Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11246 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 07/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29845-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 410/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, G.L. impugnava l’avviso di addebito con il quale l’INPS le aveva chiesto il pagamento di maggiori contributi a percentuale della Gestione Commercianti, dovuti a seguito di avviso di accertamento notificato alla opponente dalla Agenzia delle Entrate nell’ottobre 2010;

che il Tribunale di Grosseto, essendo pacifico tra le parti la pendenza di ricorso innanzi al giudice tributario avverso il detto avviso di accertamento, dichiarava “non dovuti” i contributi stante la preclusione di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 3;

che tale decisione veniva parzialmente riformata, con sentenza del 18 giugno 2015, dalla Corte di Appello di Firenze che dichiarava illegittima, allo stato, la formazione da parte dell’INPS dell’avviso di addebito opposto dalla G. e confermava nel resto; che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo;

che la G. è rimasta intimata;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, e del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, comma 14, conv. con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendosi che la Corte di Appello, dopo aver accertato la insussistenza dei presupposti per iscrivere a ruolo il credito per contributi e sanzioni (in applicazione del principio secondo cui “L’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, all’emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall’ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell’ente creditore, dell’impugnazione proposta” Cass. n. 4032 del 01/03/2016; Cass. n. 8379 del 09/04/2014), avrebbe dovuto accertare ugualmente la sussistenza del diritto dell’INPS ai contributi richiesti per l’anno 2006 ed alle relative sanzioni;

che il motivo è fondato alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149 del 06/08/2012; Cass. n. 16203 del 16/06/2008);

che, pertanto, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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