Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11244 del 08/05/2010

Cassazione civile sez. III, 08/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 08/05/2010), n.11244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. ROSSI SABINA, giusta

procura speciale alle liti per atto notaio Piergiorgio Moscetta di

Civitanova Marche, in data 9.3.2010, n. rep. 103291, che viene

allegata in atti;

– ricorrente –

BANCA DELLE MARCHE SPA già MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA SPA

in persona del Presidente pro – tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato

MALATESTA FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato PENTERICCI

MARCELLO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 359/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

22.5.08, depositata il 07/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. T.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 giungo 2008, con la quale la Corte d’Appello di Ancona, pronunciando sull’appello proposto dal mediocredito Fondiario Centroitalia s.p.a. nei suoi confronti, avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Fermo, Sezione Distaccata di S. Elpidio a Mare, ha accolgo l’appello principale dell’istituto e, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato al pagamento della somma di Euro 15.906,87 oltre interessi legali dal 2 giungo 1993 al saldo, rigettando, invece il suo appello incidentale, con gravame delle spese dei due gradi.

Al ricorso, proposto dal ricorrente contro il Mediocredito Fondiario Centroitalia s.p.a. e ad essa notificato, ha resistito con controricorso la Banca delle Marche s.p.a., qualificandosi genericamente come “già Mediocredito Fondiario Centroitalia s.p.a.”.

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per il mancato rispetto del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, i tre motivi su cui si fonda, deducenti vizi di violazione di norme di diritto ed il terzo anche vizio di motivazione, non si concludono con il prescritto quesito di diritto ai sensi di tale norma ed il terzo, quanto al vizio di motivazione, non si conclude con e nemmeno contiene il momento di sintesi espressivo della cd.

“chiara indicazione”, cui allude l’art. 366 bis c.p.c. (in termini, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

E’ appena il caso di precisare che al ricorso, l’art. 366 bis c.p.c., risulta applicabile in ragione della sua ultrattività.

La sua abrogazione nella specie non viene, infatti, in rilievo, perchè essa, disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), è applicabile (come l’intero art. 47, recante modifiche al processo di Cassazione), ai sensi dell’art. 58, comma 5, della citata legge, “alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi nei quali non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, avvenuta il 4 luglio 2009. Poichè nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pubblicata prima di tale data, l’art. 366 bis c.p.c., dispiega efficacia ultrattiva in forza di tale disposizione transitoria riguardo alle controversie nelle quali il provvedimento assoggettato a ricorso per cassazione sia stato pubblicato prima del 4 luglio 2009, così riprendendo vigore la regola generale della inapplicabilità alle controversie pendenti delle disposizioni modificative del c.p.c. di cui alla legge, espressa in via generale nel comma 1 dello stesso art. 58 e di cui i commi successivi costituiscono eccezioni.

Questi rilievi rendono anche infondata la deduzione della resistente di inosservanza dell’art. 360 bis c.p.c., norma che anch’essa è inapplicabile nella specie.

4. – Parte resistente va invitata a documentare la sua legittimazione, non avendone specificato in alcun modo i fatti costituivi, se non con una generica allusione espressa della parola “già”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria del ricorrente ha replicato sostenendo che il quesito di diritto si dovrebbe desumere dalla lettura e dalla illustrazione di ciascun motivo. Ciò, è in manifesta contraddizione con la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007; si veda, successivamente, Cass. sez. un. n. 20360 del 2007 e n. 2758 del 2008).

Nè in disparte il fatto che se il precedente fosse interpretabile come sostiene il ricorrente, dovrebbe essere tenuto in non cale, perchè del tutto isolato e contrario alla giurisprudenza consolidata anche delle stesse Sezioni Unite – è pertinente il richiamo a Cass. n. 21291 del 2009, la quale in motivazione si è limitata a dare atto che in relazione ad un motivo risultava formulato un quesito nelle seguenti espressioni: “Punica indagine commissionata al Giudice di rinvio era quella concernente l’annullabilità parziale del contratto “rimanendo assolutamente estraneo il tema del rilascio delle singole unità” e nella successiva affermazione che “che “quindi” la pronuncia resa avrebbe violato i principi che reggono il giudizio di rinvio, enunciati adeguatamente”. Come si vede, si trattò di mero riscontro di formulazione di un quesito e non di estrapolazione di un quesito per opera di esegesi del giudice, come postula parte ricorrente.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleseicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2010

 

 

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