Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11248 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. I, 11/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 11/06/2020), n.11248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3559/2015 proposto da:

Comune di Caronia, in persona dei sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 93, presso lo studio

dell’avvocato Foti Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato

Paolo Starvaggi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B., M.R., Cr.Gi., nella

qualità di legali rappresentanti delle omonime ditte, elettivamente

domiciliati in Roma, Via Nizza n. 59, presso lo studio dell’avvocato

Valentina Vitale (Studio Baglioni), rappresentati e difesi

dall’avvocato Lucio Di Salvo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 183/2012 del TRIBUNALE di MISTRETTA, del

19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/12/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte territoriaie di Messina con ordinanza depositata il 17 luglio 2014 ha dichiarato l’inammissibilità, nei termini di cui all’art. 348-bis c.p.c., nella ritenuta sua non ragionevole probabilità di essere accolto, dell’appello proposto dal Comune di Caronia nei confronti di C.B., M.R. e Cr.Gi. ed avverso la sentenza pronunciata in data 19 dicembre 2012.

Per siffatto titolo il Tribunale di Mistretta, previo accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione comunale al contratto di affidamento in forma diretta dell’attività di taglio ed allestimento del bosco ricadente nella contrada “(OMISSIS)” del Parco (OMISSIS) agli attori, quali titolari delle omonime ditte, aveva condannato il Comune al risarcimento dei danni sofferti dai primi attori, in seguito alla ingiustificata sospensione dei lavori in corso, per i costi sostenuti ed il mancato guadagno derivante dalla rivendita del quantitativo di legname rimasto sul letto di caduta.

Ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza il Comune di Caronia con cinque motivi, illustrati da memoria, a cui resistono con controricorso C.B., M.R. e Cr.Gi..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune di Caronia deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La Corte di appello di Messina avrebbe ritenuto l’inammissibilità della proposta impugnazione, condividendo, erroneamente, le conclusioni del primo giudice.

Gli appellati, attori in primo grado, si sarebbero resi responsabili del taglio di piante non rientranti tra quelle previste in contratto, in palese violazione dei nulla osta rilasciati dall’I.R.F. di (OMISSIS) e dal Parco (OMISSIS), come sostenuto dai verbali redatti dal direttore dei lavori e dalla consulenza di parte redatta su incarico della procura di Mistretta nel corso del procedimento penale aperto nei confronti degli appellati per furto, in forma anche tentata, e danneggiamento aggravato anche in violazione della normativa ambientale (D.Lgs. n. 490 del 1999; L. n. 394 del 1991).

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

Gli esiti della c.t.u. disposta ed espletata in primo grado su incarico del Tribunale di Mistretta, che aveva verificato le condizioni di deperimento delle piante boschive, le malformazioni ed il loro avanzato stato di invecchiamento, tali da giustificare l’intervento radicale posto in essere dalle ditte degli appellati, era stato effettuato a distanza di anni dal taglio contestato, giungendo a conclusioni opposte a quelle fatte proprie dalla consulenza di parte svolta nel corso delle indagini penali che aveva invece rilevato il carattere sconsiderato e distruttivo dell’opera delle ditte.

Il metodo di indagine del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado sarebbe poi stato a campione con violazione del canone dell’onere della prova, gravante sulle ditte, e dalla natura finanche esplorativa dal mezzo assolta, sarebbe derivata l’erroneità della sentenza di primo grado.

3. Con il terzo motivo si fa ancora valere omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

A fronte della nota del 13 settembre 2001, redatta dal direttore dei lavori, che fissava le istruzioni a cui le ditte si sarebbero dovute attenere nel taglio delle piante boschive le stesse non avevano prodotto nessuna prova sul loro corretto operato, pur a fronte di puntuali contestazioni del direttore dei lavori poi transitate nell’atto di diffida e risoluzione del Comune.

I giudici di merito avrebbero omesso ogni motivazione sul punto.

4. Con il quarto motivo si fa valere dall’Amministrazione ricorrente la violazione e/o falsa applicazione di legge, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

Il giudice di primo grado avrebbe errato nel condannare il Comune al risarcimento del danno in favore dei titolari delle ditte perchè nel fare ciò avrebbe obliterato che, secondo contratto, le ditte avrebbero potuto raccogliere e vendere la legna rimasta sul letto di caduta.

5. Con il quinto motivo si contesta la intervenuta condanna al pagamento delle spese di lite che avrebbero dovuto, invece, essere compensate.

6. Dei motivi può darsi trattazione congiunta nel rilievo, comune alla valutazione degli stessi, della loro inammissibilità là dove i chiari loro contenuti chiamano questa Corte di legittimità ad un non consentito sindacato sul merito.

Ed infatti anche là dove i motivi denunciano, per le dedotte loro titolazioni, la violazione di legge sostanziale nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essi invece sono destinati a risolversi in una critica alla motivazione e tanto in inequivoco contrasto con la previsione di cui all’art. 348-ter c.p.c..

La norma di specie stabilisce che ove la declaratoria di inammissibilità del giudice di appello sia fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione possa essere proposto, esclusivamente, per i motivi di cui dell’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) e, quindi, con esclusione di ogni vizio motivazionale.

Nè a fronte degli apprezzamenti di squisito merito pure contenuti nell’impugnata ordinanza, in ragione dei quali, nel rapporto tra statuizione di primo e secondo grado, ben può dirsi integrata l’ipotesi della cd. doppia conforme, il ricorso denuncia il travisamento della prova che avrebbe potuto sostenere, nel dedotto divisato apprezzamento di merito, la censura portata alla declaratoria di inammissibilità in ragione del principio, consolidato nelle affermazioni di questa Corte di legittimità, per il quale il ricorrente in cassazione, per non incorrere nella inammissibilità del mezzo proposto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 05/11/2018 n. 28174; Cass. 22/12/2016 n. 26774; Cass. 25/05/2015 n. 10749).

Resta fermo, peraltro, l’ulteriore rilievo della estraneità a sistema, nella novellata disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un vizio di motivazione destinato a tradursi in una motivazione insufficiente o contraddittoria, e comunque la non riconducibilità della pure denunciata omissione alla diversa ipotesi di nullità della sentenza per difetto, nella sua struttura, del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 (ex multis: Cass. n. 23940 del 12/10/2017).

7. Ogni ulteriore censura sulle spese rimane assorbita in esito alla sorte degli altri formulati motivi e conclusivamente il ricorso è inammissibile.

Segue, in applicazione della regola della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Comune di Caronia a rifondere a C.B., M.R. e Cr.Gi. le spese di lite che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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