Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1124 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 22/01/2010), n.1124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente —

contro

N.L. e P.R.;

– intimati —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 11/36/07, depositata il 21 aprile 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1, L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 11/36/07, depositata il 21 aprile 2007, con la quale, accogliendo l’appello di N.L. e P.R., e’ stata affermata l’illegittimita’ degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei contribuenti per IRPEF relativa all’anno 2000, a titolo di plusvalenza da cessione di quote di proprieta’ di un terreno edificabile, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 81: in particolare, il giudice a quo ha affermato che non sembra corretto ritenere che il valore del terreno, determinato mediante accordo tra acquirente ed Agenzia ai fini dell’imposta di registro, costituisca un elemento presuntivo assoluto ai fini della determinazione della plusvalenza IRPEF eventualmente realizzata dal venditore.

I contribuenti non si sono costituiti.

2. Il ricorso, con i cui due motivi si censura l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (formatosi con riguardo al caso delle plusvalenze patrimoniali D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 54 ma che sembra pienamente applicabile anche al caso di specie), secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’amministrazione finanziaria e’ legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, ed e’ onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (ex plurimis, Cass. nn. 14448 del 2000, 21055 del 2005, 4057 e 12899 del 2007).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato (gia’ applicato da questa Corte anche con riguardo alle plusvalenze di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 in esame: Cass. n. 4886 del 2009), il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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