Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11252 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 10/05/2010), n.11252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.C., B.A., C.F., C.

G., C.S., D.S.A., G.

D., M.N., M.M., M.S.,

P.S., P.P., P.E., PL.

S., S.R., S.M., T.A.,

T.L., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che li rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso, ad eccezione della

Sig.ra M.M. che è pure rappresentata e difesa dalla

stesso avvocato, giusta procura speciale atto notar DOMENICO IODICE

di Caserta del 13/10/06, rep. 14174;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2004/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/10/2005 r.g.n. 9162/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: inammissibilità per

S., B. e P., accoglimento per quanto di ragione

per C., G., T., M., rigetto per gli

altri.

 

Fatto

Con autonomi ricorsi al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, regolarmente notificati, gli odierni resistenti, assunti dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratti a tempo determinato, unitamente ad altri dipendenti che successivamente rinunciavano agli effetti della sentenza conseguita aderendo all’accordo quadro del 13.1.2006, lamentavano l’illegittimità della apposizione del termine ai contratti stipulati.

In particolare A.C., B.A., C. G., C.S., D.S.A., M. N., M.M., P.S., P.E., Pl.Si., i S.R., S.M., T. A. e T.L. risultavano assunti con contratti di lavoro a tempo determinato aventi decorrenza da data successiva al 30.4.1998 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

C.F. e G.D. risultavano parimenti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato aventi peraltro decorrenza da data antecedente al 30.4.1998 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

C.F., G.D., M.S., S. M. e T.L. risultavano assunti ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 26.11.1994 “per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” nei periodi giugno-settembre degli anni specificamente indicati.

P.P. risultava assunta con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 25 del CCNL 11.1.2001 dal 14.2.2001 al 30.4.2001 “per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio anche derivanti da innovazioni tecnologiche, prodotti o servizi”.

Chiedevano pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della società alla riassunzione in servizio ed alla corresponsione delle retribuzioni non corrisposte.

Il Tribunale adito, previa riunione dei procedimenti, rigettava le domande.

Avverso tale sentenza proponevano appello i lavoratori interessati lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con i ricorsi introduttivi.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 11.3.2005, in accoglimento delle impugnazioni, dichiarava la natura a tempo indeterminato dei rapporti in questione, condannando la società convenuta al ripristino dei rapporti ed al pagamento in favore dei ricorrenti della retribuzione, con accessori.

In particolare la Corte territoriale rilevava che i contratti stipulati per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione non contenevano alcuna indicazione in ordine alla effettiva esistenza di esigenze di carattere straordinario e temporaneo concretamente riferibili alle singole assunzioni; e rilevava altresì che tali contratti erano stati stipulati in parte successivamente al 30.4.1998, ossia in periodo non coperto dalla contrattazione autorizzatoria.

Per quel che riguarda i contratti stipulati per l’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nei periodi giugno – settembre, rilevava che gli stessi non contenevano la necessaria indicazione del lavoratore sostituito.

Per quel che riguarda il contratto stipulato ai sensi dell’art. 25 del CCNL 11.1.2001, rilevava che tale contratto non conteneva alcuna specifica indicazione in ordine alla effettiva esistenza delle dedotte esigenze di carattere straordinario e temporaneo.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane s.p.a. con cinque motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso i lavoratori intimati.

Gli stessi hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1372 c.p.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c., art. 100 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Rileva in particolare la ricorrente che erroneamente, la Corte territoriale aveva rigettato, con motivazione comunque insufficiente, l’eccezione di scioglimento del rapporto per effetto di mutuo consenso espresso dalle parti per facta concludentia. Ciò in quanto la inerzia del lavoratore protrattasi per un cospicuo lasso di tempo dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, costituisce implicita manifestazione di consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. 18 aprile 1962, n. 230; violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23; violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c..

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto, in relazione al contratto stipulato ai sensi dell’art. 25 del CCNL 11.1.2001, che la causale del contratto in questione si sarebbe risolta in una proposizione del tutto generica in quanto priva di alcun riferimento alle specifiche esigenze che avevano determinato l’assunzione della lavoratrice; ed invero l’art. 25 del CCNL del 2001 era assolutamente coerente con la previsione di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva attribuito sul punto una delega in bianco in ordine alle ulteriori ipotesi di contratto a termine rispetto a quelle legislativamente previste, ritenendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti.

Col terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’efficacia dell’accordo del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 1994.

Osserva in particolare che la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che i contratti a termine per cui è causa erano stati stipulati con riferimento alla previsione dell’art. 8 del CCNL 1994, integrato dall’accordo collettivo 25.9.1997, aveva ritenuto l’illegittimità dei contratti in questione sotto il profilo che gli stessi non contenevano alcuna concreta indicazione delle ragioni di a stipulazione del termine, sottese alla previsione, astratta e ‘” programmatica, dell’accordo collettivo; in tal modo incorrendo in un evidente vizio di violazione e falsa applicazione della normativa legale (L. n. 56 del 1997, art. 23), avuto riguardo alla pienezza della delega conferita dalla L. n. 56 del 197 e della autonomia delle parti sociali in ordine alla individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste, ed alla conseguente insindacabilità nel merito di tali ipotesi.

E sotto lo stesso profilo rileva che erroneamente la Corte territoriale, dopo aver affermato che la delega conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, attribuiva alla contrattazione collettiva un “delega in bianco” nella individuazione delle ipotesi di assunzione a termine, aveva in maniera contraddittoria negato tale ampiezza richiedendo l’introduzione di un rigido limite temporale di validità alla stipula di tali contratti.

Col quarto e quinto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. 18 aprile 1962, n. 230; violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23; violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c..

In particolare rileva che l’ampiezza e la portata del rinvio operato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, alla contrattazione collettiva per l’individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste dalla L. n. 230 del 1962, faceva sì che in tema di assunzione di un lavoratore con contratto a termine in sostituzione di altro lavoratore assente per ferie, fa società fosse tenuta a provare soltanto che l’assunzione a termine era stata necessitata da esigenze di espletamento del servizio che non potevano essere soddisfatte in conseguenza delle assenze per ferie del personale nel periodo giugno- settembre, essendo la prova di tale esigenza insita nel fatto stesso che il lavoratore era stato assunto nel suddetto lasso di tempo, di talchè non si richiedeva l’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito.

Posto ciò, rileva il Collegio che in corso di causa sono stati depositati i verbali di conciliazione in sede sindacale concernenti la controversia fra Poste Italiane ed i lavoratori B. A., S.R. e P.P.; dai suddetti verbali di conciliazione, debitamente sottoscritti dai lavoratori interessati, oltre che dal rappresentante delle Poste italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Ad avviso del Collegio i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti dei lavoratori sopra indicati in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso nei confronti dei predetti dipendenti deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

Il giudizio prosegue pertanto nei confronti degli altri lavoratori.

Posto ciò, osserva il Collegio che il primo motivo del ricorso è infondato, dovendosi ritenere l’infondatezza della tesi dell’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in relazione al tempo trascorso tra la scadenza dell’ultimo contratto a termine e la manifestazione della volontà del lavoratore di ripristinare la funzionalità di fatto del rapporto.

Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr, in particolare, Cass. 17.12.2004 n. 23554) nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto. Orbene, nel caso in esame ;

la Corte di merito ha ritenuto che l’intervallo di un certo lasso di tempo fra la cessazione dell’ultimo rapporto e l’atto di costituzione in mora non consentiva di ritenere, in assenza di qualsiasi altra circostanza univoca, l’esistenza di una volontà chiara e certa di dismissione del rapporto, atteso che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non era sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso; e tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso.

Il secondo motivo di gravame, concernente il contratto stipulato con la lavoratrice P.P. ai sensi dell’art. 25 del CCNL del 2001, è inammissibile stante la conciliazione intervenuta tra le parti.

Per quel che riguarda il terzo motivo di gravame rileva il Collegio che lo stesso non può trovare accoglimento nei confronti dei lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 1994 con contratti a termine stipulati successivamente al 30.4.1998, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte di Cassazione (Cass. sez. lav., 29.7.2009 n. 17651; Cass. sez. lav., 23.6.2009 n. 14657; Cass. sez. lav., 27.2.2009 n. 4840; Cass. sez. lav., 7.3.2005 n. 4862; Cass. sez. lav., 26.7.2004 n. 14011), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato. “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21062; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

Non può pertanto condividersi la motivazione della Corte territoriale la quale ha posto a fondamento della propria statuizione l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali. La sentenza si muove quindi erroneamente nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, e ciò è in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte e ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588.

li motivo tuttavia non può trovare accoglimento.

Invero nel quadro sopra delineato, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (e la Corte territoriale ha rilevato che, comunque, le parti sociali avevano convenuto di ritenere il perdurare delle condizioni sottese alla apposizione del termine “fino” al 30.4.1998), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18383; Cass. sez. lav., 14.4.2005 n. 7745; Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866). In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 1.10.2007 n. 20608; Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (Cass. sez. lav., 29.7.2005 n. 15969; Cass. sez. lav., 21.3.2007 n. 6703), va confermata la nullità della apposizione del termine al contratto de quo, concluso, ex art. 8 CCNL 1994 e accordo collettivo 25.9.1997, successivamente al 30.4.1998, restando assorbita ogni ulteriore censura sul punto.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infine, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18.1.2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (in tal senso, Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Il suddetto motivo di gravame è per contro fondato nei confronti di C.F. e G.D..

Ed invero, posto che i primi rapporti di lavoro a tempo determinato istaurati con gli stessi erano stati stipulati, per come risulta dall’impugnata sentenza, in data anteriore al 30.4.1998, cioè nel periodo in cui le parti sociali avevano convenuto di ritenere il perdurare delle condizioni sottese alla apposizione del termine, non può condividersi, alla stregua delle argomentazioni in precedenza svolte, la motivazione della Corte territoriale la quale, muovendosi nell’erronea prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, ha ritenuto che non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali.

Orbene, la decisione della Corte di merito, con riferimento ai contratti de quibus, non è conforme al suddetto principio di diritto.

Parimenti fondati sono il quarto e quinto motivo di ricorso.

La Corte territoriale sostiene che la sostituzione di un lavoratore assente per ferie debba rispettare la prescrizione dell’obbligo di indicare il nome del lavoratore sostituito, in analogia a quanto prescritto dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. b) per il caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

L’assunto dei giudici di appello è destituito di fondamento. E’ pacifico che nel caso di specie il termine al contratto di lavoro è stato apposto con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 C.C.N.L. 26.11.1994: “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”. Il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di assunzione a termine ai sensi del disposto della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 4588/2006, hanno affermato che la L. n. 56 del 1987, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, e dal D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 1983 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge. A questi principi si è adeguata la successiva giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n. 4933/2007).

La Corte di merito, nell’affermare che anche nel caso di specie trova applicazione la L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. b), la quale prevede l’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito, si è discostata dai suddetti principi ed è incorsa in violazione di norme di diritto. Peraltro nessuna indagine è stata compiuta dal giudice di appello al fine di accertare se la volontà delle parti stipulanti il contratto collettivo derogatorio fosse nel senso di prevedere una siffatta indicazione nel contratto a termine in questione.

I suddetti motivi di ricorso, sono dunque fondati e la sentenza impugnata merita di essere cassata, per tutte le considerazioni in precedenza espresse, in relazione alla posizione dei lavoratori T., M., C. e G., con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame anche in relazione agli ulteriori contratti di lavoro indicati; il giudice di rinvio provvedere altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Va per contro rigettato, per le argomentazioni in precedenza esposte, il gravame proposto nei confronti di A.C., C. G., C.S., D.S.A., M. N., M.M., P.S., P.E., P.S., S.M. e T.A., ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento nei confronti degli stessi delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di B. A., S.R. e P.P. e compensa fra gli stessi e la società Poste Italiane s.p.a. le spese processuali.

Rigetta il ricorso nei confronti di A.C., C. G., C.S., D.S.A., M. N., M.M., P.S., P.E., Pl.Si., S.M. e T.A.; condanna la ricorrente alla rifusione nei confronti degli stessi delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in Euro 66,00 oltre Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Cassa l’impugnata sentenza nei confronti di M.S., C.F., G. D. e T.L. e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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