Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1125 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1125 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21410/2011 R.G. proposto da
Curatela del Fallimento Euromec S.p.A., rappresentata e difesa
dall’avv. Renato Cola, con domicilio eletto in Roma, via Banco di
Santo Spirito 48, presso lo studio dell’avv. Augusto D’Ottavi;
-ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle
Campania n. 235/7/10, depositata 1’8 giugno 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26
settembre 2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Rilevato che:
-la Curatela del Fallimento della Euromec S.p.A. ha proposto
ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione
tributaria regionale delle Marche, di conferma della sentenza di quella

Data pubblicazione: 18/01/2018

provinciale, in relazione a un avviso di accertamento emesso ai fini
Iva, Irpeg e Irap per l’anno 2004;
– per quanto ancora interessi\ in questa sede la contribuente,
nell’impugnare l’atto impositivo, aveva dedotto: a) l’illegittimo ricorso
all’accertamento parziale e b) la mancata considerazione delle

ammesso di avere emesso fatture per operazioni inesistentO,
discendendone da ciò, secondo la contribuente, la deduzione dei
relativi importi da reddito imponibile;
– il ricorso per cassazione è proposto sulla base di due motivi, cui
l’Agenzia delle entrate ha reagito con controricorso.
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso è così rubricato: «violazione e falsa
applicazione di norme di diritto ed insufficienza motivazione in
relazione al capo della sentenza che ha respinto la richiesta di
declaratoria di nullità del verbale di accertamento per avere
illegittimamente utilizzato lo strumento dell’accertamento parziale
previsto dall’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/73 (imposte dirette) e art.
54 d.P.R. 633/71 (Iva)»;
-il motivo è inammissibile, perché non indica le affermazioni della
sentenza che si pongono in contrasto con le norme di cui si denuncia
la violazione;
– infatti, come risulta con chiarezza dallo sviluppo del motivo, esso
non si dirige contro la sentenza, ma costituisce oggetto di censura, in
via immediata e diretta, l’operato dell’Ufficio per avere qualificato
l’atto come “accertamento parziale”;
-il solo vizio impugnato dalla sentenza è quello di incongruità e
insufficienza della motivazione, siccome operata mediante rinvio a un
precedente della Suprema corte che la contribuente reputa non
pertinente;

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dichiarazioni rese dall’Amministratore della società, il quale aveva

- in disparte il fatto che il vizio di motivazione può inerire solo a
una questione di fatto, la censura rimane pur sempre calibrata nella
sua interezza non sulla sentenza, ma sulla qualificazione errata
operata dal Fisco;
– a ciò si deve aggiungere il difetto di autosufficienza del motivo

errata qualificazione;
-è del pari inammissibile il secondo motivo, con il quale si censura
la decisione per avere la Ctr ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni
rese dall’amministratore;
– neanche anche in questo caso si deduce quale sia stato l’errore
di diritto (in questo caso riguardante le regole del processo tributario)
in cui sarebbe incorsa la Ctr per non avere ritenuto utilizzabili le
dichiarazioni;
– il motivo, infatti, è inteso a sostenere tutt’altra cosa, e cioè che
gli importi afferenti a fatture emesse per operazioni inesistenti non
concorrono alla formazione del reddito imponibile, che è aspetto del
tutto estraneo al contenuto della sentenza;
– l’esame della Ctr è infatti circoscritto alla sola questione
riguardante l’utilizzabilità delle dichiarazioni nel processo tributario;
-tali affermazione non hanno costituito oggetto di censura;
– il ricorso, pertanto, va rigettato;
– le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condannala ricorrente al pagamento delle spese
di questo giudizio in favore della controricorrente, che liquida
nell’importo di C 20.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a
debito.
Roma 26 settembre 2017.

derivante dalla mancata trascrizione dell’avviso cui è fatta risalire la

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