Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11242 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO OLEIFICIO BORELLI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 01/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 21/20/2005, depositata il 1 agosto 2005, la CTR della Liguria ha confermato la decisione della CTP di Imperia, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla curatela del Fallimento della S.p.A. Oleificio Borelli, era stato annullato l’avviso di accertamento relativo ad un maggior imponibile ai fini IRPEG-ILOR 1993, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, lett. d), sul presupposto che gli elementi, forniti dall’Ufficio, erano generici e privi di valore probatorio.

Per cassazione della sentenza, ricorre l’Agenzia delle Entrate.

L’intimata non ha presentato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deducendo omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, critica la sentenza impugnata per non aver esaminato “l’insieme dei dati (non contestati) tratti dalla contabilità di controparte e rivelatori di un’oggettiva antieconomicità nella gestione dell’impresa”. La ricorrente afferma che i giudici d’appello hanno ritenuto privi di valore probatorio i vari aspetti dedotti dall’Ufficio (avvicinamento delle rimanenze iniziali a quelle finali, brusco calo della percentuale di ricarico delle vendite, incongruo scarto tra aumento del costo del venduto e ricavo) senza valutarne alcuno ed hanno confermato la sentenza di primo grado, ritenuta “dotata di logica stringente”, senza riportarne, in alcun modo, il contenuto.

Col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).e dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, evidenziando che la CTR ha operato un’inversione dell’onere della prova laddove le ha addossato gli effetti dell’affermata “assenza di riscontro in ordine alla ritenuta stabilità dei prezzi e del mercato dell’olio nell’anno 1993”, mentre, in presenza di una gestione antieconomica, caratterizzata dalla sproporzione tra costi e ricavi, il ricorso all’accertamento induttivo è legittimo, e grava sul contribuente di dare le prova delle ragioni economiche della gestione.

I motivi, che, per la loro connessione, vanno congiuntamente esaminati, sono fondati.

La Commissione regionale è pervenuta alla conferma della decisione di primo grado ritenendo che gli elementi indicati sia nell’accertamento che nella memoria di costituzione dell’Ufficio erano “del tutto generici e privi di qualsiasi valore probatorio” e che le censure mosse non scalfivano la “logica stringente” delle argomentazioni della CTP, affermando, in conseguenza, che, in assenza di riscontri, “in ordine alla ritenuta stabilità dei prezzi e del mercato dell’olio nell’anno 1993”, la tesi dell’Ufficio non poteva esser condivisa. Con tali stringate locuzioni, i giudici hanno omesso sia di valutare, in via autonoma, gli elementi di fatto esposti dall’appellante e riportati nella parte espositiva della sentenza (incongrua percentuale di ricarico, in controtendenza rispetto al corrispettivo incremento di rotazione di magazzino e del costo stesso del venduto; minori rimanenze finali, rispetto ai precedenti esercizi, a fronte di acquisti sempre crescenti, utile lordo sceso immotivatamente), sia di esporre le ragioni della conferma della sentenza di primo grado. In tal modo, la CTR ha precluso il controllo della correttezza giuridica della decisione adottata, in riferimento al principio, invocato dalla ricorrente, e qui condiviso, secondo cui in tema di imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, l’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), è legittimo, ed il giudice del merito, per poterlo annullare, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritenga che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Cass. n. 1821/2001; n. 10802/2002; n. 14428/2005; n. 11599/2007).

Quanto al rinvio alla motivazione di prime cure, questa Corte ha affermato (Cass. n. 15483/2008), con indirizzo al quale si intende dare continuità, che la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima, purchè il giudice d’appello, nel far proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Nella specie i suddetti requisiti non sono ravvisabili: la laconicità della motivazione adottata nella sentenza impugnata, formulata in termini di mera adesione a quella di prime cure, non consente, affatto, di ritenere che, all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado, il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

La sentenza va, dunque, cassata, ed, essendo necessaria una nuova valutazione del merito, va disposto il rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria, che provvederà, anche, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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