Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11245 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. I, 11/06/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 11/06/2020), n.11245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22845/2014 proposto da:

Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo imballaggi a base

Cellulosica, in persona legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Sallustiana n. 26, presso lo

studio dell’avvocato Tosato Andrea, rappresentato e difeso

dall’avvocato Nervi Andrea, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto n. 308/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

14/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/10/2019 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Roma ha (tra l’altro) rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., proposta da Comieco ai sensi della L. Fall., art. 98, ai fini dell’ammissione in via chirografaria del credito di Euro 974.424,79 maturato per le prestazioni eseguite sulla base del contratto di mandato inter partes.

2. Secondo il collegio capitolino, l’opponente non ha assolto l’onere di provare l’esatto adempimento delle prestazioni e l’entità delle proprie pretese, rilevando l’insufficienza probatoria, a tal fine, sia delle fatture emesse (in quanto atti di parte inopponibili al fallimento) sia delle risultanze dei libri contabili (stante l’inapplicabilità dell’art. 2709 c.c., al curatore, in quanto soggetto diverso dall’imprenditore).

3. Avverso il decreto Comieco ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La curatela intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo si deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2709 e 2710 c.c., nonchè della L. Fall., artt. 98 e 99” in quanto il curatore non poteva ritenersi terzo, bensì successore del fallito, avendo proposto in sede di opposizione domanda riconvenzionale (in linea con quella precedentemente azionata in giudizio arbitrale dalla società in bonis) ed eccepito l’inadempimento di Comieco, l’illegittimità delle sue pretese e la compensazione.

4.2. Con il secondo mezzo si lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2709 e 2710 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, poichè, anche a ritenere la posizione di terzietà del curatore, le scritture contabili non sono del tutto irrilevanti, ma costituiscono elementi indiziari da valutare nel complesso delle risultanze processuali, caratterizzate nella specie da una ben precisa linea difensiva della curatela e dalle caratteristiche concrete del rapporto di mandato, nel quale il consorzio “Comieco e la singola cartiera hanno concordato un meccanismo che si basa essenzialmente su verifiche reciproche circa i dati rilevanti e, poi, sull’emissione di una fattura periodica che la controparte si obbliga a pagare entro una certa data”.

4.3. Il terzo motivo prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sempre con riguardo alla linea difensiva della curatela, impostata sulla domanda riconvenzionale (“e, quindi, sul controcredito risarcitorio vantato”), esaminata dal tribunale solo per dichiararne l’inammissibilità.

5. I motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e infondatezza.

6. In primo luogo il ricorso difetta di specificità, poichè il ricorrente non trascrive integralmente la domanda riconvenzionale spiegata dalla curatela, sui cui contenuti sono incentrati tutti i motivi. Nè sul punto soccorre la decisione impugnata, nella quale si legge, a pag. 3, che la curatela aveva eccepito “l’inadempimento dell’opponente nell’esecuzione del contratto di mandato e le reiterate violazioni delle norme statutarie e di legge” e, a pag. 6, che la domanda riconvenzionale proposta dalla curatela è inammissibile in quanto “esorbitante il thema decidendum, come delineato ed individuato con il ricorso in opposizione, e comunque non trovando riscontro probatorio anche con riferimento al quantum della pretesa”.

6.1. Il fatto poi che le domande proposte da Comieco nei pregressi procedimenti arbitrali (che secondo l’assunto del ricorrente coinciderebbero con le domande spiegate in sede di opposizione allo stato passivo) siano state dichiarate improcedibili “proprio in ragione della sopraggiunta dichiarazione di fallimento della società ICC” (come si legge a pag. 5 e s. del decreto) potrebbe indurre a ritenere che il curatore si era sciolto dal contratto di mandato (arg. L. Fall., ex art. 83-bis), senza che ciò gli impedisca di eccepire l’inadempimento del mandatario e l’illegittimità delle pretese da questi vantate.

6.2. In ogni caso, al di là del ruolo di terzo o di successore del fallito rivestito dal curatore, il punto decisivo è che il Tribunale ha chiaramente affermato che non è stato assolto “l’onere dell’opponente di provare l’esatto adempimento della propria prestazione e l’entità delle proprie pretese”.

6.3. Invero, in tema di responsabilità contrattuale, spetta al contraente che agisca in giudizio per ottenere il corrispettivo della propria prestazione provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, ove la controparte ne eccepisca l’inadempimento (Cass. 98/2019, in tema di contratto di appalto; conf. Cass. 936/2010), essendo a tal fine sufficiente la semplice allegazione dell’inesatto adempimento per far scattare (anche in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova) l’onere della prova a carico dell’altra parte (Cass. 21927/2017, in tema di compravendita; cfr. Cass. 23893/2016 in tema di contratto di prestazione d’opera intellettuale; conf. Cass. 20110/2013). Invero, l’eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. 23759/2016).

6.4. Poichè tale onere probatorio non risulta assolto, perdono rilevanza le deduzioni svolte dal ricorrente in punto di prova dell’esistenza del contratto e di quantificazione delle pretese pecuniarie sulla sola base delle fatture emesse e delle scritture contabili, a prescindere, come detto, dall’applicabilità o meno degli artt. 2709 e 2710 c.c..

7. In assenza di difese della curatela intimata, al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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