Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11240 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 11240 Anno 2016
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 2448-2012 proposto da:
ZENOBI

ARMANDO

domiciliato in ROMA,

ZNBRND56R07F857K,

elettivamente

VIA DH’ SS. QUATTRO 56, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE LOSARDO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente 2016
883

contro
BAZZERO LAURA ANTONIA MARTA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LOMBARDIA 23/C, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO GUIDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FAUSTO EMILTANO FELIZIANI;

.1

Data pubblicazione: 31/05/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 4394/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 20/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/04/2016 dal Consigliere

Dott. VINCENZO

udito l’Avvocato LOSARDO Raffaele, difensore del

ricorrente che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato FELIZIANI Fausto Emiliano, difensore
della resistente che ha chiesto il

rigetto

del

ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

i

CORRENTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cori citazione 24.4.1999 Laura Bazzerro conveniva in giudizio Armando Zenobi e
premesso di aver convenuto con quest’ultimo l’acquisto di una autovettura usata per
il prezzo di lire 5.000.000, tramite un proprio conoscente, esponeva di non aver
potuto procedere alla conclusione del contratto stante il grave inadempimento del

proprietario e che presentava evidenti vizi che ne annullavano il valore.
Chiedeva la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo ed i danni.
Il convenuto contestava la domanda deducendo che, al momento della consegna, la
Bazzero era a conoscenza che l’auto non era intestata al convenuto ma a tale
Silvestri che gliela aveva ceduta per liberalità ma l’attrice aveva accettato la
consegna e solo successivamente aveva riportato l’auto in officina per problemi
tecnici, abbandonandola definitivamente qualche tempo dopo.
Con ordinanza ex art. 186 ter cpc il Giudice condannava lo Zenobi a consegnare alla
Bazzero la somma di lire 5.000.000 oltre interessi dalla domanda e, dopo
l’istruzione, il Tribunale rigettava la domanda, revocava l’ordinanza e condannava la
Bazzero alle spese, decisione riformata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza
1.4.2011, che dichiarava risolto il contratto di compravendita di cosa altrui per
inadempimento del venditore con condanna alle spese sul presupposto che era
pacifico essere intervenuta una vendita di bene di proprietà del terzo che aveva
effetti obbligatori mentre il Tribunale, pur palesemente riscontrando tale circostanza,
aveva argomentato che la consapevolezza dell’alienità della cosa escludeva si
facesse valere l’inadempimento.
Errore più grave della prima decisione era l’aver considerato il compratore onerato
della prova dell’inadempimento del venditore imputando al primo e non al secondo

venditore il quale le aveva consegnato una autovettura della quale non era

l’omissione del “tentativo di ricontattare il proprietario che doveva partecipare
all’atto”.
Ricorre Zenobi con tre motivi, resiste Razzero.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

spiegato sulla base di quali ragioni l’auto fosse di proprietà di un terzo laddove era
stata donata, pur restando formalmente intestata al donante_
Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 1176 ce per non avere la Corte di
appello considerato che il trasferimento della titolarità di un auto avviene con
l’incontro delle volontà delle parti laddove l’intestazione al PRA ha funzione di
mera pubblicità dichiarativa.
Col terzo motivo si deducono vizi di motivazione per avere la sentenza omesso di
considerare, pur riconoscendo tale circostanza, che l’attrice aveva preso in consegna
il veicolo nonostante la consapevolezza dell’altrui intestazione rinunciando alla
formalizzazione del passaggio di proprietà.
Ciò premesso si osserva:
Va respinta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché la
procura non è speciale perché, trovandosi a margine dell’atto, non può che riferirsi
allo stesso ( Cass. ord. 22.1.2015 n.1205 e Cass. 7.3.23012 n. 3602).
Del pari va respinta l’eccezione di carenza di autosufficienza rispondendo il ricorso
ai requisiti formali di legge.
La sentenza ha dichiarato risolto il contratto di compravendita di cosa altrui per
inadempimento del venditore con condanna alle spese sul presupposto che era
pacifico essere intervenuta una vendita di bene di proprietà del terzo che aveva
effetti obbligatori mentre il Tribunale, pur palesemente riscontrando tale circostanza,

Col primo motivo si lamentano vizi di motivazione per non avere la sentenza

aveva argomentato che la consapevolezza dell’alienità della cosa escludeva si
facesse valere l’inadempimento.
Errore più grave della prima decisione era l’aver considerato il compratore onerato
della prova dell’inadempimento del venditore imputando al primo e non al secondo
l’omissione del “tentativo di ricontattare il proprietario che doveva partecipare

Questa specifica ratio decidendi non viene espressamente impugnata.
La prima censura non doveva essere dedotta come vizio di motivazione ma come
violazione di legge rispetto alla qualificazione di vendita di cosa altrui dimostrando
l’esistenza di una donazione in campo al venditore.
La seconda censura non considera che in astratto il trasferimento della proprietà di
un bene mobile avviene con l’incontro delle volontà ma diverso è il regime dei
mobili registrati per i quali, anche ad ammettere la possibilità di dichiarazioni
unilaterali per ottenere l’intestazione al PRA, occorre che le stesse provengano da
soggetti legittimati e mancava la prova della donazione..
La terza censura è infondata perché la presa in consegna del veicolo nonostante la
consapevolezza dell’altrui intestazione è irrilevante nell’attesa degli ulteriori
adempimenti né si impugna l’affermazione della sentenza che era onere del
venditore ricontattare il proprietario che doveva partecipare all’atto.
In definitiva il ricorso va rigettato con condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 1500
di cui 1300 per compensi, oltre accessori.
Roma 21 aprile 2016.
Il consigliere estensore

il Presidente

all’atto”.

Ve

Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

3 1 MAG. 2016

Roma,

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