Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11248 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4 presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ODONE EDDA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

AUTOSTRADE SPA (NUOVA DENOMINAZIONE ATLANTIA SPA), in persona del

Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11 presso lo studio

dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

AUTOSTRADE PER l’ITALIA SPA, in persona del Presidente del CdA pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11 presso

lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 74/2006 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 30/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato BRANDA GIANCARLA per delega Avv.

LIVIA SALVINI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di notifica di un avviso di accertamento ICI per l’anno 1998, emesso dal Comune di Genova nei confronti della Autostrade s.p.a. (ora Atlantia s.p.a.) per una pluralità di immobili, la società proponeva ricorso nei confronti dell’Agenzia del Territorio e del Comune di Genova lamentando: 1) per nove fabbricati, classificati in cat. D/7, la mancata attribuzione della cat. E, con conseguente esclusione dell’ICI; 2) per un ulteriore fabbricato (mapp. 6 sub 3,4, e 7) lo stato di inagibitità; 3) per altre due unità immobiliari (mapp. 178, sub 5 e 6, e mapp. 180, sub 1 e 2) l’intervenuta demolizione onde consentire l’utilizzo delle aree di pertinenza nella realizzazione dell’autostrada; 4) e per un ultimo fabbricato (mapp. 218, sub 3, 4, e 5) l’appartenenza del cespite ad altro soggetto; e pertanto per tutte te esposte ragioni, la non spettanza dell’imposta comunale accertata a carico di essa ricorrente.

Il giudice adito rigettava il ricorso, ma la contribuente proponeva appello limitatamente al mancato riconoscimento della cat. E per i nove immobili in concessione destinati ad attività di pubblica utilità, e alla problematica relativa ai due fabbricati che asseriva esser stati demoliti, insistendo per tutti tali cespiti nella richiesta di variazione catastale e nell’annullamento dell’accertamento, e la C.T.R. della Liguria, con sentenza n. 74 depositata il 30.11.2006 e non notificata, accoglieva il gravame.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso il Comune di Genova articolando tre motivi, all’accoglimento dei quali si opponevano la Autostrade per l’Italia s.p.a. nonchè Atlantia s.p.a. (già Autostrade s.p.a.), già costituitasi in appello in qualità di successore in tutti i rapporti attivi e passivi relativi all’azienda autostradale.

Mentre nessuna attività difensiva svolgeva nell’attuale fase del giudizio l’Agenzia del Territorio, le parti costituite sostenevano le rispettive difese anche con il deposito di memorie aggiunte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente rileva questa Suprema Corte che con la sentenza impugnata il giudice di merito, decidendo sul ricorso proposto dalla contribuente nei confronti sia dell’Agenzia del Territorio che del Comune di Genova per contestare il classamento e le rendite attribuite a taluni immobili e richiedere l’annullamento dell’avviso di accertamento, ha accolto l’appello della società ritenendo che per i nove fabbricati classificati in cat. D/7 è “indubitabile che il classamento nella categoria D/7 è palesemente erroneo, sussistendo le condizioni di fatto rispondenti ai criteri stabiliti per il classamento nella cat. E”, e che i due fabbricati oggetto dell’altro motivo di gravame, risultavano “inequivocabilmente demoliti”, con conseguente necessità che le risultanze catastali fossero “conseguentemente aggiornate”.

L’accoglimento dell’appello della società nei termini anzidetti, dunque, inequivocabilmente comporta le variazioni catastali conseguenti al ricorso della società e il conseguente annullamento dell’accertamento lei del Comune.

La sentenza, inoltre, non risulta impugnata dall’Agenzia del Territorio.

2. Tanto premesso, con i primi due motivi di ricorso articolati deduce il Comune di Genova ricorrente i vizi di:

a) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, nonchè violazione e falsa applicazione delle norme sulla giurisdizione del Giudice Tributario, violazione e falsa applicazione delle norme regolanti i procedimenti amministrativi di denuncia e variazione catastale (R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e D.M. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

b) . Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, e conseguente omessa o insufficiente motivazione nonchè violazione dell’art. 2697 c.c..

In entrambi i cast i motivi, investendo la decisione del giudice di merito relativa al classamento degli immobili, sono da ritenersi inammissibili, essendosi sulla relativa questione formato il giudicato sulla sentenza favorevole alla società pronunciata dal giudice di appello e non impugnata dall’Agenzia del Territorio, unico soggetto legittimato ad agire al riguardo.

In tal senso consolidata, e assolutamente condivisibile, è la giurisprudenza di legittimità nel senso che: “In tema di contenzioso tributario, il rapporto di pregiudizialità sussistente fra la controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile da parte dell’Ufficio dei Territorio e quella promossa avverso l’avviso di liquidazione dell’ICI, calcolata sulla base di detta rendita, emesso dal Comune, anche se abbia dato luogo all’opportuna riunione dei processi ed alla pronuncia di un’unica sentenza, non è idoneo, in ragione del diverso ambito soggettivo (essendo il Comune carente di autonoma legittimazione nella causa relativa alla renhdita catastale) ed oggettivo (essendo diversi i rapporti giuridici in contestazione e le “causae petendi”), a rendere le controversie medesime inscindibili, dovendosi escludere la sussistenza, rispetto alle parti convenute nelle due controversie, di un litisconsorzio necessario processuale. Ne consegue che, qualora il contribuente abbia impugnato congiuntamente il provvedimento di attribuzione della rendita catastale e l’avviso di liquidazione dell’imposta, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado emessa sulla controversia pregiudiziale (conseguente, nella specie, all’omessa impugnazione, in via principale, da parte dell’Ufficio del Territorio), determina il venir meno del presupposto della maggior pretesa tributaria, con conseguente inammissibilità dell’appello proposto dal Comune, e del successivo ricorso per cassazione. Cass. 24.10.2008, n. 25678; cfr.

Cass. 9.7.2010, n. 1615; 30.4.2010, n. 10571).

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il ricorrente i vizio di violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di processo tributario, violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. vizio di ultrapetizione e omessa o insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento alla pronuncia che sarebbe stata emessa dal giudice in ordine all’ICI sul fabbricato asseritamente inagibile, in assenza di appello della società al riguardo.

La censura è sotto ogni profilo destituita di fondamento.

Ed invero la sentenza, sia nella sua parte narrativa che nella motivazione, lascia chiaramente intendere a desistenza della società da ogni contestazione in ordine al fabbricato ritenuto inagibile e a quello di proprietà aliena, risultando conseguentemente il thema decidendum del giudizio di appello circoscritto alle sole altre due questioni sollevate dalla società Autostrade; e ciò tanto più che soltanto alle suddette due questioni si riferiscono le argomentazioni distintamente esposte in motivazione, e le conclusioni finali precisate dal giudicante immediatamente prima del dispositivo, con il riconoscimento della cat. E per i fabbricati destinati a finalità di interesse pubblico, e dell’avvenuta demolizione degli altri due immobili per i quali era stata fatta valere tale causa di insussistenza del presupposto impositivo.

Alla stregua della rilevata circostanza la sentenza non può che essere interpretata nel senso che l’accoglimento dell’appello della società ha comportato l’annullamento degli atti impugnati, limitatamente ai suddetti immobili. Ciò in conformità a consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “Il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del “thema decidendum” e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia.” (v. Cass. 8.6.2007, n. 13513; n. 11195/05; n. 16579/02).

Deve ritenersi pertanto escluso che il giudice si sia pronunciato anche relativamente agli altri fabbricati oggetto dell’avviso di accertamento impugnato, onde il rigetto del motivo in esame.

Nei rapporti tra ricorrente e parti intimate costituitesi le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza, mentre nulla deve disporsi al riguardo nei confronti dell’Agenzia del Territorio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Genova al rimborso in favore delle società controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna di esse in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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