Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11256 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 10/05/2010), n.11256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7515/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/12/2005 R.G.N. 7737/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma ex art. 414 c.p.c., B.A., premesso di aver lavorato alle dipendenze della società “Poste Italiane s.p.a.” con una serie di contratti a tempo determinato, il primo dei quali istaurato il 23.10.1998, chiedeva che venisse dichiarata l’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 45346/02 del 19.12.2002, accoglieva le principali domande proposte.

Tale statuizione veniva confermata in sede di appello dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 4.11.2005.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società “Poste Italiane s.p.a.”.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 4.12.2008 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

 

 

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