Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11239 del 31/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 11239 Anno 2016
Presidente: MATERA LINA
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 25264-2011 proposto da:
SANASI ANTONIO SNSNTN71S11B1800,

rappresentato e

difeso da se medesimo ex art.86 cpc elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 278, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIA CANNIZZARO;
– ricorrente –

2016
771

contro

PM PRESSO TRIBUBALE BRINDISI, FITTO CROCIVISSO;
– Intimati nonché contro

AGENZIA ENTRATE BRINDISI , elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 31/05/2016

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –

avverso il provvedimento

RG.122/11 del TRIBUNALE

di

BRINDISI, epositate il 04/08/2011;

udienza del 12/04/2016 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato CANNIZZARO Claudia, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato SANASI Antonio,
difensore di se medesimo, che ha chiesto
l’accoglimento delle difese depositate;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso in via
preliminare inammissibilità del ricorso in subordine
annullamento con rinvio.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ritenuto in fatto
l. – È

impugnata l’ordinanza del

Tribunale di Brindisi,

depositata il 4 agosto 2011 e notificata il 12 settembre 2011,
che ha parzialmente accolto l’opposizione proposta, ai sensi

tonio Sanasi avverso il decreto del Tribunale penale di Brindisi – sez. distaccata di Francavilla Fontana, di liquidazione

del compenso richiesto ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n.
115 del 2002 per l’attività svolta in qualità di

difensore

d’ufficio di Crocifisso Fitto, nel procedimento penale per il
reato di cui all’art. 650 cod. pen., concluso con assoluzione
perché il fatto non sussiste.
1.1. – Il Tribunale aveva liquidato la somma complessiva
di euro 477,00, oltre rimborso forfetario CPA e IVA.
2. – Il giudice dell’opposizione ha riconosciuto la somma
complessiva di euro 549,00, oltre accessori di legge.
3. – Per la cassazione del provvedimento l’avv. Sanasi ha
proposto ricorso straordinario sulla base di tre motivi.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico ministero presso
la Procura della Repubblica di Brindisi, a Crocifisso Fitto e
all’Agenzia delle entrate di Brindisi.
L’Avvocatura

generale

dello Stato si è costituita per

l’Agenzia delle entrate al solo fine di partecipare
all’udienza.
Considerato in diritto

degli artt. 84 e 107 del d.P.R. n. 115 del 2002, dall’avv. An-

l. – Si deve preliminarmente rilevare che il Ministero
della giustizia non è stato evocato nel giudizio di opposizione che si è svolto dinanzi al Tribunale di Brindisi, e che
pertanto, pronunciando sul ricorso, il provvedimento impugnato

di legittimità successiva alla sentenza delle Sezioni Unite n.
8516 del 2012, in quanto emesso in assenza del contraddittorio
con la parte necessaria, Ministero della giustizia.
1.1. – La causa deve pertanto essere rinviata al Tribunale
di Brindisi, che deciderà in persona di diverso magistrato,
provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di
cassazione, al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso
magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 aprile

deve essere cassato, nel solco della costante giurisprudenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA