Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11244 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 20/05/2011), n.11244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BABUINO 193,

presso lo studio dell’avvocato TOSCANO ISIDORO, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIANNANDREA VINCENZO, MOSCHETTI ROBERTO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 15/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MOSCHETTI, che insiste nella

richiesta di sospensione, deposita copia dell’atto di querela, in

subordine chiede l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO, che non si oppone alla richiesta di sospensione, in

subordine conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. A.E., premesso di aver proposto, avverso avviso di accertamento di maggior valore di un terreno compravenduto ai fini di Invim e Imposta di Registro, ricorso alla C.T.P. di Bari – che lo aveva accolto- e premesso altresì di non aver partecipato al successivo giudizio dinanzi alla C.T.R. Puglia per non avere avuto conoscenza dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ricorre per cassazione nei confronti della predetta Agenzia (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Puglia, in accoglimento dell’appello proposto, ha riformato la sentenza di primo grado, rilevando che l’avviso opposto doveva ritenersi adeguatamente motivato e che il valore accertato doveva ritenersi congruo, in relazione alle caratteristiche del suolo ed al suo possibile sfruttamento a fini residenziali, risultando esso peraltro inferiore a quello indicato in trasferimenti di terreni situati in zone limitrofe avvenuti nello stesso periodo.

2. E’ preliminarmente da rilevare che il ricorrente, premesso di avere proposto dinanzi al Tribunale di Bari querela di falso al fine di fare accertare la falsità della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento dell’atto d’appello notificato a mezzo posta, chiede la sospensione del processo. L’istanza deve essere rigettata, alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità (che il collegio condivide, in assenza di valide ragioni per discostarsene), secondo la quale “la querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l’atto- sentenza) o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”, con la conseguenza che, “ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale ed è nella impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., comma 1, n. 2, il mezzo per rescindere la sentenza che, poi, possa essere riconosciuta aver pronunciato su prove dichiarate false, laddove la nozione di prova, dovendosi correlare al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è risultata essere affetta, può essere costituita dalla relazione di notificazione di un atto processuale, quando il vizio della sentenza sia un vizio derivante da violazione della norma sui procedimento che di tale atto dispone la notificazione” (v. cass. n. 986 del 2009).

In particolare, giova evidenziare che la proposizione della querela di falso (e l’esito del relativo procedimento, in vista del quale si chiede la sospensione) risultano assolutamente irrilevanti ai fini della decisione della presente impugnazione, posto che la corte di cassazione può decidere solo su errores in iudicando o in procedendo commessi dai giudici che hanno pronunciato la sentenza impugnata, sempre che detti errori siano stati ritualmente denunciati in ricorso, pertanto senza possibilità alcuna per il ricorrente sia di modificare successivamente alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso le censure proposte, sia di ottenere la cassazione della sentenza impugnata non perchè essa risulti affetta da uno dei vizi di cui all’art. 360c.p.c., n. 5, ma in relazione a fatti sopravvenuti alla sentenza medesima (in ipotesi, l’avvenuto accertamento del falso) in relazione ai quali è previsto un diverso e specifico mezzo di impugnazione (vedi l’art. 295 c.p.c., nn. 1, 2 e 3.).

Tanto premesso, è appena il caso di evidenziare che è lo stesso ricorrente a richiamare la giurisprudenza secondo la quale, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale con firma illeggibile del consegnatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, ed a rilevare altresì che la querela di falso non è stata proposta se non successivamente alla pronuncia della decisione impugnata, con la conseguenza che, secondo la stessa prospettazione difensiva del ricorrente, detta sentenza sarebbe stata pronunciata correttamente e non potrebbe pertanto giammai a posteriori -ossia a seguito della decisione sulla querela di falso in attesa della quale si richiede la sospensione – risultare affetta da uno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c..

3. Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 139 c.p.c., il ricorrente, premesso che l’atto d’appello andava notificato alla residenza del contribuente e lasciato ad una delle persone indicate dall’art. 139 citato, comma 2, si duole che i giudici d’appello non abbiano considerato che nella specie detto atto, notificato a mezzo del servizio postale, recava, nella parte dell’avviso di ricevimento destinata alla firma del consegnatario, una sottoscrizione illeggibile, senza alcuna indicazione circa la “qualifica” del suddetto consegnatario. La censura è infondata, alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c. (v. SU n. 9962 del 2010), essendo da rilevare che, come sopra evidenziato, al momento della pronuncia della sentenza impugnata non era stata presentata alcuna querela di falso.

Col secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e art. 2697 c.c., oltre che vizio di motivazione, il ricorrente rileva: che la stima dell’UTE costituisce giudizio di parte e non può essere valutata come mezzo di prova; che detta stima non era stata allegata all’avviso di accertamento ma solo trasmessa il 9.9.2002 alla C.T.P. di Bari; che spettava all’Ufficio fornire la prova del maggior valore accertato; che la C.T.R. non aveva tenuto conto del fatto che l’onere della prova della maggiore pretesa spettava all’Ufficio ma si era “abbandonata ad una serie di arbitrarie congetture intese a legittimare l’operato dell’amministrazione”. La censura esposte sono in parte infondate e in parte inammissibili.

In proposito, giova innanzitutto rilevare che la censura di violazione dell’art. 2697 c.c., non trova riscontro nella decisione impugnata, posto che i giudici d’appello non hanno affermato una erronea distribuzione dell’onere della prova, ma hanno ritenuto che nella specie la prova fosse stata fornita dal soggetto che ne era onerato.

Quanto all’affermazione secondo la quale la stima UTE, provenendo dalla parte, non può essere valutata come mezzo di prova, è sufficiente evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima effettuata dall’UTE, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non avendo tale stima il valore di atto pubblico, non può automaticamente considerarla inattendibile perchè proveniente da un’articolazione tecnica dell’Amministrazione (quindi ontologicamente legata all’ente impositore), ma è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando, nella motivazione della sentenza, le ragioni del proprio convincimento (v. tra le altre cass. n. 26364 del 2010 e n. 17702 del 2009), atteso peraltro che nel giudizio tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte (alla quale è equiparabile la stima dell’UTE) può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (v. cass. n. 8890 del 2007) .

Tanto premesso, nella specie non risulta – nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso- che il ricorrente abbia mai specificamente contestato quanto emergente dalla stima UTE, nè tale specifica contestazione è stata prospettata in questa sede (non avendo peraltro il ricorrente neppure riportato in ricorso il testo della suddetta stima, come sarebbe stato suo onere nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione).

E’ inoltre da aggiungere che i giudici d’appello hanno coerentemente ed adeguatamente motivato, in assenza di specifiche contestazioni di controparte, le ragioni della ritenuta congruità del maggior valore accertato e che tale motivazione (al di là del richiamo in rubrica al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) non risulta ammissibilmente censurata in questa sede, essendosi il ricorrente in proposito limitato ad affermare genericamente che la C.T.R. si era “abbandonata ad una serie di arbitrarie congetture intese a legittimare l’operato dell’amministrazione”.

Infine, premesso che non è chiaro se la deduzione della mancata allegazione della stima UTE all’avviso opposto costituisca ulteriore ed autonoma censura ovvero sia stata evidenziata solo incidentalmente nello sviluppo del motivo in esame, è in ogni caso sufficiente rilevare che dalla sentenza impugnata non risulta che tale specifica questione sia stata proposta e trattata nei giudizi di merito nè il ricorrente deduce di aver proposto nel ricorso introduttivo e riproposto in appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, detta questione, pertanto sul punto una eventuale censura deve ritenersi inammissibile per novità alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale, ove una determinata questione giuridica implicante, come nella specie, un accertamento di fatto- non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. tra le altre cass. n. 20518 del 2008) .

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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