Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11240 del 09/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.09/05/2017), n. 11240
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 19127 del ruolo generale dell’anno
2013, proposto da:
I.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta
procura a margine del ricorso, dall’avvocato Pompeo Demitri (C.F.:
DMT PMP 65CO3 D883U);
– ricorrente –
nei confronti di:
MINISTERO DELLA SALUTE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro in
carica;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.
220/2013, depositata in data 11 marzo 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 30
marzo 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
I.G. ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della contrazione del virus HCV in conseguenza di emotrasfusioni di sangue infetto.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Lecce, per intervenuta prescrizione.
La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre l’ I., sulla base di tre motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’amministrazione intimata.
Dopo la trattazione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2016, ed il rinvio a nuovo ruolo richiesto dal ricorrente (che aveva in corso trattative per una definizione transattiva della controversia), il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, che ha sottoscritto unitamente al suo procuratore, in data 28 marzo 2017, nel quale dichiara di essere pervenuto ad un accordo transattivo con il Ministero convenuto, che ha anche provveduto alla liquidazione ed al pagamento in suo favore dell’importo dovuto.
La rinuncia risulta regolare ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo il l’amministrazione convenuta svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017