Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11249 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21 presso lo studio

dell’avvocato AVENATI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO, in

persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11

presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVTA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRANDA GIANCARLA, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 24/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il resistente l’Avvocato BRANDA GIANCARLA, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tre distinti ricorsi alla CT.P. di Roma la Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco impugnava gli avvisi di accertamento per ICI nei suoi confronti emessi dal Comune di Roma per gli anni 1999, 2000 e 2001, eccependo la decadenza del Comune per le prime due annualità, e lamentando altresì che la differenza d’imposta richiesta per un immobile aziendale, sarebbe stata comunque erroneamente calcolata sulla base della rendita catastale attribuita a seguito di variazione del 7.12.2001, recepita in atti dal 6.12.2002, e cioè in epoca successiva alle annualità accertate.

Il giudice adito, riuniti i ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi annullava gli accertamenti relativi agli anni 1999 e 2000, per decadenza dell’Ufficio essendosi il procedimento notificatorio concluso oltre i termini di legge previsti per il potere di accertamento de Comune, mentre confermava la validità del terzo atto impugnato.

Avverso tale sentenza proponevano distinti appelli entrambe le parti, e la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 123/4/07, depositata il 24.10.2007 e non notificata, riuniti ancora una volta i procedimenti, rigettava il gravame del Comune ed accoglieva quello della società, annullando anche l’accertamento relativo all’anno 2001.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso il Comune di Roma articolando tre motivi, all’accoglimento dei quali si opponeva la società con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e depositando successivamente anche memoria aggiunta a sostegno delle sue difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi articolati il Comune ricorrente deduce congiuntamene i seguenti vizi:

“Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui fatti di causa. Violazione e falsa applicazione delle norme di legge in materia. Illegittimità della sentenza per errore in iudicando annualità 1999 e 2000”, formulando all’esito dell’esposizione il seguente quesito: “Dica la S.C. se stano state violate le disposizioni di legge in materia ed in particolare del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 5.

Il ricorso, che presenta anche questioni di procedibilità conseguenti al mancato deposito, contrariamente alle risultanze dell’indice del fascicolo di parte, di copia autentica della sentenza impugnata), nonchè talune imprecisioni che valgono a renderne confusi i contenuti (v. pag. 5 laddove si riferisce che la CTR avrebbe “confermato” la sentenza di primo grado; pag. 8 dove si riporta virgolettato un lungo periodo riferito presumibilmente alla sentenza di appello, e che però nessun riscontro trova in essa), risulta comunque inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. nel testo vigente al momento della proposizione dell’impugnazione.

Ed infatti la denuncia del vizio di motivazione, oltre a non contenere un momento di sintesi con la chiara indicazione dei fatto controverso, in alcun modo chiarisce in maniera adeguata quale sarebbe il fatto controverso non sufficientemente motivato. Ai riguardo chiara ed inequivocabile è l’interpretazione dell’art. 366 bis c.p.c. fornita dalla giurisprudenza di legittimità con l’affermazione del seguente principio di diritto: “L’art. 366 bis cod. proc. civ., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (così Cass. 25.2.2009, sent n. 4556; cfr. 30.12.2009, ord. n. 27680; 12.5.2008, sent. n. 11652).

Le doglianze relative agli altri due vizi, sempre cumulativamente denunciati, a loro volta non specificano sufficientemente l’error in iudicando dedotto e le norme asseritamente violate, e soprattutto si concludono con la formulazione di un unico quesito, e non di distinti quesiti per ciascun motivo come previsto dalla norma, tra l’altro formulato in maniera assolutamente generica e non rispondente alle previsioni del legislatore (“Dica la S.C. se siano state violate le disposizioni di legge in materia ed in particolare del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 5).

In proposito ancora una volta consolidata e assolutamente condivisibile è la giurisprudenza di questa Corte nel senso che: “In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione” (v. SS.UU. sent. 9.3.2009, n. 5623). E così anche in ordine alla necessità che il quesito di diritto sia formulato “in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia” (v. Cass. SS.UU. ord. 27.3.2009, n. 7433; Cass. Sent. 7.4.2009, n. 8463; 25.3.2009, n. 7197), e che il quesito di diritto, contrariamente a quanto specificamente verificatosi nel caso di specie, “non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto” (Cass. 19.2.199, n. 4044).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna del Comune al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Roma al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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