Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1124 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/01/2020), n.1124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36656-2018 proposto da:

T.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO BONATESTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1368/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 22/10/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Bologna in ordine alle istanze avanzate da T.A., nato in Senegal il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Forlì-Cesena di essere partito dal proprio paese per paura delle minacce di alcuni proprietari di terre che volevano vendicarsi per i danni arrecati dalle mucche del ricorrente e che avevano già ucciso per questo motivo sua madre.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte non ha riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso è inammissibile e deve essere respinto in quanto diretto a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni e le fonti del proprio convincimento. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto anzitutto non credibili le dichiarazioni del ricorrente, esponendo chiaramente le plurime ragioni di tale convincimento.

Il motivo sulla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria si rileva inammissibile in quanto censura senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale l’accertamento di merito compiuto dalla Corte in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente. Il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dal giudice di merito (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.

Il ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese del ricorrente secondo il principio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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