Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11247 del 10/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 10/05/2010), n.11247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO,

LUIGI CALIULO, ANTONIETTA CORETTI, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

K.S., in qualità di titolare dell’omonima impresa

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI

48, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati POLLAROLO ERNESTINA,

DIRUTIGLIANO DIEGO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 762/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/08/2008 r.g.n. 983/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato CALIULO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato MARINI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositalo in data 21 settembre 1996. K.S., titolare della omonima ditta individuale, conveniva dinanzi al Tribunale di Alessandria l’INPS per ottenerne la condanna alla restituzione della somma assentamene versata in eccesso a titolo di contribuzione previdenziale per gli anni 1995-1996-1997.

Sosteneva il ricorrente di avere subito ingenti danni a causa della alluvione che aveva colpito la città di Alessandria il 6 novembre 1994, trovandosi la sede della ditta nella zona di esondazione del fiume, ma che, ciò nonostante, aveva regolarmente versato per intero i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i suddetti anni.

Solo nel 2003, con L. n. 350, venivano estesi ai soggetti colpiti dall’alluvione piemontese del 1994 i benefici introdotti dalla legge finanziaria, per l’appunto, del 2003, (L. n. 289 del 2002), a favore delle vittime del terremoto verificatosi nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa nel dicembre 1990, per cui, presentando apposita istanza entro il 31 luglio 2004, gli alluvionati del Piemonte avrebbero potuto definire la loro posizione contributiva, versando, in luogo del tutto, solamente il 10% dell’intero ammontare dovuto per quegli anni.

Il ricorrente, che invece aveva diligentemente già versato il totale, presentava istanza per ottenere il rimborso del 90%, e, poichè l’istanza era stata respinta amministrativamente dall’INPS, adiva l’autorità giudiziaria.

Si costituiva l’Istituto, contestando le pretese del ricorrente in quanto, a suo dire, la norma si riferiva ai soli versamenti tributari e non ai contributi; inoltre, non poteva ritenersi indebito un versamento effettuato secondo le norme in vigore al tempo del versamento medesimo, per cui non ne era comunque possibile la ripetizione.

Il Tribunale di Alessandria, con sentenza in data 11/13 luglio 2007, accoglieva il ricorso, condannando l’INPS alla restituzione della somma di Euro 110.230,43 e, indebitamente versata e osservando non essere mai stato contestato lo stato di alluvionato del ricorrente ed essere intervenuta, con funzione chiarificatrice in ordine alla prima delle doglianze dell’istituto, la L. n. 300 del 2006, che pacificamente estendeva ai versamenti previdenziali i benefici già previsti dalla precedente L. n. 289 del 2002.

Proponeva appello l’INPS con ricorso depositato in data 3.8.2007; si costituiva l’appellato che resisteva all’appello.

Con sentenza del 17 giugno-27 agosto 2008, l’adita Corte di Appello di Torino rigettava il gravame.

A sostegno della decisione, ribadendo quanto affermato da Giudice di primo grado essa osservava che l’intervento del D.L. 28 dicembre 2006. n. 300 (convertito in L. 26 febbraio 2007, n. 17) aveva definitivamente chiarito, con l’art. 3 quater, che il beneficio a favore dei soggetti colpiti dall’alluvione piemontese del 1994 si estendeva anche ai contributi previdenziali.

Osservava, ancora, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (segnatamente, Cass. n. 20641/2007), che chi aveva versato l’importo dovuto a titolo contributivo aveva diritto a ripetere il 90% di quanto versato Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con tre motivi.

Resiste K.S. con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’INPS, i cui quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., risultano correttamente formulati, denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, art. 3 quater, comma 1, convertito con modificazioni in L. 26 febbraio 2007, n. 17, nonchè, in connessione con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, art. 6, commi 2, 3, 7 bis e artt. 13 e 7, comma 1, convertito, con modificazione, dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 (art. 360 c.p.c., n. 3).

La tesi dell’Istituto è che la Corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione del “corpus” normativo che disciplina il beneficio di cui si tratta; in particolare si sostiene che esso si riferirebbe solo ai tributi e non anche ai contributi previdenziali.

Per giungere a detto risultato l’INPS muove dall’esegesi della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, (Finanziaria per l’anno 2004), al fine di enucleare: 1) la tipologia del beneficio; e 2) i soggetti destinatati dello stesso.

Sotto il primo profilo (in che cosa consiste il beneficio) è richiamata la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17: la collocazione del precetto, i suoi effetti, le modalità operative portano l’INPS ad affermarne la valenza esclusivamente tributaria.

Sotto il secondo profilo (chi ne è destinatario) è richiamato il D.L. n. 646 del 1994, art. 6, comma 2, 3 e 7 bis, convertito in L. n. 22 del 1995: i tre commi si riferiscono a diverse tipologie di soggetti nei confronti dei quali erano stati sospesi i termini degli adempimenti tributari.

Ne conclude, quindi, che oggetto della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è la semplice estensione ai soggetti colpiti dall’alluvione piemontese del novembre 1994 del beneficio di carattere fiscale che la L. n. 289 del 2002 aveva originariamente introdotto per le vittime del terremoto siciliano del dicembre 1990.

Con il secondo motivo l’INPS prospetta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, conv.

con L. n. 17 del 2007, in combinato disposto con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, art. 9, comma 17.

della L. n. 289 del 2002, art. 6, commi 2, 3, 7 bis e del D.L. n. 646 del 1994, artt. 13 e 7, comma 1, conv. con la L. n. 22 del 1995 (art. 160 c.p.c., n. 3).

Deduce ad ulteriore sostegno dell’inestensibilità dei benefici de quibus anche ai contributi previdenziali la non sovrapponibilità dell’agevolazione tributaria a quella previdenziale, di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 7, sia per la diversità temporale presa in esame dalle due disposizioni annualità 1995-1996-1997 per i tributi;

novembre 1994-novembre 1995 per la sospensione nel pagamento dei contributi, sia per le differenti caratteristiche dei due aiuti (regolarizzazione al 10% per i primi; mero pagamento differito per i secondi).

Entrambi i motivi sono infondati.

Si premette che non è contestato che K.S., titolare dell’omonima ditta individuale sia soggetto alluvionato e che la sede della ditta alla data del novembre 1994 si trovava nei comuni individuati dal D.L. 24 novembre 1994, art. 1, comma 1, convertito nella L. 21 gennaio 1995, n. 22.

Ugualmente non è contestato che lo stesso abbia provveduto alla corresponsione per intero dei contributi previdenziali dovuti all’INPS per gli anni 1995, 1996 e 1997.

Sostiene l’INPS che le agevolazioni di cui si invoca l’attribuzione non spetterebbero, in quanto quelle previste dalla invocata normativa sarebbero meramente fiscali, non richiamando la L. n. 289 del 2002, art. 9,comma 17, cui si riferiva la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, (che prevedeva la proroga sino al 31.7.2004 della regolarizzazione della posizione relativa agli anni 1995, 1996, 1997), il D.L. n. 646 del 1994, art. 7, ma unicamente l’art. 6 dello stesso, pacifico essendo che là ove l’art. 7, riguardava i contributi previdenziali, l’art. 6, riguardava invece unicamente i tributi.

Tale interprelazione non è condivisibile.

Invero, il citato comma 90 ha previsto l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, “ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatali dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui al D.L. 24 novembre 1994, n. 646, art. 6, commi 2, 3 e 7 bis conv. con modif. dalla L. n. 22 del 1995, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 entro il 31 luglio 2004”.

La chiamata L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, aveva previsto che i soggetti colpiti dal sisma verificatosi in Sicilia nel dicembre 1990 potessero definire la propria posizione per gli anni 1990/1992 versando entro il 16.3.2003 “l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%”.

La tesi dell’INPS, secondo cui il comma 90 avrebbe individuato in via tassativa il tipo di tributi assoggettabili a riduzione mediante il richiamo all’art. 6 cit., commi 2, 3 e 7 bis, limitando quindi tale area solo ai tributi (contemplati appunto dall’art. 6) e non anche ai premi INPS, contemplati invece nel successivo art. 7 del citato D.L. n. 646, non trova riscontro nel testo della norma poichè il riferimento al l’art. 6 commi 2, 3 e 7 bis, da parte del comma 90 è funzionale alla individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già alla individuazione della tipologia dei tributi cui riferire l’agevolazione e dato, inoltre, che lo stesso comma 90 espressamente si riferisce ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, sicchè non pare consentito, nonostante l’omesso richiamo dell’art. 7 cit., escludere dall’ambito di operatività della agevolazione i premi assicurativi da versarsi all’INPS. Il D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, conv. in L. n. 17 del 2007, diversamente da quanto sostenuto dall’INPS, ha poi eliminato ogni possibile dubbio circa l’operatività dell’agevolazione anche alla materia contributiva, avendo stabilito che “Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all’alluvione dei Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, è differito al 31 luglio 2007”.

Il tenore letterate della norma, al quale l’interprete deve prioritariamente attenersi ex art. 12 preleggi, non lascia infatti residuare incertezze circa il fatto che le domande per la definizione delle posizioni per gli anni 1995/1997 di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, concernono non solo i tributi, ma anche i contributi previdenziali ed i premi assicurativi.

Pertanto come correttamente affermato dalla Corte di merito- ogni dubbio circa l’applicazione delle agevolazioni anche in materia previdenziale è venuto meno; e ciò senza che possa discettarsi su una eventuale incostituzionalità della disposizione, considerato che la stessa Corte Costituzionale ha tenuto a rimarcare, con la pronuncia 274/2006, la piena legittimità costituzionale, in materia civile, delle leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative, sostenendo che “non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva”, in quanto “il divieto di retroattività della legge – pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi – non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell’art. 25 Cost.”. Quindi il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di “interpretazione autentica”, che determinano – chiarendola – la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purchè la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.

Questo accade nella fattispecie in esame, poichè la precisata interpretazione della richiamata disciplina, che ha condotto al riconoscimento delle previste agevolazioni ai contributi previdenziali oltre che ai tributi, rappresenta “una delle possibili letture”, del dato normativo, che rende non irragionevole il ricorso alla interpretazione accolta.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, conv. con L. n. 17 del 2007 in combinato disposto della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 2, 3, 7 bis e art. 13 e 7, comma 1, conv. con la L. n. 22 del 1995 (art. 360 c.p.c., n. 3), censurandosi la sentenza d’appello per aver riconosciuto che il beneficio era riferibile anche all’ipotesi di chi, avendo pagato l’intero importo contributivo, chiedesse il rimborso della quota (90%) eccedente la misura “agevolata” (10% dell’intero).

La Corte d’Appello – si sostiene – avrebbe errato nel ritenere applicabile il beneficio all’ipotesi in cui il debitore abbia già regolarmente corrisposto i contributi dovuti, nonostante la sospensione dei pagamenti dal 4/11/1994 al 30/11/1995 prevista dal D.L. n. 646 del 1994, art. 7, comma 1, convertito in L. n. 22 del 1995.

I giudici di merito non avrebbero considerato, da una parte, che il beneficio previsto per i contributi previdenziali, consistendo nel mero differimento del pagamento, non comportava, per conseguenza logica, sconti di sorta e, dall’altra che, ai sensi del comma 13 del D.L. n. 646 del 1994, art. 6 (… richiamato dal successivo art. 7) era esclusa in radice la possibilità di rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini.

Anche questo motivo non può trovare accoglimento.

L’indicata questione interpretativa è stata già esaminata dalla giurisprudenza della Corte risolta ne senso che il beneficio della definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, può avvenire in due simmetriche possibilità: per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto: per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato. Ciò per effetto di un intervento normativo va riconosciuto il carattere di ius superveniens, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post. (Cass. sez. trib. 1^ ottobre 2007, n. 20641).

Al precedente deve essere data continuità sulla base delle seguenti considerazioni.

La L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 … come sopra precisato – ha consentito ai residenti delle province siciliane colpite dal sisma del 1992 la “definizione” della posizione dei contribuenti per gli anni 1990/1992 mediante un versamento pari all’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi diminuito al 10 per cento”.

La adoperata espressione “definizione” lascia intendere il riferimento ad una posizione ancora aperta ed è evidente che, con la detta facoltà, è stata data la possibilità a chi ancora non avesse “definito” la propria situazione tributaria e contributiva per quegli anni, perchè nulla aveva versato o aveva solo effettuato dei versamenti parziali, di chiudere la pendenza con il versamento di un importo notevolmente ridotto rispetto a quello dovuto.

La norma, dunque, non contiene alcun riferimento a chi avesse per quegli anni già versato i tributi/contributi dovuti.

Le disposizioni successive di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, e di cui al D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, riguardanti “l’alluvione piemontese”, non hanno introdotto ulteriori disposizioni sul punto, limitandosi l’art. 3 quater a richiamare l’art. 4, comma 90, cit. e tale comma a richiamare le disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, al fine della “regolarizzazione” delle posizioni relative agli anni 1995/1997.

Sul tema della sopravvenienza di disposizioni legislative con incidenza su obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, sopprimendole ovvero riducendo la prestazione che ne costituiva oggetto, di fronte all’espressa previsione recata dalle stesse disposizioni di irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio come conformato in precedenza, la Corte costituzionale ha espresso, con numerose pronunce, un univoco orientamento di non compatibilità costituzionale sotto il profilo della non ragionevolezza, atteso che, contraddittoriamente, da un lato, si rende insussistente l’obbligazione e, dall’altro lato, si rende irripetibile quanto già versato sine causa, nonchè sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, considerato che ingiustificatamente si pratica un trattamento deteriore per il soggetto che, nel rispetto del quadro normativo previgente, abbia già provveduto all’adempimento rispetto a chi, versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun pagamento, o pagato somme inferiori al dovuto (vedi C. cost. n. 227/2009, n. 320/2005, n. 416/2000, n. 421/1995). Irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza tanto più accentuati, allorchè, come nel caso in esame, si sia in presenza di interventi preordinati al sostegno di soggetti danneggiati da calamità maturali, non potendosi ammettere che si fruisca del beneficio nel solo caso di omesso adempimento dell’obbligazione pubblica (tributaria o contributiva), incidendo così, per quanto concerne le imprese, anche sulla concorrenza.

Va richiamato poi il monito, ripetutamente rivolto alla giurisdizione dal giudice delle leggi, a risolvere le incertezze di lettura delle leggi adottando, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella, anche caratterizzata da minore fedeltà alla formulazione letterale, che rende la disposizione conforme a Costituzione (vedi, tra le numerose decisioni: n. 198 del 2003, n. 316 del 2001, n. 113 del 2000, n. 277 del 2000).

In applicazione dei richiamati principi, si deve necessariamente concludere che, nulla disponendo esplicitamente la norma della cui interpretazione si discute sulla questione della ripetibilità delle somme già versate, non è consentito all’interprete una lettura in contrasto con i principi costituzionali. Nè una simile lettura è resa obbligata dalla previsione secondo cui la definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento, dovendosi ritenere che il legislatore non si sia riferito ai contribuenti che avevano già versato acconti per un importo superiore al 10% del dovuto (per i quali non vi era alcunchè da definire ulteriormente), ma solo a coloro rimasti debitori, detratti gli acconti versati, per somme minori de 10% del dovuto.

Le indubbie difficoltà ermeneutiche, caratterizzanti la presente controversia, induce a compensare per l’intero le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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