Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11251 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

C.G. e C.B., elettivamente domiciliati in

Roma, viale Mazzini 25, presso l’avv. Consolini Massimo, che con

l’avv. Pio Giorgio di Leo li rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo 6,

presso l’avv. Morera Umberto, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1144/09 del

20.11.2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 31.3.2011 dal

Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Consolini e Di Leo per i ricorrenti;

Longo per la Banca;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la rimessione alla

pubblica udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G. e C.B. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bari aveva rigettato la domanda da essi formulata, avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell’ordine di acquisto di obbligazioni Cirio e la conseguente restituzione della somma versata a tale titolo.

Il Monte dei Paschi ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Successivamente il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. proponeva la riunione dei ricorsi e la loro trattazione in Camera di Consiglio, ritenendo manifestamente infondato quello principale e manifestamente fondato quello incidentale.

Entrambe le parti depositavano memoria ed il Procuratore Generale chiedeva la rimessione della causa alla pubblica udienza, richiesta quest’ultima che il Collegio condivide.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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