Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1125 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. II, 19/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 19/01/2011), n.1125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

Avv. POLLEGGIONI Gianluca, nella qualità di difensore di fiducia di

G.M., per legge domiciliato presso la cancelleria

civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Pescara in data 1 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per la rimessione in

termini.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Avv. Gianluca Polleggioni, nella qualità di difensore di fiducia di G.M., ha presentato ricorso al Tribunale di Pescara diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 1 febbraio 2008 dal medesimo Tribunale nel procedimento penale a carico del G.;

che il Tribunale penale di Pescara ha rilevato che il ricorso è stato erroneamente presentato al Tribunale ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, laddove nel caso di specie, versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 113, medesimo D.P.R., come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 9-bis, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, avrebbe dovuto proporsi ricorso per cassazione;

che il medesimo Tribunale, dichiarata la propria incompetenza, ha tuttavia ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione, per effetto del principio conservativo delle impugnazioni.

Considerato che si tratta di ricorso per cassazione promosso avverso il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso nell’ambito di un procedimento penale;

che, ad avviso del Collegio, nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;

che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;

che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen., sez. 4^, 14 luglio 2010, n. 32057; Cass. pen., sez. 4^, 22 giugno 2010, n. 34668; Cass., sez. 4^, 29 aprile 2010, n. 20087).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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