Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11255 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. II, 20/05/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 20/05/2011), n.11255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19092/2005 proposto da:

P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA A. MANCINI 4r presso lo studio dell’avvocato FLERES

Giuliano, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

D.A., D.M.R., D.M.S.,

G.G., GE.GA., DE.MO.AL.;

– intimati –

sul ricorso 24002-2005 proposto da:

D.M.R. C.F. (OMISSIS), D.A.

C.F. (OMISSIS), DE.MO.AL. C.F.

(OMISSIS), D.M.S. C.F. (OMISSIS),

D.M.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato

TOTINO LUISA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

GE.GA., P.G., G.G.;

– intimati –

sul ricorso 25430/2005 proposto da:

G.G. C.F. (OMISSIS), GE.GA.

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

UFENTE 12, presso lo studio dell’avvocato BRESMES FRANCESCO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

D.M.C., D.M.S., D.M.R., DE.

M.A., P.G., D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1849/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Totino Luisa per il ricorso 24002/2005 difensore dei

controricorrenti e ricorrrenti incidentali che ha chiesto

l’accoglimento delle conclusioni di cui agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto di

tutti i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. esponeva che era creditore di G. G. della somma di L. 100 milioni dovutagli a titolo di restituzione della caparra versata relativamente a un contratto avente ad oggetto un appartamento incommerciabile per contrarietà alle norme urbanistiche e dichiarato con sentenza nullo.

Pertanto, il predetto chiedeva al Tribunale di Roma la declaratoria di nullità della cessione di due atti avente ad oggetto il medesimo appartamento intercorso fra il G. e Ge.Ga., da un lato, e D.M.C., De.Mo.Al., D.M. S., D.M.R. e D.A., dall’altro.

Con sentenza dep. il 12 aprile 2001 il Tribunale di Roma rigettava la domanda sul rilievo che l’attore era carente di interesse ad agire.

Con sentenza dep. il 27 aprile 2005 la Corte di appello di Roma rigettava l’impugnazione proposta dall’attore.

I Giudici di appello, per quel che interessa nella presente sede, dopo avere ritenuto – contrariamente a quanto statuito dal Tribunale – che l’attore era titolare di un interesse concreto e attuale a fare valere la dedotta nullità, rigettavano la domanda, osservando che erano intervenute concessioni edilizie che avevano sanato l’irregolarità urbanistica dell’immobile de quo, mentre l’avvenuta trascrizione della domanda in epoca anteriore alla sanatoria era irrilevante posto che ciò che la sanatoria non può pregiudicare sono i diritti che i terzi possono vantare sul bene; d’altra parte, secondo quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 57, la concessione in sanatoria intervenuta prima che sia passata in cosa giudicata la sentenza di declaratoria della nullità del contratto fa acquistare all’atto validità di diritto, salva la possibilità per le parti di convenire la retroattività della sanatoria anche nel caso in cui sia passata in cosa giudicata la sentenza che pronunci sulla nullità: la trascrizione della domanda determina gli effetti di cui all’art. 2652 cod. civ., n. 6, che ha presupposti e finalità diversi da quelli oggetto della presente fattispecie.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il P. sulla base di due motivi.

Resistono con separati controricorsi gli intimati, proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

D.M.C., D.M.A., D.M.S., D.M.R. e D.A. hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421 e 2652 cod. civ., nonchè della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 57, deduce che la sentenza avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto de quo per irregolarità urbanistica dell’immobile esistente al momento del suo acquisto; censura la decisione gravata laddove aveva attribuito efficacia retroattiva alla sanatoria, tenuto conto: del disposto della L. n. 47 del 1985, art. 17, avendo l’attore trascritto la domanda in epoca anteriore alla sanatoria;

dell’inapplicabilità alla specie della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 57, atteso il passaggio in giudicato della sentenza di declaratoria della nullità della compravendita nel giudizio fra l’attore e il G.; che la nullità, essendo assoluta, non può essere convalidata; che l’art. 2652 cod. civ., ha anche la finalità pratica di impedire ai convenuti di disporre liberamente del bene oggetto del giudizio e, comunque, di impedire gli effetti sananti di cui alla L. n. 662 del 1996.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza impugnata laddove aveva erroneamente affermato che alle vendite forzate troverebbero applicazione le nullità sancite dalla L. n. 47 del 1985 quando invece ciò è escluso dall’art. 17 della predetta legge, così come l’affermazione – secondo cui la trascrizione della domanda del Prato determina gli effetti di cui all’art. 2652 cod. civ. …..

che ha presupposti e finalità del tutto diversi da quelli oggetto della fattispecie in esame – era errata e priva di adeguata motivazione, atteso che la trascrizione della domanda è imposta dall’art. 2690 cod. civ., n. 3.

I motivi – che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Occorre premettere che la L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 57, prevede che a seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17 e comma 2, art. 40, e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con alto successivo contenente gli allegati di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall’imposta di registro calcolata sull’atto volto a determinare l’effetto di cui ai commi da 37 a 59 è decurtato l’importo eventualmente già versato per la registrazione dell’atto dichiarato nulla.

Tale norma, dunque, sancisce la regola della automatica retroattività della convalida dell’atto di cui non sia stata dichiarata la nullità con sentenza passata in giudicato, consentendo invece in tal caso alle parti di conferire efficacia retroattiva alla sanatoria, salvi gli effetti della trascrizione a favore dei terzi.

L’efficacia retroattiva della sanatoria, prevista dalla legge, impediva dunque che potesse essere dichiarata la nullità dell’atto oggetto della domanda proposta dall’attore con il presente giudizio, del tutto irrilevante è il passaggio in cosa giudicata della sentenza avente ad oggetto il ( diverso) contratto intercorso fra l’attore e il G. nel giudizio intercorso esclusivamente fra questi ultimi.

Il riferimento alle norme in materia di trascrizione è del tutto fuori luogo, posto che la funzione di pubblicità dichiarativa di tale istituto è quella di risolvere il conflitto fra diritti immobiliari e, in taluni casi, di sanarne l’acquisto in base alla priorità della trascrizione In particolare, la L. n. 47 del 1985, art. 17 è diretto a salvaguardare i diritti di garanzia (e di servitù) che i terzi abbiano acquisito e trascritto in epoca anteriore alla trascrizione della domanda avente ad oggetto la nullità del contratto, rendendoli opponibili nonostante il venir meno del titolo in base al quale quei diritti erano stati costituiti per effetto della sentenza dichiarativa della nullità: la norma prevede e risolve il conflitto fra la iscrizione ipotecaria e la trascrizione della domanda, dando prevalenza alla prima, se avvenuta in epoca anteriore. Nè, d’ altra parte, può l’attore invocare al riguardo gli effetti di cui all’art. 2652 cod. civ., n. 6, che prevede l’ipotesi più rilevante fra quelle in cui la trascrizione ha efficacia di pubblicità sanante del titolo di acquisto del diritto, stabilendo i casi nei quali la sentenza di nullità o annullamento del contratto non pregiudica i terzi subacquirenti, e ciò in deroga al principio resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis; la norma ha la finalità di salvaguardare il diritto del subacquirente, il quale non subisce gli effetti del giudicato nonostante che il venir meno del diritto del suo dante causa ne avrebbe dovuto comportare la perdita da parte del medesimo: pertanto, nessuna rilevanza può attribuirsi alla trascrizione relativamente all’efficacia del contratto fra le parti.

In merito a quanto poi ritenuto dai Giudici circa l’applicabilità delle nullità anche alle vendite forzate e alla contraddizione logica attribuita all’attore, trattasi di affermazione resa ad abundantiam e, perciò, priva di valore decisorio, giacchè la motivazione posta a fondamento della decisione si basa sulla intervenuta sanatoria delle irregolarità urbanistiche e sulla efficacia retroattiva della convalida del contratto.

Il ricorso va rigettato.

I ricorsi incidentali censurano la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto la sussistenza nell’attore dell’interesse ad agire.

I ricorsi sono inammissibili, perchè i resistenti non hanno interesse a impugnare la decisione su tale questione che – seppure risolta in senso sfavorevole ai convenuti – è priva di rilevanza, tenuto conto che la sentenza ha comunque rigettato la domanda dell’attore per altra ragione: l’interesse a impugnare, che si fonda sulla soccombenza, sarebbe sorto soltanto ove fosse stato accolto il ricorso principale avverso la pronuncia che aveva ritenuto la convalida del contratto, sicchè i resistenti avrebbero dovuto proporre ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico del ricorrente principale, risultato la parte sostanzialmente soccombente.

PQM

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale dichiara inammissibili quelli incidentali.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative alla presente fase che liquida: a favore di: a) D.M.C., D.M.A., D.M.S., D.M.R. e D.A. in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge; b) G.G. e Ge.Ga.

in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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