Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11251 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 10/05/2010), n.11251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, viale MAZZINI n. 134, presso lo

studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CARRIERI MARIO, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.T., R.A., B.A., L.

P., G.A., G.I., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’Avvocato

VACIRCA SERGIO, che li rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

LALLI CLAUDIO per procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

R.T., elettivamente domiciliato in ROMA, via COSSERIA n.

2, presso lo studio dell’Avvocato ROMEO TOMMASO, che lo rappresenta e

difende, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 22324-2007 proposto da:

R.T., come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALLANE S.P.A., come sopra rappresentata e difesa;

– controricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza n. 32337/06 della Corte d’appello di

Roma, depositata il 4/07/2006 R.G. 2006/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

uditi gli Avvocati FIORILLO, VACIRCA e AIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

nei confronti di Gallone e per il rigetto del ricorso nei confronti

degli altri, assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del Tribunale di Roma era accolta la richiesta di F.E., F.M., R.T., P. T., R.A., B.A., L.P., G.A. e G.I. di dichiarare nulla l’apposizione del termine alla loro assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..

2.- Proposto appello da quest’ultima, la Corte di appello di Roma con sentenza depositata il 4.7.06 rigettava l’impugnazione, ritenendo che i contratti non fossero correttamente formulati in quanto contenenti solo l’indicazione generica della causale per cui veniva disposta l’assunzione a termine, senza che fossero indicate circostanze concrete riguardanti il caso singolo. In ogni caso, pur ritenendo sussistenti le esigenze di riorganizzazione aziendale segnalate da Poste Italiane, riteneva mancante la prova che le stesse fossero da ricollegare alle assunzioni in questione.

3.- Ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a. nei confronti (con esclusione di F. e F.) degli originali ricorrenti, i quali rispondono con controricorso con le difese indicate in epigrafe. R. ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, a sua volta contrastato con controricorso dalla ricorrente principale.

Il R. ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Preliminarmente debbono essere riuniti il ricorso principale e quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5.- Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 23.2.09 dal quale risulta che Gallone ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di Gallone, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

6.- Passando alle altre posizioni, deve premettersi che le assunzioni dei dipendenti in esame avvennero per le seguenti causali e per la durata indicata a fianco di ognuno:

6.1.- per R. (1.3-30.5.00), B. (2.6-30.9.00), L. (1.3-30.5.00) e G. (28.11.98-31.1.99) l’assunzione a termine fu disposta ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”;

6.3.- per P. (1.2-31.5.01) l’assunzione a termine fu disposta ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01 per “per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”;

6.4.- Per R. (4.6-30.9.01) l’assunzione a termine fu disposta ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01 per esigenze di carattere straordinario, come per P., “nonchè a fronte della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”.

6.5.- Dato che la motivazione del giudice di merito è predisposta con riferimento solo alla causale concernente i ricorrenti sub 6.1., senza distinzione delle altre diverse tipologie di contratto in considerazione, deve procedersi ad esame dei motivi tenendo distinte – ove necessario – le singole posizioni interessate.

7.- Prima di procedere a tale disamina è però necessario sintetizzare i motivi di ricorso dedotti dalle parti, con la precisazione che, essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo l’entrata in vigore della riforma del processo di cassazione introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la Corte potrà procedere all’interpretazione diretta delle norme collettive dei contratti collettivi che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti di Poste Italiane, in forza della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che consente il ricorso per cassazione “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”.

Poste Italiane s.p.a. deduce:

7.1.- violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c., nonchè l’art. 100 c.p.c., in quanto il giudice non avrebbe considerato che il lasso di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto e l’offerta della prestazione sarebbe indice di disinteresse del lavoratore a sostenere la nullità del termine e darebbe corpo alla presunzione di estinzione del contratto per mutuo consenso, di modo che il lavoratore avrebbe dovuto provare le circostanze atte a contrastare la presunzione (motivo 1);

7.2.- violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 degli artt. 1362 e segg. c.c. e art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, degli accordi 25.9.97, 16.1.98 e 27.4.98 e della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1- 2, nonchè dell’art. 25 del c.c.n.l. 10.1.01, contestandosi l’interpretazione della contrattazione collettiva cui è pervenuto il giudice di merito (motivo 2);

7.3.- violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., a proposito delle conseguenze economiche della nullità, in quanto le retribuzioni spetterebbero solo dall’effettiva ripresa del servizio, salvo che il lavoratore abbia preventivamente costituito in mora il datore (motivo 3).

8.- Con il ricorso incidentale il R. deduce:

8.1.- violazione degli artt. 1362 e 1371 c.c., e dell’accordo integrativo 25.9.97, non essendo stato preso in considerazione il profilo giuridico della sua efficacia dopo il 30.4.98 (motivo 1);

8.2.- violazione dell’art. 25 c.c.n.l. 11.1.01 a proposito della nullità di un secondo contratto a termine da lui stipulato con Poste Italiane (motivo 2);

8.3.- violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, per l’omesso esame del profilo di legittimità del contratto per l’inosservanza dei limiti percentuali di assunzione dei dipendenti a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato (motivo 3).

9.- Il primo motivo del ricorso principale, che è comune a tutte le posizioni, è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. 17.12.04 n. 23554, 28.9.07 n. 20390, 10.11.08 n. 26935).

E’ stato, infatti, affermato che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè, alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto”.

Nel caso di specie il giudice di merito sostiene che il lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto a termine e l’avvio della controversia non può essere considerato indice della volontà di porre fine al rapporto, in quanto l’inerzia è riconducibile alle incertezze interpretative in merito alla correttezza dell’apposizione del termine in fattispecie enucleate direttamente dalla contrattazione in sede collettiva.

Circa l’inesistenza del consenso dei dipendenti alla definitiva risoluzione del contratto dichiarato nullo esiste, dunque, una valutazione di merito che appare congruamente articolata, la quale esclude da un lato la censurabilità in sede di legittimità della motivazione e, dall’altro, pone in evidenza l’inesistenza di altre circostanze (la cui prova era a carico del datore di lavoro) che possano qualificare nel senso di inerzia colpevole il comportamento dei lavoratori.

Il motivo è, pertanto, infondato.

10.- Quanto al secondo motivo del ricorso principale, debbono raggrupparsi, come già accennato, le posizioni dei lavoratori oggi in causa.

10.1.- Quanto a R., B., L. e G. (assunti per “esigenze eccezionali …” ex art. 8 del c.c.n.l. 1994, deve osservarsi quanto segue.

La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 26.7.04 n. 14011, 7.3.05 n. 4862), specificamente riferita ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, ritiene che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 56, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato.

Questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378), ha confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti stipulati in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che ha consentito l’apposizione del termine, oltre che alle fattispecie già previste dall’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, anche nella evenienza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ecc …. Si è ritenuto, infatti, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato. Da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati per il soddisfacimento di esigenze eccezionali ecc. dopo il 30 aprile 1998, in quanto privi di presupposto normativo.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel d.lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

Con tale motivazione e così correggendo la sentenza del giudice di merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il motivo in esame deve essere ritenuto infondato quanto alla posizione di R. B., L. e G..

10.2.- Quanto a P. (assunto per “esigenze straordinarie …” ex art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01), deve osservarsi quanto segue.

Con riferimento all’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11.1.01 che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione c/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi” – al pari di quanto previsto per l’art. 8 del c.c.n.l.

26.11.94 – la giurisprudenza di questa Corte ha legittimato l’interpretazione che il legislatore ha conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, non imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema della L. n. 230 del 1962, ma consentendo alle parti stipulanti di esprimersi considerando le specificità del settore produttivo (quale deve considerarsi il servizio postale, nella situazione attuale di affidamento ad un unico soggetto) e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni, con giustificazione presunta del lavoro temporaneo. L’assenza di ogni pregiudiziale collegamento con la disciplina generale del contratto a termine giustifica, invece, l’interpretazione secondo cui il raccordo sindacale autorizza la stipulazione dei contratti di lavoro a termine pur in mancanza di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162, 1.10.07 n. 20608).

Questa impostazione sta a significare che la valutazione di legittimità delle fattispecie contrattuali ora in considerazione richiede non la prova che le singole assunzioni e la destinazione alle specifiche mansioni di cui i dipendenti ora in causa furono officiati furono adottate nel caso concreto per far fronte alle esigenze descritte nella fattispecie astratta, ma solo il riscontro che le assunzioni in questione erano ricollegabili alle esigenze aziendali considerate nella norma collettiva.

Al riguardo deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza che, nell’ambito ora in considerazione, ha riconosciuto l’incidenza dell’accordo del 18 gennaio 2001 (invece non considerata dalla sentenza impugnata). Tale accordo costituisce attuazione della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo, a norma del quale prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni …

Sulla base del testo del suddetto accordo – ove si legge che le OO.SS. … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001 – è stato osservato, il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti. In forza del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune quando il significato letterale delle espressioni usate risulti univoco – conclude detta giurisprudenza – è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti, di modo che deve pertanto ritenersi integrata, sulla base di tale accordo, la condizione prevista dal citato art. 25 (v. al riguardo la già richiamata sentenza n. 20608 del 2007).

Sulla base di queste considerazioni, non essendo contestato nel merito che nel concreto l’ufficio cui fu destinato il lavoratore fosse interessato al processo di riorganizzazione aziendale che aveva dato luogo alla negoziazione dell’art. 25 ora in esame, il Collegio ritiene che il giudice di merito abbia erroneamente escluso che nella specie il termine fosse stato legittimamente apposto.

10.3.- Quanto a R. (assunto ex art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01 per “esigenze straordinarie …” ed “a fronte della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”) valgono le stesse osservazioni appena formulate, che, anzi, sono ulteriormente validate dalla sussistenza di una seconda fattispecie legittimante.

La norma dell’art. 25 del CCNL 11.1.01, comma 1, infatti, nel consentire che Poste Italiane possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, trae legittimazione direttamente dalla delega in bianco conferita dal legislatore ai soggetti collettivi in forza della L. n. 56 del 1986, art. 23, senza che, anche in questo caso, al potere di autonomia siano imposti i limiti ricavabili dal sistema della L. n. 230 del 1962.

Non è di ostacolo, inoltre, la circostanza che siano due le motivazioni addotte a giustificazione dell’assunzione a termine, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ritiene corretta l’indicazione di una pluralità di ragioni legittimanti l’apposizione del termine, non costituendo la loro contemporanea indicazione incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto, con l’unica condizione che non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà tra dette motivazioni (Cass. 17.6.08 n. 16396).

Non facendosi in questa sede questione di compatibilità tra le due ragioni legittimanti, deve ritenersi corretta l’apposizione del termine anche per il rapporto di lavoro di R..

11 – Il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto la questione da esso dedotta non risulta oggetto dalla sentenza impugnata, atteso che il giudice di appello ha rilevato la mancanza di specifica censura circa la decorrenza del diritto al risarcimento del danno e la sua quantificazione.

12. In conclusione il ricorso principale è infondato e deve essere rigettato nei confronti di R., B., L. e G., con conseguente assorbimento dell’incidentale condizionato di R..

Lo stesso ricorso principale è, invece, fondato e deve essere accolto nei confronti di P. e R., con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza nei limiti dell’accoglimento. Per queste ultime due posizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può pronunziare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e rigettare la domanda.

13.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza per la controversia tra R., B., L. e G. e Poste Italiane.

Per la controversia tra quest’ultima, P. e R., in ragione della originaria incertezza della giurisprudenza, le spese debbono essere compensate per i gradi di merito, mentre debbono essere poste a carico dei predetti per il giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e così provvede:

– rigetta il ricorso nei confronti di R., B., L. e G., con assorbimento dell’incidentale di R., e condanna Poste Italiane s.p.a. alle spese, che liquida in Euro 45,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa;

– accoglie il ricorso nei confronti di P. e R.; cassa l’impugnata sentenza nei limiti dell’accoglimento e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda dagli stessi proposta; compensa le spese del giudizio di primo e secondo grado e condanna, in solido tra loro, detti soccombenti alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa;

– dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Gallone compensando le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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