Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11241 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

BRONTEJEANS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo

studio dell’avvocato TROPEA SERGIO, rappresentato e difeso dagli

avvocati FONDACARO GIOVANNA, MIRONE GIUSEPPE, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 14/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE, che non si oppone al

rinvio, nel merito accoglimento; udito per il resistente l’Avvocato

FONDACARO, che preliminarmente ha chiesto il rinvio in quanto per un

disguido è stata depositata memoria relativa ad altro ricorso, nel

merito di riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Brontejeans S.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento per il recupero del credito d’imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, utilizzato nell’anno 2002. La CTP di Catania ha rigettato il ricorso, e l’appello della contribuente è stato accolto dalla CTR della Sicilia, Sez. di Catania, con sentenza n. 182/34/05 depositata il 14.11.2005, sul presupposto che la sospensione del credito d’imposta, introdotta col D.L. n. 253 del 2002, contrastava con l’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, perchè imponeva un adempimento tributario, prima del termine di sessanta giorni.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, l’intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, l’Agenzia deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che i giudici d’appello hanno violato il principio di equiordinazione tra fonti normative di pari rango, l’art. 134 Cost., il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, la L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2, e del D.L. n. 253 del 2002, art. 1, comma 1, lett. a), nel ritenere prevalente lo Statuto del contribuente rispetto alla disciplina che ha disposto la sospensione della possibilità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta, per il periodo intercorrente tra il 13.11.2002 ed il 13.3.2003.

Il motivo è fondato. Questo Collegio condivide, infatti, il principio più volte espresso da questa Corte (cfr. Cass. nn. 17576 del 2002, 7080 del 2004, 9407 del 2005, 8254 del 2009) secondo il quale le norme della L. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), emanate “in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.”, “costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario” (art. 1), ed oltre ad esser talvolta idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’amministrazione finanziaria (v., ad es., l’art. 7, in tema di motivazione degli atti impositivi), costituiscono, anche, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie (anche anteriormente vigenti), per risolvere eventuali dubbi ermeneutici.

Tali norme non hanno, tuttavia, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria – tant’è che ne è ammessa la modifica o la deroga, purchè espressa e non ad opera di leggi speciali (art. 1)- con la conseguenza che una norma legislativa che si ponga in contrasto con esse, senza che ricorrano le dette condizioni, come non può, per ciò solo, essere oggetto di questione di legittimità costituzionale (non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità:

cfr., proprio con riferimento all’art. 3 cit, Corte cost., ord. n. 180 del 2007), così non può, ovviamente, essere suscettibile di disapplicazione.

L’impugnata sentenza, che non si è attenuta al predetto principio, va, in conseguenza, cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., col rigetto del ricorso della contribuente.

La Corte ritiene di dover compensare tra le parti le spese del giudizio di merito e di dover porre a carico dell’intimata ed in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la Società al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA