Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11249 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14009-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA

PULLI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ODERISI DA

GUBBIO 62, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PETRILIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SAMUELE SCALISE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5277/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 3 giugno 2014, la Corte di appello di Roma riconosceva il diritto di D.L. all’assegno di invalidità ex lege 30 marzo 1971, n. 118 a decorrere dal 1 febbraio 2006 e, per l’effetto, condannava l’Inps al pagamento dei relativi ratei oltre accessori come per legge;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS affidato ad un motivo cui la D. resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la D. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui si muovono critiche alla predetta proposta evidenziandosi che l’INPS non aveva contestato la ricorrenza del requisito dell’incollocamento al lavoro in primo grado e neppure in appello, limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso innanzi al Tribunale e la conferma dell’impugnata sentenza in sede di gravame (il primo giudice aveva riconosciuto il diritto della D. alla prestazione richiesta a decorrere dal 1.11.2009) sicchè la questione sollevata in questa sede sarebbe inammissibile;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e/o falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 e dell’art. 345 c.p.c. e art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per non aver la Corte di Appello rilevato che la ricorrente aveva presentato la domanda di iscrizione alle liste speciali del collocamento solo in data 31.10.2008 ragion per cui il diritto all’assegno di invalidità poteva essere riconosciuto solo a far data dal 1 novembre 2008; ed infatti, per il periodo precedente, la D. non aveva provato il mancato svolgimento di attività lavorativa, elemento costitutivo del diritto alla prestazione invocata;

che il motivo è fondato alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte v. Cass. 10 settembre 2015 n. 17929; più di recente, Cass. 20 settembre 2016 n. 18406) integrando il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio con il limite del giudicato interno (Cass. n. 13973 del 07/07/2015; Cass. n. 22899 del 04/11/2011); ed infatti, nel caso in esame, il primo giudice aveva riconosciuto l’assegno di invalidità solo a decorrere dal 1.11.2009 così rigettando la domanda per il periodo antecedente rispetto al quale nessun giudicato poteva ritenersi formato con riferimento alla sussistenza del requisito socio-economico che, dunque, doveva essere valutata dalla Corte di Appello;

che, invece, dalla lettura della motivazione dell’impugnata sentenza emerge come la Corte territoriale, con riferimento alla ricorrenza del requisito dell’incollocamento (per il periodo anteriore al 1 gennaio 2008) e dello stato di inoccupazione (ai sensi della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 quanto al periodo dal gennaio 2008 all’ottobre 2008), nulla ha accertato essendosi limitata a rilevare che la D. aveva presentato domanda di iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio (avvenuta il 31 ottobre 2008); peraltro, l’attuale resistente non ha neppure dimostrato in qual modo aveva esaustivamente dedotto in giudizio, sin dal primo grado, la sussistenza del requisito del mancato svolgimento di attività (come pure sostenuto nel controricorso) sì da poterla eventualmente ritenere circostanza non contestata da parte dell’istituto;

che, alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto – in adesione alla proposta del relatore non scalfita, per le esposte ragioni, dalla memoria ex art. 380 bis c.p.c.della D.) – l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che, in applicazione dei principi di cui alla richiamate pronunce, provvederà ad accertare la sussistenza del requisito dell’incollocamento e dello stato di inoccupazione per il periodo anteriore al 31 ottobre 2008, statuendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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