Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11247 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6871-2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSANNA

MAGRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, – C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2014 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata

l’11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., la Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibile il gravame interposto da C.R. – collaboratrice scolastica – avverso la sentenza del Tribunale di Livorno di rigetto della domanda da lei proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione ed intesa ad ottenere il risarcimento dei danni – biologico, morale ed esistenziale – asseritamente subiti per le condotte vessatorie e mobbizzanti poste in essere contro la sua persona;

che, ad avviso della Corte territoriale correttamente il primo giudice aveva fondato la decisione sul duplice rilievo che non solo non erano risultati provati ma, ancor prima, neppure allegati fatti specifici costituenti mobbing ed era stato anche escluso che i singoli fatti esplicitati potessero integrare condotte idonee ad offendere la dignità personale e professionale della C.;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale di Livorno pubblicata il l’11 settembre 2014 propone ricorso la C. affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la C. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui si muovono critiche alla predetta proposta evidenziandosi che il ricorso è ammissibile denunciando violazione di legge e non sollecitando una rivisitazione del merito;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043 c.c. e dell’art. 32 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto il Tribunale non aveva correttamente applicato i principi affermati da questa Corte di tema di “mobbing” omettendo di valutare gli episodi denunciati dalla ricorrente – e unitariamente e singolarmente – e non dando ingresso alla prova testimoniale così come articolata e senza una attenta disamina dei documenti versati in atti; con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 420 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1) per avere il Tribunale erroneamente ritenuto inammissibile la prova testimoniale;

che il primo motivo è inammissibile in quanto nonostante il formale richiamo contenuto nell’intestazione a violazione di norme di legge, si risolve nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti alfine di ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che del pari inammissibile è il secondo motivo avendo il Tribunale motivato il diniego di ammissione della prova testimoniale come dedotta dalla ricorrente (perchè i capitoli avevano ad oggetto circostanze generiche e valutazioni non demandabili a testi) sicchè la contestazione finisce con il risolversi nella inammissibile prospettazione di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti; peraltro, la motivazione addotta dal Tribunale appare corretta e, comunque, le circostanze di cui ai capitoli di prova non sono neppure decisive (nel senso che, ove dimostrate, avrebbero potuto, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, indurre ad una decisione diversa da quella adottata; cfr, ex plurimis, Cass. n. 5377 del 07/03/2011; Cass. n. 4369 del 23/02/2009; Cass. n. 11457 del 17/05/2007);

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore neppure minimamente scalfita dai rilievi contenuti nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, cent n. 3774 del 18 febbraio 2014) ed essendo stato il ricorso dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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