Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1124 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21138/2010, proposto da:

Nord Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.,

rappres. e difesa dagli avv.ti Salvatore Capomacchia e Cesare

Persichelli, elett.te domic. in Roma, alla via Crescenzio n. 29;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/11/09 della Commissione tributaria

regionale del Friuli Venezia-Giulia, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito per il ricorrente l’avv. Persichelli, che si riporta agli

scritti;

udito per l’agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso e il rigetto degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La “Nord Costruzioni” s.r.l. propose ricorso, innanzi alla CTP di Udine, avverso l’avviso d’accertamento afferente alle maggiori imposte, per l’anno 2003, a titolo di Irpeg, Irap e IVA, in ordine all’attività di vendite immobiliari, con contestuale applicazione di sanzioni per la somma complessiva di Euro 71.974,00.

Si costituì l’ufficio con controdeduzioni.

La CTP accolse parzialmente il ricorso, annullando l’avviso impugnato in ordine ad alcuni motivi, con sentenza emessa il 17.10.2006, che fu appellata dall’agenzia delle entrate in ordine ai capi relativi alla duplicazione di costi imputati a precedenti esercizi e all’omessa contabilizzazione di ricavi, per un recupero a tassazione della somma di Euro 92.476,43.

Si costituì il contribuente.

LA CTR accolse parzialmente l’appello circa quest’ultimo capo, con sentenza impugnata dalla “Nord Costruzioni” s.r.l. con ricorso per cassazione, rigettando l’appello incidentale della medesima società.

In particolare, la suddetta società ha formulato tre motivi di ricorso; l’agenzia delle entrate ha proposto controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con il primo motivo, parte ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che l’ufficio fiscale non avesse correttamente applicato la L. n. 88 ddel 2009, art. 24 circa la sussistenza di presunzioni, gravi, precise e concordanti, che non fossero limitate ai dati OMI, in ordine al maggior valore degli immobili venduti, omettendo di esaminare le circostanze di fatto addotte dal contribuente.

Con il secondo motivo, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, e art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla medesima questione dell’illegittima applicazione delle norme in tema di accertamento induttivo del maggior valore di immobili compravenduti.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55 e art. 75, comma 4, vigenti “ratione temporis”, nonchè dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla questione della corretta imputazione delle sopravvenienze attive, nonchè ha denunciato, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 66 e 75, in ordine alla questione dei costi indeducibili.

Occorre esaminare congiuntamente i primi due motivi, ritenutane la connessione per la medesimezza della fattispecie.

I due motivi meritano accoglimento.

Quanto al primo motivo, il giudice d’appello ha motivato in ordine all’accertamento dei maggiori ricavi afferenti alla vendita di immobili realizzati in proprio dalla società ricorrente, ritenendo che l’inattendibilità dei corrispettivi dichiarati nelle fatture di vendita, rispetto a quelli desunti dall’OMI, trovasse conforto e supporto probatorio nel fatto che l’elaborato dell’ufficio contenesse valori medi per mq omogenei sia per i due alloggi in ordine ai quali era stato verificato l’ammontare maggiore del mutuo rispetto al valore fatturato, sia in ordine agli altri cinque per i quali tale verifica non era stata effettuata.

Il giudice d’appello ha altresì argomentato che la suddetta omogeneità di valori, per tutte le unità immobiliari considerate, avesse conferito un indubbio oggettivo rafforzamento della ritenuta sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate dall’ufficio, data l’assenza di prove contrarie da parte della società contribuente, specie in ordine alla diversa giustificazione del maggiore ammontare del mutuo inerente alle vendite stipulate.

Ora, è fondata la critica espressa dalla parte ricorrente, in ordine all’asserita utilizzazione, da parte dell’ufficio fiscale, del solo indizio consistito nell’esame dei dati OMI, considerato che nella motivazione della sentenza impugnata è contenuto il riferimento ad un “elaborato” dell’ufficio, inserito nel processo verbale d’accertamento, indicante un valore medio per mq, che non appare documento differente da quelli redatti dall’OMI.

Ciò trova riscontro nel controricorso dell’agenzia delle entrate da cui si evince che, oltre i dati dell’OMI, erano state acquisite le stime sommarie dell’agenzia del territorio dalle quali si desumeva il divario tra i prezzi dichiarati delle compravendite immobiliari e l’ammontare dei mutui contratti dagli acquirenti.

Al riguardo, la motivazione della sentenza della CTR ha rilevato che solo per due cessioni immobiliari era emersa tale discordanza tra i prezzi dichiarati e l’importo dei mutui, senza però specificare l’ammontare della somma oggetto del divario.

Ne consegue che non è dato verificare se la differenza tra i prezzi dichiarati e l’importo dei mutui fosse tale da configurare un elemento presuntivo grave da poter corroborare i dati desunti dall’OMI. Inoltre, le altre cinque compravendite, oggetto dell’accertamento impugnato, non hanno registrato tale discordanza, sicchè per esse l’accertamento induttivo risulta fondato esclusivamente sui dati OMI.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata ha violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè l’art. 2729 c.c., poichè la motivazione inerente ai maggiori ricavi della società ricorrente non è sorretta da un pluralità di presunzioni, che siano gravi, precise e concordanti.

La stessa motivazione è da ritenere viziata da insufficienza, non avendo appunto esplicitato con chiarezza il percorso logico-giuridico adottato in ordine all’accertamento induttivo.

Il terzo motivo va, invece, rigettato in quanto il giudice d’appello ha correttamente applicato le norme invocate dalla parte ricorrente, non accogliendo l’appello incidentale circa la mancata prova della conoscenza della sopravvenienza attiva nel 2004 anzichè nel 2003.

Al riguardo, non è riscontrabile alcuna violazione delle norme in tema di riparto dell’onere della prova, poichè l’ufficio ha positivamente accertato l’insussistenza dei presupposti della contabilizzazione della sopravvenienza attiva nell’anno d’imposta 2003, mentre il contribuente non ha fornito la prova contraria, con conseguente ripresa a tassazione.

Al riguardo, la CTR ha correttamente argomentato che: l’ufficio aveva accertato l’illegittima contabilizzazione, per il 2003, di sopravvenienze passive fiscalmente indeducibili; la società ricorrente non aveva fornito la prova contraria che le spese indicate (per tfr e contributi Inail) fossero imputabili all’anno 2003, considerato altresì che è indubbio che esse fossero relative al 2002; ne consegue l’irrilevanza della comunicazione effettuata al contribuente dal consulente dal lavoro, priva di per sè di alcuna valenza probatoria.

Pertanto, risulta che l’avviso impugnato non ha violato il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 in tema di principio di competenza.

Per quanto esposto, cassata la sentenza impugnata, va disposto rinvio ad altra sezione della CTR, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo e secondo motivo, per quanto di ragione, respinto il terzo, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria del Friuli Venezia-Giulia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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