente generico e non idoneo a soddisfare il requisito di specificità imposto dall’art. 342 cod. proc. civ..

L’art. 346, poi, ha osservato la Corte, fa carico alla parte di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, ponendo in proposito una presunzione di rinuncia per quanto non espressamente riproposto.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso A. G. sulla base di un motivo, illustrato da memoria; hanno resistito, con distinti controricorsi, la Società Impresa Costruzioni Generali Geom. Leone Collini s.p.a., che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, e la Società Impresa Generale per Costruzioni GENECOST s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto rivolti avverso la medesima pronuncia (art. 335 cod. proc. civ.).

Con l’unico motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ., ricordando che nel proprio atto di appello aveva specificamente e puntualmente censurato la statuizione del Tribunale in punto difetto di legittimazione passiva delle società convenute, richiamandosi, in ogni caso, nel corpo dell’atto, a quanto dedotto in citazione. Il ricorrente sottolinea quindi che la valutazione della specificità dei motivi non può prescindere dal rilievo che la domanda proposta in primo grado era unica e che la richiesta di accoglimento dell’appello avrebbe dovuto essere interpretata come volta ad ottenere l’accoglimento delle pretese sostanziali avanzate in primo grado.

Il ricorso è fondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che “in tema di appello, la regola per cui le domande non esaminate perchè ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d’appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado (nella specie in materia tributaria), la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l’esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione preliminare di rito” (Cass. n. 13855 del 2010).

Si è anche chiarito che, a fronte di questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato, avendole ritenute assorbite da un’altra decisione di carattere logicamente preliminare, l’appellante che questa preliminare decisione impugni non ha l’onere di proporre anche uno specifico motivo di gravame concernente le questioni assorbite. Un siffatto motivo di gravame risulterebbe in realtà privo di oggetto, proprio perchè fa difetto una statuizione contro cui appuntare specifiche doglianze: sicchè, in simili casi, l’appellante che intenda tener ferme anche le domande in ordine alle quali non v’ è stata pronuncia non ha altro onere che quello di riproporre dette domande all’attenzione del giudice di secondo grado, nel rispetto dell’art. 346 cod. proc. civ. (Cass. n. 21641 del 2005). La norma dell’art. 346 cod. proc. civ., relativa all’onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, disciplina, infatti, l’ipotesi di una pluralità di domande o di eccezioni proposte non già in via cumulativa, ma in via alternativa o subordinata, e presuppone la soccombenza su alcuna di esse. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’attore appellante abbia proposto un’unica domanda non è configurabile alcun onere di riproposizione, sussistendo invece l’onere di proporre specifici motivi di appello che investano singole motivazioni della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall’art. 434 cod. proc. civ. (Cass. n. 6803 del 2003).

Il thema decidendi nel giudizio di secondo grado – si è ulteriormente precisato – “è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex artt. 342 e 434 cod. proc. civ., per l’individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata; tuttavia, allorquando sia impugnata una sentenza di totale reiezione della domanda originaria, poichè il bene della vita richiesto non può che essere, in linea di massima, quello negato in primo grado, ovvero delimitato dagli stessi motivi di impugnazione così che, ove questi siano specifici e chiaramente rivolti contro le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice al rigetto della domanda, va escluso che, pur in mancanza di conclusioni precise, possa ravvisarsi acquiescenza alla reiezione di essa, dovendosi ravvisare la riproposizione della domanda negli identici termini iniziali, con le eventuali delimitazioni evidenziate dalla specificazione dei motivi di gravame e dalla eventuale incompatibilità rispetto ad essi. (Nella specie, relativa a impugnazione di licenziamento, il lavoratore si era limitato a richiedere “in riforma della sentenza impugnata” l’accoglimento “del presente gravame”; la Corte di appello, con sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, perchè il contenuto della domanda risultava dalla parte espositiva dell’atto e le censure erano implicite nel richiamo ad altra precedente sentenza pretorile già oggetto di annullamento)”. (Cass. n. 4053 del 2004; Cass. n. 11362 del 2006).

Nel quadro di questi principi, il ricorso merita accoglimento.

Dall’esame dell’atto di appello, consentita in considerazione della natura della censura dedotta, emerge chiaramente che l’appellante, lungi dal limitare le proprie richieste alla mera richiesta di accoglimento dell’appello, prescindendo dalla pretesa sostanziale avanzata in primo grado, ha espressamente inteso sollecitare la Corte d’appello ad una pronuncia sul merito di dette domande. Invero, a pag. 17 di detto atto, a conclusine della esposizione delle censure rivolte specificamente alla statuizione di primo grado che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle convenute, si legge: “Stante la tassativita ed eccezionalità delle ipotesi di rimessione al Giudice di primo grado prevista dagli artt. 353 e 354 c.p.c., l’accertamento da parte del Giudice d’Appello della erronea decisione sulla presunta carenza di rappresentanza della mandataria nei confronti delle mandanti, gli consente di trattenere e decidere le ulteriori questioni che investono il merito della controversia, sicchè l’odierna appellante si riporta al riguardo a quanto integralmente dedotto nel giudizio di primo grado evidenziando l’infondatezza ed inconducenza delle eccezioni dedotte dalle controparti in ordine alla presunta nullità della Tariffa Forense ed al valore della controversia”.

Dalle proposizioni ora riportate emerge chiaramente la volontà dell’appellante di ottenere dal giudice del gravame non una mera decisione di riforma della sentenza di primo grado in punto affermazione della legittimazione passiva delle convenute, ma una decisione sul merito della domanda formulata con l’atto di citazione in primo grado. Non altrimenti può essere inteso, invero, il richiamo alle non riconducibilità del difetto di legittimazione passiva ad una delle ipotesi che, ove accertate in appello, comportano la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. In sostanza, l’appellante ha sollecitato la Corte d’appello, una volta accertata l’erroneità – specificamente censurata – della statuizione di primo grado in punto di legittimazione passiva delle convenute, ad esaminare nel merito la domanda introduttiva; esame al quale non ostava la mancata riproduzione letterale nell’atto di appello, essendo nella specie sufficiente il rinvio a quanto richiesto nell’atto di citazione.

In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, con assorbimento dell’esame del ricorso incidentale.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, la quale provvedere altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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