Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11254 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 10/05/2010), n.11254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SIEMENS S.P.A (già SIEMENS MOBILE COMMUNICATIONS S.P.A.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato SILVETTI

CARLO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

sul ricorso 20735-2006 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO VERA

19, presso lo studio dell’avvocato D’AMBROSIO RODOLFO, rappresentato

e difeso dall’avvocato NAPPI SEVERINO, giusta mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SIEMENS S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6945/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/02/2006 r.g.n. 2995/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 17-6-2002 B.R., dipendente della società Siemens dal 3-7-1972, collocato in cassa integrazione per un semestre dal 27-8-2001, successivamente prorogato per un altro semestre dal 21-2-2002, lamentava la mancata rotazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e dal D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2, nonchè il mancato esperimento dell’esame congiunto obbligatorio previsto e la mancata sottoposizione alla valutazione sindacale dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e della verifica della possibilità di applicare il criterio della rotazione alla scadenza del primo semestre.

Il ricorrente, pertanto, chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non pagate nella misura specificata oltre interessi e rivalutazione.

La società si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di controparte o, in subordine, la compensazione della somma richiesta dal lavoratore con quella di Euro 1.800,00 ricevuta dallo stesso in esecuzione dell’accordo sindacale del 18-6-2002.

Con sentenza del 14-11-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli respingeva la domanda e compensava le spese.

Il B. proponeva appello avverso la detta sentenza, con ricorso del 31-12-2003, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 6-2-2006, in accoglimento dell’appello e previa disapplicazione dell’atto amministrativo autorizzativo. condannava la società al risarcimento del danno consistente nel pagamento di tutte le retribuzioni non corrisposte, previa detrazione di quanto percepito a titolo di CIGS nonchè della somma di cui all’accordo del 18-6-2002 versata dalla società, oltre interessi e rivalutazione.

In sintesi la Corte territoriale, premessa la necessità della preventiva comunicazione alle oo.ss. in vista dell’esame congiunto anche dei motivi ostativi al meccanismo della rotazione, rilevava che dalla lettura degli atti si evinceva che la decisione di non adottare il criterio della rotazione non era stata in alcun modo giustificata dalla società (e ciò era confermato in sede di verbale di accordo).

La Corte aggiungeva, poi, che sotto altro profilo, stante tale decisione, illegittimamente era mancata la preventiva, tempestiva e specifica comunicazione dei criteri di scelta ed era venuto meno anche l’esame congiunto su tali criteri, come risultava dalla documentazione agli atti.

Infine la Corte di merito rilevava che era stato altresì violato lo stesso accordo sindacale, in quanto, contrariamente a quanto previsto, trascorsi i sei mesi iniziali non si era provveduto ad effettuare alcuna verifica in ordine alla possibilità i applicare almeno parzialmente la rotazione tra i lavoratori, senza fornire alcuna plausibile giustificazione di tale omissione e senza mai giustificare la mancata adozione di tale meccanismo.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Siemens ha proposto ricorso con due motivi.

Il B. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c., osserva il Collegio che nella fattispecie, essendo la sentenza impugnata stata depositala anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, non trova applicazione ratione temporis l’art. 366 bis c.p.c. (ora abrogato dalla L. n. 69 del 2009), per cui neppure assumono rilevanza i quesiti formulati dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale.

Con il primo motivo del ricorso principale la società, denunciando violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, art. 1362 e segg. c.c., art. 41 Cost. e vizi di motivazione, censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “la decisione di non adottare il criterio della rotazione non è stata in alcun modo giustificata dalla società”.

In particolare la ricorrente deduce:

che già nella memoria difensiva di primo grado aveva chiarito “che non era possibile per i primi sei mesi adottare la rotazione in quanto il numero limitato di eccedenze, incidente su tutte le funzioni aziendali, rendeva non fungibili tra loro le persone delle aree coinvolte”;

che gli accordi del 5-7-2001 e 13-7-2001 (“valutate le motivazioni addotte dall’azienda in merito non si procederà ad effettuare rotazione …”) e la comunicazione del 12-7-2001 in sostanza “confermavano l’esistenza di un esame congiunto circa la valutazione sull’impossibilità di ricorrere alla rotazione”;

che, peraltro, con Decreto 6-3-2003 il Ministero del Lavoro autorizzava l’intervento in CIGS per crisi aziendale, approvando il progetto e autorizzando la non adozione della rotazione.

Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando vizi analoghi, censura la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente ”un ulteriore profilo di illegittimità” nella omessa comunicazione dei criteri di scelta adottati per individuare il personale da porre in CIGS. In sostanza la società deduce:

che il tenore letterale dell’accordo del 5-7-2001 escludeva chiaramente che fosse mancato l’esame congiunto da parte delle OO.SS.;

che con lettera del 6-7-2001 “aveva chiesto l’esame congiunto con il confronto anche sui criteri di individuazione dei lavoratori segnalati quali le esigenze tecniche, organizzative e produttive”;

che con la lettera del 12-7-2001 aveva ulteriormente specificato tali criteri;

che con la risposta del 13-7-2001 la R.S.U. aveva ribadito che considerava “esaustivo il punto 5 dell’accordo sottoscritto il 5 luglio 2001”;

che pertanto vi erano stati “espliciti riconoscimenti negoziali delle OO.SS. in ordine alla comunicazione ed all’esame dei criteri di scelta”.

I detti motivi, che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, risultano in parte infondati e in parte inammissibili.

In base all’indirizzo consolidato dettato da questa Corte, “in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, tale illegittimità potendo essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integratà” (v. per tutte Cass. S.U. 11-5-2000 n. 302, che ha chiarito che la violazione dell’obbligo della comunicazione, da un lato, integra una vera e propria ipotesi di condotta antisindacale e, dall’altro, “investendo un elemento essenziale (e non meramente formale o marginale) della complessa fattispecie, è causa diretta di illegittimità del provvedimento finale, perchè preclude la mancata verifica del corretto esercizio del potere del datore di lavoro e impedisce il perseguimento dello scopo previsto dalla legge (la tutela della posizione dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura), di tal che “l’inosservanza della suddetta garanzia procedimentale, implicante la mancata attuazione del principio di trasparenza, incide direttamente sul medesimo provvedimento finale di concessione del beneficio”).

Ai fini, quindi, della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in CIGS l’azienda è tenuta a comunicare i motivi per i quali non vengano adottati i meccanismi di rotazione ed i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere (v. L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8D.P.R. n. 218 del 2000, art. 2 commi 1 e 5) e “la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori” (v. Cass. 19-8-2003 n. 12137), per cui questi ultimi possono agire “per ottenere il ripristino del rapporto ed il pagamento della retribuzione piena e non integrata, restando tale diritto insensibile alle vicende interessanti il piano delle relazioni sindacali e gli eventuali accordi intervenuti in quella sede” (v. Cass. 4-5-2009 n. 10236).

Agli stessi fini, poi, questa Corte ha chiarito che la specificità dei criteri di scelta “consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri” (v. Cass. 23-4-2004 n. 7720, cfr. Cass. 18-5-2006 n. 11660, Cass. 3-7-2009 n. 15694) e da ultimo, ha precisato che “la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all’individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione (nella specie individuati nelle “esigenze tecniche, organizzative e produttive” e nelle “esigenze professionali e funzionali”) tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l’obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e tale violazione non può ritenersi sanata dall’effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare”, (v. Cass. 9-6-2009 n. 13240, Cass. 1- 7-2009 n. 15393).

La verifica, infine, della adeguatezza della comunicazione costituisce, comunque, valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, ove sia assistita da motivazione sufficiente e priva di vizi logici.

Orbene la sentenza impugnata, correttamente applicando tali principi e con motivazione congrua, ha ritenuto, la genericità ed inadeguatezza della comunicazione del 6-7-2001, da un lato circa i motivi della mancata adozione di meccanismi di rotazione, dall’altro con riguardo ai criteri di scelta adottati per individuare il personale da collocare in CIGS. Al riguardo la Corte di merito, sul primo profilo, in sostanza ha osservato che la comunicazione aziendale citata enunciava soltanto che la contrazione dell’attività produttiva si era resa necessaria ed urgente a causa della crisi in atto e sarebbe stata attuata “in relazione a 130 lavoratori di cui 11 della filiale di Napoli individuati in base ai criteri delle esigenze tecniche, organizzative e produttive” e che “allo stato non era prevista rotazione dei lavoratori interessati, sempre per ragioni di ordine tecnico- organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza”.

La Corte territoriale ha, poi, rilevato che le “esigenze tecniche, organizzative e produttive” vennero specificate in qualche modo soltanto con la successiva comunicazione del 12-7-2001 che, peraltro, precedeva “di un solo giorno” il verbale di accordo del 13-7-2001 (con il quale le parti si dettero reciprocamente atto che “valutate le motivazioni addotte dall’azienda in merito” non si sarebbe proceduto “ad effettuare rotazione di personale collocato in cassa integrazione per i primi sei mesi del periodo di utilizzo del medesimo strumento”).

Sul secondo profilo, parimenti, la Corte di merito ha ritenuto che “in sostanza è mancata la preventiva, tempestiva e specifica comunicazione dei criteri di scelta ed è venuto meno anche l’esame congiunto su tali criteri”.

In particolare la Corte d’Appello ha rilevato che dalla semplice lettura del testo della comunicazione del 6-7-2001 e del verbale di accordo preliminare del 5-7-2001 “si evince che la società non ha individuato alcuno specifico criterio di selezione riferendosi genericamente alle esigenze tecniche, organizzative e produttive”, “mentre soltanto nella comunicazione del 12-7-2001 si accenna a qualche ulteriore elemento di individuazione, pur senza chiarire in concreto quali particolari competenze professionali sarebbero state preferite e quali specifiche pregresse esperienze sarebbero state in concreto valorizzate”.

La Corte ha altresì osservato che la tardività di tale ultima comunicazione “non ha consentito, in sostanza, alle forze sindacali di svolgere alcuna valutazione preventiva se si esclude la oscura e telegrafica risposta inviata in data 13-7-2001 dalla R.S.U” (nella quale si considera “esaustivo il punto 5 dell’accordo sottoscritto il 5-7-2001”) ed ha evidenziato che, infatti, nel verbale del 13-7-2001 “non si fa alcun accenno alle precisazioni di cui alla missiva del giorno precedente (evidentemente neanche esaminata in tale sede dalle parti) e l’unico riferimento è rivolto al precedente verbale di accordo del 5-7-2001, il quale conteneva soltanto generiche e vaghe indicazioni sui criteri di scelta da adottare”.

Tali accertamenti di merito, congruamente motivati e fondati sull’attento esame anche degli elementi di fatto invocati dalla ricorrente principale, resistono entrambi alle censure della società, la quale del resto ripropone la propria valutazione delle risultanze di causa, sollecitando una revisione del ragionamento decisorio, inammissibile in questa sede (v. Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Così respinto il ricorso principale va dichiarato assorbito il ricorso incidentale (sostanzialmente condizionato), con il quale il B. ha riproposto in questa sede la domanda relativa “all’ulteriore profilo di illegittimità della sospensione conseguente al trasferimento del ricorrente ad altra unità produttiva, domanda, “riproposta in appello”, che “non è stata oggetto di pronuncia rimanendo assorbita nella decisione di accoglimento degli ulteriori profili di illegittimità del procedimento di sospensione in integrazione salariale”.

Il rigetto del ricorso principale, infatti, con la conferma dell’accoglimento della domanda sotto tali ultimi profili, assorbe l’esame della questione sollevata con il ricorso incidentale.

Infine, in ragione della soccombenza, la ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese in favore del B..

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna la ricorrente principale al pagamento in favore del B., delle spese, liquidate in Euro 31,00 oltre Euro 2.500,00 di onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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