Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11249 del 31/05/2016
Civile Sent. Sez. L Num. 11249 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso 19772-2012 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., P.I. 01008081000,
in persona de ì legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI
22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
2016
contro
960
GIGLIO
FEDELE
C.E.
GGLEDL44006D828W,
PITARRFSI
MODESTINO C.F. PTRMST45R21G273S, IOVANE FRANCESCO
C. E.
VNIENC36D02G317V,
LONGOBARDO
ANTONIO
C. E.
Data pubblicazione: 31/05/2016
SANI
BNAVCN11D23G902H,
C.F.
VINCENZO
FIORENTINO
VARRICCHIO
C.F.VRHENT37S0(- H953F,
LICC1ARDI
GRECO
LCCFNC36P30E839C,
FRANCESCO
ANTONINO
C.F.
C. F.
CROCNN45M29H2245,
POLIDORO
ANTONIO
RLDNTN12A05E839W,
ESPOSITO
GIOVANNI
C.E.
SPSGNN46S08A294R, CIOTOLA CIRO C.E. CTLCRI36S02F839U,
PERNA ANTONIO C. E. PRNNTN40H06G902X, LICCARDI ERNESTO
C.E. LCCRST35B23F839Y, SORDINI ALESSANDRO C.E.
SRDLSN40T10D612R,
ROMANO
CARMINE
C.F.
RMNCMN37C18A659Z,
BULLERI
SERGIO
C.E.
BLLSRG38H05C1U1(2, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA,
V.
G.
AVE/ZANA
2/B,
presso
lo
studio
dell’avvocato MASSIMO CAMMAROTA, rappresentati e
difesi dall’avvocato ANTONIO TRAPANESE, giusta delega
in atti;
– controricorrenti –
avverse la sentenza n. 493/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 06/03/2012 r.g.n. 8741/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale
MORRICO ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBFRARDINO, che ha concluso
LGNNTN42H12A294Z,
per: accoglimento del ricorso e decisione nel merito
con revoc etreti jnqiuntivi opposti.
RG 19772/12
FATTO
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado (che, in
accoglimento delle opposizioni proposte da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., aveva
illegittimamente licenziati, a titolo di retribuzioni maturate dalla data di esercizio
dell’opzione prevista dall’art. 18, quinto gomma 1. 300/1970 fino a quella di suo
pagamento), con sentenza 6 marzo 2012, rigettava le opposizioni ai suddetti decreti,
compensando le spese tra le parti.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la natura di obbligazione (non già
alternativa, ai sensi dell’art. 1285 c.c., con irrevocabilità della scelta di una delle due
prestazioni dedotte in obbligazione su un piano di reciproca parità, ma) con facoltà
alternativa, in cui prevista un’unica prestazione e solo in via subordinata, su richiesta di
una delle parti, altra prestazione: con la conseguente non preclusione dell’iniziale
preferenza per la prestazione secondaria alla successiva opzione per la principale, almeno
fino alla sua esecuzione dal debitore, solo in tale momento liberato; in ogni caso,
riconosceva la risarcibilità del danno da ritardo nel pagamento dell’indennità sostitutiva
della reintegrazione in misura pari alle retribuzioni perdute fino all’effettivo pagamento,
valorizzando il principio di effettività della tutela dell’interesse del lavoratore, secondo più
recente insegnamento giurisprudenziale di legittimità.
Con atto notificato il 5 settembre 2012, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ricorre per
cassazione con due motivi, cui resistono i lavoratori con controricorso; la ricorrente ha
comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, complesso e articolato, la ricorrente deduce violazione dell’art. 18,
quarto e quinto comma I. 300/1970 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art.
1 I. 92/2012, applicabile ratione temporis), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3
c.p.c., per erroneità della sussunzione dell’opzione dell’indennità sostitutiva in oggetto
nella categoria dell’obbligazione alternativa con estinzione dell’obbligazione solo al
momento dell’esecuzione della prestazione secondaria, per l’irrevocabilità della scelta del
lavoratore e preclusione della possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro, secondo
indirizzo di legittimità richiamato: ricollegandosi poi il principio di effettività della tutela
principalmente all’obbligo di reintegrazione, siccome facere infungibile insuscettibile di
revocato i decreti ingiuntivi ottenuti dai suoi dipendenti indicati in epigrafe
RG 19772/12
coazione forzata, ma non anche alla sua rinuncia con l’opzione del lavoratore per
l’indennità sostitutiva, neppure configurandosi un ritardo colpevole del datore di lavoro,
delle cui conseguenze economiche egli debba tenere indenne il primo, già garantito con il
cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi del risarcimento del danno da ritardo.
primo comma, n. 5 c.p.c. sulla propria domanda riconvenzionale di ripetizione,
subordinata all’accoglimento della domanda dei lavoratori, degli interessi e rivalutazione
monetaria corrisposti per ritardato pagamento dell’indennità sostitutiva della
reintegrazione.
In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per
inidoneità della procura per esso conferita, in difetto di specificazione della sentenza
ricorsa.
Essa è stata, infatti, apposta a margine del ricorso, a norma dell’art. 83, terzo comma
c.p.c., che, nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di
specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia
effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce:
sicchè, la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso,
in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al
difensore (Cass. 23 luglio 2015, n. 15538). Ed è pure noto che il mandato apposto in
calce o a margine del ricorso per cassazione sia, per sua natura, speciale, senza che
occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla
sentenza contro la quale si rivolge, poiché il carattere di specialità è deducibile dal fatto
che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al
quale essa si riferisce (Cass. 22 gennaio 2015, n. 1205; Cass. 1 settembre 2014, n.
18468).
Il primo motivo, relativo a violazione dell’art. 18, quarto e quinto comma I. 300/1970 (nel
testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1
I. 92/2012, applicabile ratione
temporis), per erronea sussunzione dell’opzione dell’indennità sostitutiva nella categoria
dell’obbligazione alternativa con estinzione dell’obbligazione al momento dell’esecuzione
della prestazione secondaria e non corretta applicazione del principio di effettività della
tutela, è fondato.
Questa Corte presta, infatti, convinta adesione ad un recente arresto delle sezioni unite
che hanno composto un annoso contrasto interpretativo (essenzialmente ricondotto a tre
ricostruzioni diverse dell’istituto,
così
sintetizzate: 1. tradizionale e fondata
essenzialmente sulla ricostruzione della sentenza n. 81 del 1992 della Corte
Con il secondo, la ricorrente deduce vizio di omessa motivazione, in relazione all’art. 360,
tri
RG 19772/12
costituzionale, secondo cui l’ordine di reintegrazione e con esso il rapporto di lavoro si
estinguono solo con il pagamento dell’indennità sostitutiva, sicché nel periodo
dall’esercizio dell’opzione all’effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva sono dovute
dal datore di lavoro al lavoratore le retribuzioni ovvero l’indennità risarcitoria
Corte cost. n. 81 del 1992, l’ordine di reintegrazione e con esso il rapporto di lavoro si
estinguono con la dichiarazione recettizia del lavoratore di opzione in favore dell’indennità
sostitutiva, ma nel periodo dall’esercizio dell’opzione all’effettivo pagamento
dell’indennità sostitutiva sono dovute dal datore di lavoro al lavoratore le retribuzioni
ovvero l’indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni; 3. più recente, secondo cui
l’ordine di reintegrazione e con esso il rapporto di lavoro si estinguono con la
dichiarazione di opzione in favore dell’indennità sostitutiva e nel periodo dall’esercizio
dell’opzione all’effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva il ritardato adempimento del
datore di lavoro trova la sua regolamentazione nella disciplina dell’inadempimento dei
crediti pecuniari del lavoratore, risarcito da interessi legali e rivalutazione monetaria),
optando per il più recente orientamento.
Esse hanno pertanto affermato che, in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore,
nel regime della cosiddetta tutela reale (nella specie, quello applicabile ratione temporis
previsto dall’art. 18 I. 300/1970, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la I.
92/2012), opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà
prevista dall’art. 18, quinto comma I. cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al
datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento
dell’indennità stessa e senza che permanga (per il periodo successivo in cui la
prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di
lavoro) alcun obbligo retributivo: con la conseguenza che l’obbligo avente ad oggetto il
pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso
di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di
lavoro, con applicazione dell’art. 429, terzo comma c.p.c., salva la prova, di cui è onerato
il lavoratore, di un danno ulteriore (Cass. s.u. 27 agosto 2014, n. 18353).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente, in accoglimento del motivo
scrutinato ed assorbito il secondo (di omessa motivazione sulla domanda riconvenzionale
di R.F.I. s.p.a. di ripetizione degli interessi e rivalutazione monetaria corrisposti per
ritardato pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione), la cassazione della
sentenza impugnata e la decisione nel merito, in assenza di necessità di ulteriori
accertamenti in fatto, con la revoca dei decreti ingiuntivi opposti e la compensazione
3
commisurata alle retribuzioni; 2. tradizionale “rettificata”, per la quale, discostandosi da
RG 19772/12
delle spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità, per la composizione
del contrasto interpretativo dopo l’introduzione del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca i decreti
ingiuntivi opposti; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016
DI
c.A”
La Corte