Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11248 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17936-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA,

ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA ed ENZO MORRICO che la

rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA

29, presso lo studio degli avvocati GIORGIO PIRANI e SILVIA

PARASCANDOLO, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8284/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma dichiarava l’inefficacia della cessione da Telecom Italia S.p.A. a Emsa Servizi s.p.a. del ramo d’azienda cui era addetta l’attuale parte intimata e condannava la cedente a ripristinare i rapporti di lavoro;

2 Telecom Italia S.p.A. non ottemperava all’ordine di ripristinare il rapporto di lavoro malgrado la formale offerta della prestazione e il lavoratore, che continua a lavorare per la società cessionaria, chiedeva ed otteneva, dal Tribunale di Roma, decreto ingiuntivo con il quale si intimava a Telecom il pagamento delle retribuzioni maturate;

3. l’opposizione proposta avverso i decreti ingiuntivi veniva respinta dal Tribunale di Roma;

4. la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame svolto dalla società;

5. Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a quattro motivi;

6. il lavoratore intimato ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrati con memoria;

7. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

8. parte ricorrente deduce violazione degli artt. 112, 337 e 431 c.p.c., per avere l’attuale è rimasto intimato agito in primo grado sulla base di sentenze non provviste di immediata esecuzione e non definitive (primo motivo); violazione e/o falsa applicazione degli artt. 282, 337 e 431 c.p.c. per avere la Corte territoriale fatto derivare dalla ritenuta esecutività della sentenza, come detto insussistente, l’obbligo di ripristinare il rapporto (secondo motivo); violazione degli artt. 1206 e 1207 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto valida la messa in mora di Telecom da parte dei lavoratori, nonostante che essi non potessero validamente adempiere continuando a lavorare presso la cessionaria del ramo d’azienda, percependone la regolare retribuzione (terzo motivo); infine, violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto retributivo l’obbligo nei confronti del lavoratore e, per l’effetto, irrilevante l’aliunde perceptum (quarto motivo);

9. per il principio della ragione più liquida (che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine di trattazione delle questioni cui all’art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata – cfr., in termini espressi, Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 16 maggio 2006, n. 11356) il ricorso deve essere accolto sulla base della soluzione della questione posta con gli ultimi due motivi, assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre;

10. come già ritenuto da questa Corte in recenti decisioni (v., fra le altre, Cass. n. 8514/2015 e, tra le più recenti, Cass. n.25390/2016), la questione degli effetti della dichiarazione di nullità della cessione di ramo d’azienda è stata affrontata da questa Corte nella sentenza n. 19740 del 2008, cui occorre dare continuità, che ha ritenuto che l’obbligazione del cedente che non proceda al ripristino del rapporto di lavoro deve essere qualificata come risarcimento del danno, con la conseguente detraibilità dell’aliunde perceptum;

11. costituisce infatti un principio che si è andato consolidando nell’elaborazione di questa Corte quello secondo il quale il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive nel quale l’erogazione del trattamento economico in mancanza di lavoro costituisce un’eccezione, che deve essere oggetto di un’espressa previsione di legge o di contratto, ciò che avviene ad esempio nei casi del riposo settimanale (art. 2108 c.c.) e delle ferie annuali (art. 2109 c.c.);

12. in difetto di un’espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa dà luogo anche nel contratto di lavoro ad una scissione tra sinallagma genetico (che ha riguardo al rapporto di corrispettività esistente tra le reciproche obbligazioni dedotte in contratto) e sinallagma funzionale (che lega invece le prestazioni intese come adempimento delle obbligazioni dedotte) che esclude il diritto alla retribuzione corrispettivo e determina, a carico del datore di lavoro che ne è responsabile, l’obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni;

13. proprio perchè si tratta di un risarcimento del danno – ed in assenza di una disciplina specifica per la determinazione del suo ammontare – soccorrono i normali criteri fissati per i contratti in genere, con la conseguenza che dev’essere detratto l’aliunde perceptum che il lavoratore può aver conseguito svolgendo una qualsivoglia attività lucrativa;

14. tali principi sono stati affermati da questa Corte in relazione a fattispecie che, seppure diverse da quella che ci occupa, sono a questa pienamente assimilabili sotto il profilo esaminato, quali gli intervalli non lavorati nel caso di successione di una pluralità di contratti a termine, nei quali l’apposizione della clausola sia stata ritenuta illegittima (Cass. S.U. 5 marzo 1991, n. 2334; Cass. 21 aprile 2009 n. 9464), la dichiarazione di nullità del licenziamento orale (Cass. Sez. U, 27 luglio 1999, n. 508), la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro con accertamento della giuridica continuità dello stesso (Cass. n. 4677 del 2006, Cass. n. 15515 del 2009), l’accertamento della nullità di clausola del contratto collettivo prevedente l’automatica cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva con conseguente accertamento della continuità giuridica del rapporto di lavoro (Sez. U, 13 agosto 2002, n. 12194 e successive conformi, tra cui ex multis Cass. 1 agosto 2003, n. 11758, Cass. 14 giugno 2007, n. 13871);

15. la qualificazione in termini risarcitori delle erogazioni patrimoniali a carico del datore di lavoro come conseguenza dell’obbligo di ripristino del posto di lavoro illegittimamente perduto risulta peraltro influenzata, in maniera decisiva, dalle modifiche introdotte dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 alla L. n. 300 del 1970, art. 18 che ha unificato quanto dovuto per i periodi anteriore e posteriore alla sentenza che dispone la reintegrazione sotto il comune denominatore dell’obbligo risarcitorio (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 4943 del 01/04/2003 e successive plurime conformi tra cui v. Sez. L, n. 16037 del 17/08/2004, Sez. L, n. 26627 del -13/12/2006),con la conseguente detraibilità dell’aliunde perceptum;

16. tale principio di diritto è stato ribadito con specifico riferimento a fattispecie identiche a quella oggi in esame (nel caso di cessione di ramo d’azienda da parte della Telecom ritenuto inefficace, ma con pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario) in numerosi precedenti di questa Corte (cfr. Cass. nn. 19490, 16095, 19228 del 2014 e numerosissime altre);

17. nel caso in esame, pacifico essendo che il lavoratore ha continuato a prestare l’attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria, venendone retribuito, su di lui incombeva l’onere (che non risulta essere stato assolto) di dedurre e dimostrare i danni sofferti, tra i quali l’inferiorità di quanto ricevuto rispetto alla retribuzione che sarebbe loro spettata alle dipendenze della società cedente;

18. la fondatezza dei due ultimi motivi di ricorso ne determina l’accoglimento, con assorbimento degli ulteriori motivi, risultando infondata la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto opposto;

19. l’esito alterno dei giudizi di merito consiglia la compensazione delle spese dei gradi di merito; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e revoca il decreto opposto. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi e rimborso forfetario in misura del quindici per cento.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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