Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11242 del 08/05/2010

Cassazione civile sez. III, 08/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 08/05/2010), n.11242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EDILCO SRL in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

MACRO RENATO, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANZESE

GIOVANNI, DE ZIO GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA

190, presso lo studio dell’avvocato TESTA CESARE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FACONDA ANTONIO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS) – Corso (OMISSIS) – (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1050/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

24.7.08, depositata il 27/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

1. La Edilco s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro C.I.M. ed il Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS), Corso (OMISSIS) avverso la sentenza resa in sede di appello dalla Corte d’Appello di Bari il 27 novembre 2008.

Al ricorso, proposto con atti notificati il 7 e l’8 luglio 2009, ha resistito con controricorso soltanto la C., mentre non ha svolto attività difensiva il suddetto Condominio.

P. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – IL ricorso appare inammissibile per il mancato rispetto del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., come correttamente eccepito, del resto, dalla resistente.

Infatti, i cinque motivi su cui si fonda il ricorso, deducenti vizi di violazione di norme di diritto o del procedimento e tutti congiuntamente anche vizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c, non si concludono con il prescritto quesito di diritto ai sensi di tale norma, quanto alle denunciate violazioni ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e del n. 4 e non si concludono con e nemmeno contengono il momento di sintesi espressivo della cd. “chiara indicazione”, cui allude l’art. 366 bis c.p.c. (in termini, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007), quanto ai vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. – E’ appena il caso di precisare che al ricorso, l’art. 366 bis c.p.c., risulta applicabile in ragione della sua ultrattività.

La sua abrogazione nella specie (ancorchè il ricorso sia stato proposto successivamente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009: se fosse stato proposto prima, sarebbe, infatti, stata necessaria per predicare l’applicabilità dell’abrogazione, una disposizione retroattiva) non viene, infatti, in rilievo, perchè essa, disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), è applicabile (come l’intero art. 47, recante modifiche al processo di cassazione), ai sensi dell’art. 58, comma 5, della citata legge, “alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi nei quali non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, avvenuta il 4 luglio 2009. Poichè nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pubblicata prima di tale data, l’art. 366 bis c.p.c., dispiega efficacia ultrattiva in forza di tale disposizione transitoria riguardo alle controversie nelle quali il provvedimento assoggettato a ricorso per cassazione sia stato pubblicato prima del 4 luglio 2009, così riprendendo vigore la regola generale della inapplicabilità alle controversie pendenti delle disposizioni modificative del c.p.c. di cui alla legge, espressa in via generale nel comma 1 dello citato art. 58 e di cui i commi successivi costituiscono eccezioni”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

p. Parte ricorrente nella sua memoria contesta che al presente ricorso si debba applicare l’art. 366 bis c.p.c., nonostante la sua abrogazione, ma lo fa con argomenti che si scontrano con il dato testuale dell’art. 58, comma 5, il quale assume come oggetto di disciplina della disposizione che detta, in punto di applicabilità “alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi nei quali non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, “le disposizioni di cui all’art. 47” e, quindi, fra esse, quella del suo comma 1, lett. d), di modo che non potrebbe essere più chiaro che la disposizione di cui a questa lettera, che è rappresentata appunto dall’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., per l’insuperabile argomento a contrario, è inapplicabile “alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi nei quali non sia prevista la pubblicazione, depositato anteriormente come nella specie alla data di entrata in vigore della presente legge”, restando in sostanza ferma per tali controversie l’applicabilità della regola generale di cui all’art. 58, comma 1, la quale dispone che “fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e l’art. 47, comma, 1, lett. d) lo è, là dove elimina una norma del detto codice e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, così alludendo, secondo il normale significato che nelle norme transitorie si deve attribuire alla instaurazione del giudizio senza specificazioni, all’introduzione originaria della controversia.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro millenovecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2010

 

 

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