Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11238 del 09/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11402 del ruolo dell’anno 2013,

proposto da:

P.A., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dagli avvocati Mauro Trevisson (C.F.:

TRV MRA 58H23 L219Q), Dario Cutaia (C.F.: CTU DRA 73S28 L219M) e

Stefano Angeloni (C.F.: NGL SFN 57M17 H501U);

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA SALUTE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro in

carica;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

894/2012, depositata in data 8 marzo 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 30

marzo 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.A. ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della contrazione del virus HCV in conseguenza di emotrasfusioni.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano, per intervenuta prescrizione.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il P., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

Dopo il rinvio a nuovo ruolo a istanza di parte (a causa della pendenza di trattative per una definizione transattiva della controversia), il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, sottoscritto dal suo procuratore (munito dei necessari poteri) e notificato alla controparte in data 22 febbraio 2017, nel quale dichiara di essere pervenuto ad un accordo transattivo con il Ministero convenuto, che ha anche provveduto alla liquidazione in suo favore dell’importo dovuto a titolo di equa riparazione.

La rinunzia risulta regolare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

Poichè “la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione” (Cass., Sez. 6 L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015, Rv. 634622 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21894 del 15/10/2009, Rv. 610642 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011, Rv. 617942 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013, Rv. 625641 – 01), va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle relative spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2, anche in considerazione dell’avvenuto componimento stragiudiziale della controversia e del progressivo formarsi degli orientamenti di questa Corte in ordine alle questioni oggetto del giudizio.

Deve invece escludersi la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto “in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01).

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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