Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11254 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24202/2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DI TORRE GAIA

14, presso lo studio dell’avvocato VANESSA SCACCHI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI NUCIFERO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente,

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2103/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 13 aprile 2015, la Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello proposto dal Comune di Napoli avverso la decisione del primo giudice di accoglimento della domanda proposta G.A. nei confronti del detto ente e compensava tra le parti le spese del grado;

che, per quello che ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale motivava la disposta compensazione sul rilievo “della peculiarità della vicenda dei dipendenti dell’ente di bacino, della complessità e novità delle questioni, delle difficoltà interpretative delle norme esaminate e dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito documentati in atti, anche in ambito locale”;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il G. affidato ad un unico motivo cui resiste il Comune di Napoli con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto le ragioni indicate dal giudice del gravame come giustificative della disposta compensazione non configuravano le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma per poter fondare, in deroga al principio generale della soccombenza, la compensazione delle spese di lite;

che il motivo è infondato in quanto le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, risultante dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, non devono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e, trattandosi di nozione necessariamente elastica, ad esse può certamente ricondursi la novità o opinabilità della questione giuridica decisa e la contraddittorietà dei precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass. Ordinanza n. 5267 del 16/03/2016; Cass. Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014);

che, nel caso in esame, la Corte ha fondato la disposta compensazione su una serie di ragioni di cui sicuramente non è illogica ed erronea e trova riscontro in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; Cass. 15 dicembre 2011, n. 26987) quella che fa riferimento ai “contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito documentati agli atti, anche in ambito locale” e che, da sola, è sufficiente a sorreggere la motivazione (Cass. 11 gennaio 2017, n. 453 e proprio in un caso in cui la compensazione delle spese era stata giustificata dalle contrastanti decisioni di merito); che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in favore del Comune di Napoli;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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