Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11237 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. III, 07/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato ARDITI MICHELE di

Castelvetere, rappresentato e difeso dall’avvocato CIOLA PASQUALE,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, Presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. SILVESTRO ANTONIO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2008 del TRIBUNALE di POTENZA del 28.12.07,

depositata il 23/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FINOCCHIARO Mario;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 25 novembre 2002 – 31 luglio 2003 il giudice di pace di Avigliano ha rigettato la domanda proposta da M.N. contro B.A. per ottenere la restituzione della somma di L. 4.951.070 oltre interessi nonche’ di una cambiale azionata nei confronti del M. con condanna del M. al risarcimento dei danni in favore del B. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

Gravata tale pronunzia dal soccombente M., nel contraddittorio del B. che, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, il tribunale di Potenza con sentenza 28 dicembre 2008 – 23 gennaio 2008 ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del primo giudice ha accolto la domanda del M. con condanna del B. al pagamento della somma di Euro 2.557,01, oltre interessi legali dall’11 ottobre 2001 al saldo nonche’ delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo e illustrato da memoria, B.A., con atto 9 marzo 2009.

Resiste, con controricorso M.N..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione cosi’ come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – e’ stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) perche’ il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Assume il M. – ha osservato il giudice di secondo grado – che costui ha emesso, il 25 agosto 1997, a saldo delle spettanze di B.A. (per l’attivita’ di manovale da costui svolta alle dipendenze del M.) un assegno di L. 4 milioni (attuali Euro 2065,83) tratto sulla Caricai (OMISSIS) all’ordine di B.A..

Questo ultimo, peraltro, nel gennaio 2001, asserendo di avere smarrito il descritto assegno e di non averlo, quindi, potuto incassare, ha preteso nuovamente il pagamento del precedente credito e il M. ha, di conseguenza, emesso una cambiale dell’importo di L. 4 milioni con scadenza 30 giugno 2001.

Con scrittura privata inter partes, peraltro, e’ stato convenuto che la cambiale sarebbe stata pagata solo nel caso in cui l’assegno non fosse stato riscosso o girato in favore di altri.

Esposto quanto sopra e riferito, altresi’, che l’assegno per lire 4 milioni era stato riscosso sin dal 25 agosto 1997 e che il B. aveva girato la cambiale al figlio Nicola, il quale, dopo averla protestata, aveva intimato precetto, si’ che il M. aveva versato a mani dell’ufficiale giudiziario la somma di L. 4.951.070 (Euro 2557,01) di cui ha chiesto In questa sede.

La restituzione, il giudice di appello ha accolto la domanda del M. sul rilievo, da una parte, che il B. ha riconosciuto come propria la sottoscrizione che appare in calce alla dichiarazione che la scrittura (OMISSIS), dall’altra, che l’analisi della condotta processuale di B.A., complessivamente considerata permette di affermare con certezza che egli eccepi’ un abusivo riempimento della scrittura del (OMISSIS) absque pactis.

Il B. infatti non sostiene che il M. ebbe a formare il contenuto del testo dattiloscritto contravvenendo ai patti precedenti intercorsi, ipotesi per la quale si sarebbe configurato solo un riempimento contra pacta, con conseguente non indispensabilita’ della querela di false, ma sostiene invece che il M. in sostanza creo’ il predetto contenuto al di fuori e al di la’ di ogni accordo non essendovi alcuna autorizzazione al riempimento del foglio in bianco il quale recava la sottoscrizione della firma del B. A. e del figlio R. solo per l’accettazione della cambiale loro consegnata dal M..

Richiamata – e trascritta (alle pagine 9, 10, 11 e 12) la pacifica giurisprudenza di questa Corte in argomento la sentenza impugnata ha affermato che discende da quanto innanzi che al fine di elidere l’efficacia probatoria della scrittura del (OMISSIS) il B. aveva a disposizione unicamente e obbligatoriamente lo strumento della querela di falso ex art. 221 c.p.c., in difetto. Il giudicante e’ tenuto, proprio in applicazione dell’art. 2102 c.c. a reputare che le dichiarazioni contenute nello scritto… provengano dai soggetti che risultano averla sottoscritta.

Peraltro il giudicante – ha precisato ancora la sentenza ora oggetto di ricorso – non puo’ esimersi dal valutare in senso sfavorevole all’appellato ex art. 111 c.p.c. il contenuto processuale tenuto dallo stesso B.A. il quale, pur avendo eccepito un abusivo riempimento di foglio firmato in bianco in assenza di qualsiasi accordo non esperiva querela di falso neanche a seguito di sollecitazione da parte del difensore del M..

3. Con l’unico motivo il ricorrente censura la riassunta sentenza denunziando violazione e falsa applicazione di legge. Art. 2702 c.c., atteso che il giudice a quo omette di considerare e valutare la composizione complessiva del foglio portato alla sua valutazione.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: dica la Corte che (come nel caso di specie) in presenza di un abusivo riempimento di foglio parzialmente in bianco solo in parte non corrispondente alla volonta’ del sottoscrittore, puo’ proporsi qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la violazione del mandato ad scribendum. Conseguentemente dichiara che nel caso di specie non trova applicazione la norma di cui all’art. 2702 c.c., nei termini intesi e ritenuti dal tribunale di Potenza.

4. Il ricorso pare, per un vero, inammissibile, per altro, manifestamente infondato.

4.1. In limine deve osservarsi – ribadendo quanto assolutamente pacifico presso una piu’ che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice – che il vizio di violazione di legge – rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 – consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, e’ esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. (in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonche’ Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).

Pacifico quanto segue si osserva che nella specie parte ricorrente pur invocando che il giudice del merito, in tesi, ha malamente interpretato l’art. 2702 c.c., si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, cosi’, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

Quanto precede e’ talmente incontroverso che al fine di dimostrare la violazione – da parte del giudice a quo – della sopra ricordata disposizione, parte ricorrente non censura quanto affermato, in diritto, dalla sentenza gravata, in ordine alla contrapposizione tra riempimento del foglio firmato in bianco absque pactis o, piuttosto, contra pacta ma si limita a affermare che le risultanze di causa sono state malamente interpretale e apprezzate dal giudice di appello.

E’ di palmare evidenza – pertanto – che si e’ totalmente fuori dalla prospettazione di un vizio rilevante sotto il profilo di cui al ricordato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che – come pacifico presso una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice – la denuncia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula il rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis o sine pactis – ipotesi che ricorre anche quando la difformita’ della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione -, mentre tale rimedio non e’ necessario nell’ipotesi di riempimento contra pacta, ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto si intendeva dichiarare (Cass. 27 agosto 2007, n. 18059).

Posto che lo stesso ricorrerne precisa, quanto alla eccezione di abusivo riempimento che parte ricorrente non ha mai contestato l’inesistenza del patto di riempimento, e’ palese la manifesta infondatezza del ricorso.

In alcun modo pertinente, da ultimo, al fine del decidere e’ l’insegnamento contenuto in Cass. 12 maggio 2008, n. 11674.

Accertato, infatti, come e’ rimasto accertato a seguito della mancata proposizione della querela di falso avverso gli accordi intervenuti il 3 marzo 2001 accordi certamente opponibili ai pattiscenti M. N. e B.A., ancorche’ sottoscritti anche da estranei che il B.A. si era impegnato a non porre in riscossione la cambiale ove fosse risultato riscosso o girato a terzi l’assegno del 1997 e’ palese che lo stesso poteva si’ contestare il contenuto di tale accordo ma solo con i mezzi di prova del caso e, pertanto, denunziando, alternativamente, o che tale accordo era simulato, o che lo stesso era invalido per una delle cause tassative indicate dalla legge (art. 1418 c.c. e segg.) e non certamente limitandosi a opporre che – in realta’ – l’accordo cosi’ come risultante nel documento non disconosciuto non era mai stato perfezionato o era stato concluso con diverse previsioni.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente la assoluta inidoneita’ delle generiche osservazioni svolte nella memoria (nella quale nulla si oppone alle ragioni della evidenziata, inammissibilita’ del ricorso non sotto il profilo di cui all’art. 366 bis c.p.c. ma sotto il – diverso – profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed e’ richiamata l’autorita’ dell’autorita’ dell’insegnamento contenuto in Cass. 12 maggio 2008, n. 11674, totalmente prescindendo dalle considerazioni – svolte nella relazione – quanto alla non riferibilita’ di tale precedente alla presente fattispecie).

Il proposto ricorso, conclusivamente, manifestamente infondato, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso – condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 800,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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