Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11249 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. I, 11/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 11/06/2020), n.11249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7998/2015 proposto da:

Provincia di Trieste, in persona del presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, n. 95, presso lo

studio dell’avvocato Picciaredda Franco, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Sampietro Luciano, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Claris Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini, n. 36,

presso lo studio dell’avvocato Queirolo Stefano, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Taffarello Gianni, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso 1a sentenza n. 2463/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/12/2019 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 4 novembre 2014 la Corte d’appello di Venezia: a) ha rigettato l’appello incidentale proposto dalla Provincia di Trieste avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto l’opposizione al decreto che le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Claris Leasing s.p.a., della somma da quest’ultima accettata a titolo di indennità d’esproprio (28.819,20 Euro); b) ha accolto l’appello principale della Claris Leasing s.p.a. avverso il capo della sentenza con il quale erano state compensate le spese di lite del primo grado.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la Provincia di Trieste aveva incaricato la Consortile Farnei s.r.l. di porre in essere tutte le operazioni necessarie per la definizione della procedura espropriativa, compresi i pagamenti; b) che il versamento, da parte della Provincia, della somma corrispondente all’indennità accettala dalla Claris Leasing s.p.a. era avvenuto in favore della Consortile Farnei s.r.l., in forza di quietanza sottoscritta dalla società espropriata; c) che il pagamento fatto al creditore apparente libera il debitore di buona fede, ai sensi dell’art. 1189 c.c., a condizione che questi, invocando il principio dell’apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche del fatto che il proprio erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore; d) che, nel caso di specie, la Provincia aveva eseguito il pagamento in favore della Consortile Farnei s.r.l. il 23 luglio 2004, sulla base della quietanza inviata via telefax nella stessa data dalla Claris Leasing s.p.a., la quale aveva dichiarato di “ricevere” la somma da Consortile Farnei s.r.l. e non di averla ricevuta; e) che minima diligenza avrebbe voluto che la Provincia si accertasse del pagamento o almeno chiedesse copia della documentazione che confermava il bonifico all’effettivo creditore.

3. Avverso tale sentenza la Provincia di Trieste ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la Claris Leasing s.p.a. ha resistito con controricorso. Quest’ultima ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c., rilevando: a) che, alla stregua del contratto intercorso fra la Provincia e la Consortile Farnei s.r.l., era quest’ultima ad essere creditrice delle somme che avesse dimostrato di avere versato agli espropriati, in forza della delega ricevuta dall’Amministrazione per il compimento delle operazioni ablative; b) che l’atto di quietanza della Claris Leasing s.p.a. era sufficiente a dimostrare la veste di creditore della Consortile Farnei s.r.l.; c) che tale atto rappresentava proprio il comportamento colposo del creditore idoneo a far sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla legittimazione del Consorzio a ricevere il pagamento; d) che, peraltro, la quietanza era anche stata trasmessa alla Provincia proprio dalla Claris Leasing s.p.a..

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1199 c.c., per essere la Corte territoriale giunta a negare il valore di quietanza dell’atto prodotto, valorizzando un dato irrilevante, ossia se il pagamento fosse stato contestuale o anteriore alla dichiarazione della Claris Leasing s.p.a..

3. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.

Deve, innanzi tutto, escludersi che l’appello della Provincia di Trieste fosse inammissibile, secondo quanto osservato in controricorso dalla Claris Leasing s.p.a., per avere la Provincia di Trieste impugnato solo una delle due rationes decidendi che sorreggevano la decisione di primo grado.

Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, infatti, la Corte di cassazione può persino rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass. 19 ottobre 2018, n. 26525).

Ora, come emerge dall’esame degli atti, il Tribunale ha ritenuto che la Provincia di Trieste avesse erroneamente effettuato il pagamento in favore della Consortile Farnei s.r.l. perchè: a) essendo stata la quietanza ricevuta dalla Consortile Farnei s.r.l. dopo che la Provincia di Trieste aveva emesso il certificato di pagamento, doveva ritenersi che questo adempimento fosse stato posto in essere senza aver preso visione della quietanza stessa; b) se anche si fosse ritenuto che Provincia avesse visionato la quietanza, doveva considerarsi che questa era stata emessa dalla Claris Leasing s.p.a. su richiesta della Consortile Farnei s.r.l., “al fine di procedere in tempi brevi all’accredito delle somme”, con la conseguenza che la Provincia di Trieste era in colpa o per essere a conoscenza di siffatto modus operandi ed essersi accontentata della mera quietanza o per non avere svolto adeguato controllo sulle modalità di esecuzione dell’incarico.

Ad avviso della controricorrente, la Provincia di Trieste, con l’appello, non avrebbe impugnato le considerazioni sub lett. b).

Tuttavia, siffatta asserzione collide frontalmente col rilievo assegnato dalla Provincia nell’atto di appello al fatto di avere ricevuto direttamente dalla Claris Leasing s.p.a. la quietanza a mezzo di telefax, in tal modo valorizzando proprio la condotta di quest’ultima come idonea a rendere recessivi i profili assertivamente legati a controlli o omessi controlli sulla attività della Consortile Farnei s.r.l..

Del resto, la Corte d’appello ha ben inteso il significato dell’impugnazione e, lasciato cadere il tema del pagamento effettuato prima di avere contezza della quietanza, ha svolto autonome considerazioni sull’inidoneità di quest’ultima a sorreggere l’applicazione dell’art. 1189 c.c..

Ciò posto, deve anche essere superata l’altra obiezione svolta dalla controricorrente, secondo la quale la Provincia di Trieste avrebbe omesso di indicare esattamente, come invece sarebbe stato suo onere, quale sarebbe il contratto di appalto intervenuto con la Consortile Farnei s.r.l..

Invero, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente ha l’onere di indicare, tra l’altro, i documenti sui quali il ricorso si fonda.

Ma, nel caso di specie, il motivo di impugnazione non ha affatto riguardo al contenuto del rapporto intercorso tra la Provincia di Trieste e i soggetti che furono incaricati di realizzare l’opera pubblica e vennero delegati al compimento delle procedure espropriative.

Il ruolo della Consortile Farnei s.r.l. emerge proprio dal brano della sentenza di primo grado citata dal ricorrente e comunque non ha alcun rilievo, dal momento che il tema posto dalla controversia e, oggi, dal ricorso è se il pagamento effettuato a un terzo dalla Provincia di Trieste di somme che la medesima Claris Leasing s.p.a. ha comunicato alla stessa di avere ricevuto dal terzo (e, sul punto, è esatta la considerazione che una quietanza resta tale, a nulla rilevando che essa attesti un pagamento antecedente o contestuale) valga a liberare la prima dalla sua obbligazione, in quanto eseguito, ai sensi dell’art. 1189 c.c., in buona fede a soggetto che appariva legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche.

Come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, l’art. 1189 c.c., si applica, per identità di ratio, sia all’ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all’ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l’errore del solvens, facendo sorgere in quest’ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’accipiens (v., ad es., di recente Cass. 31 gennaio 2019, n. 2765).

Ora, nel caso di specie, è indiscusso il significato di quietanza dell’atto trasmesso dalla Claris Leasing s.p.a., nel senso che la Corte territoriale, pur operando la sopra indicata distinzione, non ne trae alcuna conseguenza (e tale considerazione rende il secondo motivo di ricorso privo di oggetto e, in conseguenza, inammissibile).

E, tuttavia, in tale contesto, a fronte di un atto promanante proprio dall’effettivo creditore, non si ravvisano elementi di equivocità – emersi nei processo e percepibili oggettivamente dalla Provincia di Trieste idonei a giustificare ulteriori accertamenti da parte di quest’ultima.

4. Ne discende l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda proposta dalla Claris Leasing s.p.a..

Tenuto conto della novità e particolarità delle questioni ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; inammissibile il secondo; in relazione al disposto accoglimento, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda proposta da Claris Leasing s.p.a. nei confronti della Provincia di Trieste. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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