Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11241 del 08/05/2010

Cassazione civile sez. III, 08/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 08/05/2010), n.11241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

VERBANO 26, presso la famiglia SARLI-LOCCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SARLI ENZO GIUSEPPE MARIA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO “(OMISSIS)” di VIA (OMISSIS) di (OMISSIS) in persona

dell’amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO

18, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA RAGO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIANI GIANFRANCO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2009 del TRIBUNALE di POTENZA del 23.3.09,

depositata il 25/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Enzo Giuseppe Maria Sarli che si

riporta ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Adriano Casellato (per

delega avv. Gianfranco Giuliani) che si riporta ai motivi del

controricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. A.M.B. ha proposto ricorso per Cassazione contro il Condominio di via (OMISSIS) di (OMISSIS) avverso la sentenza del 25 marzo 2009, con la quale il Tribunale di Potenza ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza che aveva rigettato l’opposizione da lui proposta contro un decreto ingiuntivo richiesto dal Condominio nei suoi riguardi.

Al ricorso, proposto con atto notificato il 21 maggio 2009, ha resistito con controricorso il Condominio.

2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.). Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per il mancato rispetto del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., come correttamente eccepito, del resto, dal resistente.

Infatti, l’unico motivo su cui il ricorso si fonda – deducente “contraddittoria ed insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 277 c.p.c. e art. 131 disp. att. c.p.c.” ed articolato in tre censure – non si conclude con e nemmeno contiene il momento di sintesi espressivo della cd. “chiara indicazione”, cui allude l’art. 366 bis c.p.c. (in termini, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007), necessario per adempiere al requisito stabilito da tale norma quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ove, poi, l’evocazione di due norme del c.p.c. e delle sue disp. di att. implicasse che il motivo, al di là dell’intestazione, intenda dedurre anche vizi di norme del procedimento ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., difetterebbe l’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c., per la mancata formulazione del prescritto quesito di diritto (in termini, da ultimo, Cass. (ord.) n. 4329 del 2009).

4. – E’ appena il caso di precisare che al ricorso, l’art. 366 bis c.p.c., risulta applicabile in ragione sia della sua ultrattività, sia ancor prima per il principio tempus regit actum.

La sua abrogazione nella specie (ancorchè il ricorso sia stato proposto prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, il che, per predicare l’applicabilità dell’abrogazione, avrebbe richiesto una disposizione retroattiva) non viene, comunque, in rilievo, perchè essa, disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) è applicabile (come l’intero art. 47, recante modifiche al processo di cassazione), ai sensi dell’art. 58, comma 5, della stessa legge, “alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi nei quali non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, avvenuta il 4 luglio 2009.

Poichè nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pubblicata prima di tale data, l’art. 366 bis c.p.c., dispiega efficacia ultrattiva in forza di tale disposizione transitoria riguardo alle controversie nelle quali il provvedimento assoggettato a ricorso per cassazione sia stato pubblicato prima del 4 luglio 2009, così riprendendo vigore la regola generale della inapplicabilità alle controversie pendenti delle disposizioni modificative del c.p.c. di cui alla legge, espressa in via generale nel citato art. 58, comma 1, e di cui i commi successivi costituiscono eccezioni.

Nel caso di specie, in ogni caso, non v’è nemmeno necessità di fare applicazione della norma transitoria, giusta quanto imporrebbe, come s’è detto, il non derogato principio tempus regit actum.

Il ricorso, inoltre, appare inammissibile anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto fa riferimento ad una ctu., di cui non indica se e dove dovrebbe essere esaminata in questa sede (si veda Cass. (ord.) n. 26266 del 2008) e non riproduce le parti di cui discorre”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria non si preoccupa di replicare con argomenti che pongano in evidenza come ad esse non sia pertinente la giurisprudenza della Corte colà citata, sul cui contenuto si omette qualsiasi rilievo.

Si può solo aggiungere, quanto al rilievo di violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (norma che costituisce il precipitato normativo del principio di cd. autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione), che nelle pagine sei e sette l’illustrazione del motivo si articola con riferimento alla ctu., onde non è dato comprendere come nella memoria si possa sostenere che il ricorso non “si fonda” sulle sue emergenze (sull’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, si veda da ultimo Cass. n. 4201 del 20109.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro mille, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2010

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