Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11239 del 20/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
N.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 49/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 23/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso in subordine accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR della Toscana, con sentenza n. 49/25/05, depositata il 23.6.2005, giudicando sugli appelli riuniti, proposti dalla Società Taverna degli Olivi, di Novi Daniele & C. S.a.s. e del socio N. D., annullava, per difetto di motivazione, gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi ed all’i.v.a., per l’anno 1996.
Per la cassazione di tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso nei confronti della Società, che non ha presentato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento del plico che risulta consegnato all’Ufficiale giudiziario, il 23.9.2006 e spedito il successivo giorno 25. Va, infatti, rilevato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna, la data di essa, l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; da tanto consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato, come nella specie, per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza della notificazione, che non è stata portata a compimento (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo (cfr. da ultimo, Cass. n. 13639/2010).
Nulla sulle spese, in assenza di difese dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011