Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11251 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. I, 11/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 11/06/2020), n.11251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25951/2015 proposto da:

L.R.A., nella qualità di titolare dell’omonima impresa,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio, n. 13, presso lo

studio dell’avvocato Geraci Olga, rappresentato e difeso

dall’avvocato Arena Natale, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di S. Stefano di Camastra, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Vitelleschi, n. 26,

presso lo studio dell’avvocato Passalacqua Gianfranco, rappresentato

e difeso dall’avvocato Pizzuto Francesco, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 693/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 08/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/12/2019 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 8 ottobre 2014 la Corte d’appello di Messina ha rigettato l’appello proposto da L.R.A. avverso la decisione di primo grado, che aveva concluso per l’improponibilità della domanda avente ad oggetto pretese pecuniarie e accessori, scaturenti dal contratto di appalto concluso con il Comune di Santo Stefano di Camastra.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che, per effetto della sentenza 9 maggio 1996, n. 152 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 741 del 1981, art. 16, era tornato vigente l’art. 47 del capitolato approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962; b) che, pertanto, le controversie non risolte in via amministrativa doveva essere proposte nei termini di cui all’art. 46 del citato D.P.R..; c) che il mancato rispetto di tale termine aveva comportato la decadenza dell’appellante, con conseguente improponibilità di tutte le domande, ivi inclusa quella relativa all’accertamento e alla liquidazione degli interessi; d) che siffatta decadenza era rilevabile d’ufficio; e) che infondata era anche la denunciata violazione dell’art. 183 c.p.c., dal momento che l’appellante si era limitato a rilevare la mancata concessione del termine per contraddire, senza illustrare le questioni che avrebbe altrimenti potuto prospettare.

3. Avverso tale sentenza il L.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso il Comune di Santo Stefano di Camastra. Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale rileva la tardività del controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2968 e 2969 c.c., rilevando: a) che la Corte territoriale aveva del tutto trascurato di esaminare il motivo di appello con il quale si denunciava l’inoperatività del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 46, sia per effetto della intervenuta abrogazione della previsione, ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 32, sia perchè le parti, con l’art. 8 del contratto, avevano escluso espressamente l’applicabilità alla risoluzione delle eventuali controversie della normativa sulle competenze arbitrali di cui agli artt. 43 e segg. D.P.R. cit.; b) che la Corte d’appello neppure aveva considerato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva concluso per la non rilevabilità d’ufficio della decadenza di cui all’art. 46 cit.; c) che nel caso di specie la domanda giudiziale non aveva fatto seguito ad una richiesta di arbitrato e alla conseguente declinatoria della competenza arbitrale; d) che, in ogni caso, i termini di cui del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 46 e 47, non sono perentori. Premessa l’inammissibilità del controricorso, portato alla notifica il 21 maggio 2018, ben oltre i termine stabilito dall’art. 370 c.p.c., tenuto conto che il ricorso è stato notificato il 30 ottobre 2015, si osserva che la doglianza è fondata.

Anche la sentenza impugnata dà atto che il contratto concluso dalle parti ha escluso il ricorso all’arbitrato per la risoluzione delle controversie insorte.

E, tuttavia, nel caso di specie, innanzi tutto, non è stato scrutinato nella sentenza impugnata il profilo della applicabilità ratione temporis dell’art. 46 cit., alla luce dei necessari accertamenti fattuali che la questione richiede.

Invero, va tenuto conto che il capitolato generale per le opere pubbliche, approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, assumeva valore normativo e vincolante e si applica in modo diretto solo per gli appalti stipulati dallo Stato, mentre, per quelli conclusi dagli altri enti pubblici – come nel caso di specie -, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, le sue previsioni costituivano clausole negoziali destinate ad assumere efficacia obbligatoria solo se e nei limiti in cui fossero state richiamate, in maniera esplicita ed univoca, dalle parti per regolare il singolo rapporto contrattuale (Cass. 19 gennaio 2016, n. 812).

Solo a seguito di tale accertamento, si sarebbe potuto trarre la conseguenza secondo la quale, in presenza del riferimento a tale norma, il contenuto della stessa doveva ritenersi recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, sicchè l’estensione ed i limiti del contratto sono destinati ad essere individuati esclusivamente con riferimento al contenuto della disposizione richiamata al momento della stipula. Ne segue che, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nell’art. 47 del capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato, così come gli interventi abrogativi della Corte costituzionale, non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso: ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale sia per le previsioni di carattere processuale (Cass. 12. dicembre 2016, n. 25410).

Del pari inesplorata è, poi, la questione dei presupposti di operatività del termine di cui all’art. 46, che prende a decorrere dal momento in cui è stato notificato il provvedimento dell’amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42.

Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che l’art. 46 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, nel prevedere che la domanda giudiziale proposta dall’appaltatore deve essere promossa ne termine di sessanta giorni da quello in cui fu “notificato” il provvedimento dell’amministrazione con il quale venne risolta la controversia in sede amministrativa, ai sensi del precedente art. 42, richiede non una qualsiasi comunicazione dell’atto (come la trasmissione a mezzo di lettera raccomandata), bensì la notificazione a mezzo di un pubblico ufficiale della copia integrale ed autentica dell’atto stesso (Cass. 20 marzo 2018, n. 6909).

2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti, logicamente dipendenti dal primo e concernenti: a) la mancata pronuncia sulla domanda avente ad oggetto gli interessi legali e moratori, non inclusa nella controversie destinate a subire effetti decadenziali (secondo motivo); b) il rilievo d’ufficio dell’improponibilità della domanda, senza avere previamente sottoposto la questione al contraddittorio delle parti (terzo, Motivo); c) l’errata individuazione della normativa applicabile alla controversia (quarto motivo); d) la regolamentazione delle spese di lite (quinto motivo).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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