Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11238 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. III, 07/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.D.T.M., R.D.T.G.

quest’ultimo in proprio e nei nomi dei sig.ri R.D.T.

M.P., R.D.T.F., R.D.T.

P.A. e R.D.T.M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avv. NICOLODI ALESSANDRO, giuste procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BURGIO

MANFREDI, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.C.M.C.J.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 765/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

12.5.08, depositata il 27/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FINOCCHIARO Mario;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con contratto 14 agosto 1998 T.B.A. ha concesso in affitto a C.B.M.C.Y. e a P.F. un fondo rustico, per un canone mensile, di L. 1.500.000 da versarsi il giorno 15 di ogni mese e soggetto alle variazioni ISTAT. Non essendo state corrisposte, dagli affittuari, le rate di canone scadute dal 15 aprile 2005 al 15 aprile 2006 e essendo – pertanto – costoro morosi, D.T.R.M., D.T.R. G. questo ultimo in proprio e quale procuratore di D.T. R.M.P., D.T.R.F., D.T. R.P.A. e D.T.R.M.G., aventi causa dall’originaria locatrice, hanno chiesto e ottenuto, dalla sezione specializzata agraria presso il tribunale di Firenze decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 10.829,88 oltre rivalutazione monetaria delle somme e interessi legali, nei confronti di C. B.M.C.Y. e di P.F..

Proposta dagli intimati opposizione al descritto decreto sul rilievo della insussistenza del credito a-zionato, atteso che il contratto inter partes era cessato dal 2003 o, comunque, in ipotesi, dal 5 aprile 2005, a seguito del recesso della C.B.M. C.Y..

Svoltasi la istruttoria del caso, l’adito tribunale ha revocato il decreto opposto e condannato gli opponenti al pagamento della somma di Euro 5.374,74 a titolo di canoni scaduti tra il 15 aprile e il 15 settembre 2005, oltre rivalutazione e interessi legali da calcolarsi dalla scadenza di ciascuna mensilita’.

Gravata tale pronunzia in via principale da D.T.R. M., D.T.R.G. questo ultimo in proprio e quale procuratore di D.T.R.M.P., D.T. R.F., D.T.R.P.A. e D.T. R.M.G. e, in via incidentale, da C.B. M.C.Y. e da P.F., la Corte di appello di Firenze sezione specializzata agraria con sentenza 12 – 27 maggio 2008 ha rigettato entrambi gli appelli.

D.T.R.M., D.T.R.G. questo ultimo in proprio e quale procuratore di D.T.R.M. P., D.T.R.F., D.T.R.P. A. e D.T.R.M.G. hanno proposto ricorso per cassazione, avverso tale sentenza, affidato a due motivi, con atto 27 maggio 2009.

Resiste, con controricorso, P.F..

Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede C.B. M.C.Y..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione cosi’ come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – e’ stata depositata relazione (ai sensi, dell’art. 380 bis c.p.c.) perche’ il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. precisa, nella parte motiva:

2. Come accennato sopra con il decreto ingiuntivo 1 marzo 2006 gli ex concedenti hanno ottenuto la condanna degli ex conduttori al pagamento della somma di Euro 10.829,88 (oltre rivalutazione e interessi) a titolo di canoni per il periodo 15 aprile 2005 – 15 aprile 2006.

Per quanto ancora rilevante al fine del decidere, il tribunale di Firenze sezione specializzata agraria -con statuizione confermata dalla Corte di appello di Firenze sezione specializzata agraria con la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione ha revocato tale decreto e condannato gli opponenti al pagamento della minore somma di Euro 5.374,74 a titolo di canoni scaduti dal 15 aprile al 15 settembre 2005 e negando che i concedenti fossero creditori di ulteriori importi reclamati per il periodo successivo, a titoli di canoni non corrisposti ex art. 1591 c.c..

Deve affermarsi – hanno osservato al riguardo i giudici di appello – che in base al principio generale fissato dall’art. 112 c.p.c. al fine di ottenere la condanna al quantum risarcitorio corrispondente al periodo successivo alla cessazione del rapporto locatizio – per come accertato in giudizio – occorreva che le parti appellanti id est concedenti avessero formulato la relativa domanda.

E se cio’ non poteva avvenire nel ricorso per decreto ingiuntivo, ove la domanda presupponeva la vigenza del rapporto contrattuale, tale domanda giudiziale doveva essere formulata nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5, sulla base della eccezione di cassazione del rapporto locatizio avanzata dagli opponenti con l’atto di opposizione al provvedimento monitorio.

Tale domanda giudiziale non e’ stata introdotta e correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che la domanda giudiziale introdotta con il provvedimento monitorio, trovando la sua causale nella asserita violazione della obbligazione contrattuale della corresponsione del canone locatizio, non fosse idonea a sostenere la condanna per i canoni dovuti per il periodo di tempo intercorrente tra la accertata cessazione del rapporto locatizio e la effettiva consegna del bene immobile, avendo quest’ultima natura e causale risarcitoria.

3. I ricorrenti censurano nella parte de qua la sentenza impugnata denunciando:

– da un lato, violazione e falsa applicazione degli artt. 1591 e 1571 c.c. e art. 1587 c.c., n. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il ricorso per decreto ingiuntivo – si osserva – sono state chieste le somme dovute dagli opponenti quali corrispettivo ma non un centesimo in piu’ a titolo di danno ulteriore. Ne deriva, poiche’ per effetto del principio della perpetuatio obligationis in caso di cessazione del rapporto di locazione e di mancata restituzione della cosa nessuna differenza ontologica esiste tra i canoni di locazione propriamente detti e l’indennita’ di occupazione dovuta ex art. 1591 c.c. nella misura del canone in precedenza pagato e che quindi, non si vedono i motivi per cui il decreto ingiuntivo opposto non dovesse essere integralmente confermato primo motivo;

– dall’altro, violazione e falsa applicazione art. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 183 c.p.c., comma 4, e dell’art. 420 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere il giudice a quo correttamente qualificato la domanda di condanna al pagamento dei canoni contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, specie tenuto presente che nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo non si e’ mai affermato che il contratto fosse ancora in corso secondo motivo.

4. Entrambi i motivi paiono manifestamente infondati.

4.1. Quanto al primo, come gia’ osservato da questa Corte regolatrice (ancorche’ con riferimento ai rapporti tra giudizio di appello e di primo grado), deve – in questa sede – ribadirsi che la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dal ritardato rilascio dell’immobile locato, ancorche’ richiesti nella stessa misura del canone corrisposto al momento della cessazione del rapporto, e’ diversa, e come tale nuova rispetto alla richiesta de il pagamento dei canoni eventuali e degli accessori relativi (Cass. 23 luglio 2002, n. 10752).

Come nella specie precisato da questa Corte – infatti – “e’ di tutta evidenza che l’avere parametrato la domanda risarcitoria subordinata ex art. 1591 c.c. al quantum richiesto con la domanda principale, non importa che la prima sia mera emendatici della seconda, atteso che presuppone accertamenti di fatto ed apprezzamenti di diritto del tutto diversi. A fronte dell’ammontare dei normali canoni ed oneri accessori per tutta la restante durata del contratto e/o fino alla data di effettivo rilascio, si doveva accertare il risarcimento del danno da ritardato rilascio e le spese necessarie per la riduzione in pristino; si trattava cioe’ di una nuova domanda, con presupposti di fatto e di diritto diversi ed autonomi, tali da integrare non una mera emendatio ma una vera e propria mutatio” (Cass. 23 luglio 2002, n. 10752).

4.2. In ordine al secondo lo stesso non puo’ trovare accoglimento sotto diversi, concorrenti profili:

– in primis deve ribadirsi che l’interpretazione delle domanda giudiziale e’ rimessa all’insindacabile apprezzamento del giudice del merito;

– in secondo luogo non vengono denunciati errori logici o giuridici compiuti dal giudice del merino nell’affermare che la richiesta di pagamento dei canoni dovuti in forza di un contratto di affitto agrario, senza alcuna altra specificazione (e in particolare, senza precisare che tali canoni sono reclamati ex art. 1591 c.c.) presuppone la persistenza, tra le parti, di un rapporto contrattuale;

– in terzo e ultimo luogo non esiste alcuna relazione tra il motivo cosi’ come denunciato e il quesito di diritto che conclude il motivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. si’ che il quesito stesso, a ogni effetto, deve ritenersi omesso con conseguente inammissibilita’ del motivo.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non e’ stata presenta alcuna replica alla stessa.

Il proposto ricorso, conclusivamente, manifestamente infondato, deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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