Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11236 del 09/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 21/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19350-2015 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BNL SPA;

– intimata –

Nonchè da:

BNL SPA, in persona del Direttore della Direzione Legale Avv.

D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2373/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto con assorbimento dell’incidentale;

udito l’Avvocato NICOLA STANISCIA per delega non scritta;

udito l’Avvocato CLAUDIO MENDICINO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.G. si oppose al precetto, notificatole in data 8.4.12, dalla Banca Nazionale del Lavoro per Euro 3.022,34 e fondato su sentenza n. 12674/08 del tribunale di Roma, deducendo tra l’altro per quel che qui ancora interessa – di non potere adempiere in quanto quel preteso credito era stato oggetto di due pignoramenti presso di lei, quale terza debitrice, ad istanza di tali S. e B.K., creditori a loro volta di Banca Nazionale del Lavoro; ma l’adito giudice di pace di Roma, qualificati come motivi di opposizione agli atti esecutivi le altre, respinse questa doglianza e il tribunale della Capitale rigettò l’appello – dichiaratolo inammissibile nella parte in cui aveva ad oggetto i capi della sentenza di primo grado che avevano deciso quanto avevano qualificato appunto come opposizione ad atti esecutivi – che la T. interpose.

2. Per la cassazione di tale sentenza di appello, pubblicata il 2.2.15 col n. 2373, ricorre oggi la T., affidandosi ad un unitario motivo; resiste con controricorso, col quale propone comunque ricorso incidentale condizionato articolato su quattro motivi, la Banca Nazionale del Lavoro spa; e, per la pubblica udienza del 21.3.17, la ricorrente incidentale deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.””.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il giudice di appello ha rilevato che “il pignoramento presso sè del credito del proprio creditore impedisca al debitore, venendosi a trovare nella posizione di terzo pignorato, di adempiere nei confronti del proprio creditore, poichè al creditore pignorante di questi sarebbe inopponibile il relativo adempimento ai sensi dell’art. 2917 c.c.”; ma ha tuttavia rilevato la necessità di riscontrare in concreto quale sorte avesse in concreto avuto il credito per Euro 1.720,00 (portato dalla sentenza del tribunale di Roma n. 12674/08), posto a base tanto del precetto opposto, che delle precedenti procedure di pignoramento presso terzi, soprattutto perchè queste ultime erano state intentate anche contro altri terzi – diversi ed ulteriori rispetto alla T. – e per diversi crediti e perchè in almeno una di esse vi era stata ordinanza di assegnazione in cui si era dato atto della dichiarazione positiva di almeno un altro dei terzi; ed ha riscontrato la mancanza di prova di una dichiarazione positiva di debito proprio da parte della T. o dell’adempimento da parte sua dell’ordinanza di assegnazione pure dedotta; per escludere la sufficienza dello “schermo formale costituito dai pignoramenti eseguiti presso se stessa senza documentare… che il credito… era stato da essa corrisposto ai propri clienti B. in esecuzione delle ordinanze di assegnazione, così da avere estinto il proprio debito nei confronti della BNL spa”.

3. La ricorrente, con l’unitario motivo di ricorso, si duole di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo agli artt. 546, 547, 384 e 112 c.p.c. – art. 2697 c.c.”, invocando l’autorità di Cass. 20634/2006 e sostanzialmente si è doluta dell’interpretazione del giudice del merito, che ha finito con l’accollare all’opponente la prova della persistenza del vincolo invece derivante al credito pignorato pacificamente ex lege dalla sola notifica dell’atto di pignoramento presso terzi.

4. La ricorrente incidentale, dal canto suo, oltre a contestare le argomentazioni di controparte in sostanziale adesione alle tesi svolte dal giudice di appello, chiede in via condizionata la riforma della sentenza del tribunale nella parte in cui non ha deciso sui limiti di impignorabilità (ridotti “nel corso delle procedure esecutive… a soli Euro 2.276,21”), non ha rilevato che in ogni caso entrambe le procedure esecutive dedotte da controparte erano estinte (sia pure la seconda, quella ad istanza di Silvio Benedetti, soltanto con ordinanza di assegnazione del 21.11.14 e quindi di gran lunga successiva all’instaurazione del giudizio), non ha valutato che il precetto avrebbe potuto preludere all’espropriazione di qualsiasi componente del patrimonio del debitore, anche diversa dal credito cui si riferiva l’opposizione ed il pregresso pignoramento presso terzi dei creditori del precettante, non ha infine valutato la valenza elusiva della condotta dell’intimata.

4. Il ricorso principale è inammissibile perchè assemblato, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3; infatti, l’illustrazione dei fatti di causa indispensabili per la comprensione della censura è ottenuta mediante la pedissequa fotoriproduzione degli atti ed in particolare delle pagine 1 e 2 dell’atto di citazione in opposizione al giudice di pace (pagine 6 e 7 del ricorso per cassazione), della ordinanza 9.1.12 del giudice dell’esecuzione del tribunale di Roma (pag. 9 del ricorso per cassazione), dei due atti di pignoramento presso terzi (completi finanche delle relate di notifica e di ricevuta di spedizione dell’atto a tal fine, come pure di specifica delle spese dell’ufficiale giudiziario) ad istanza di K. e di B.S. alle pagine da 10 a 26 del ricorso.

5. Al riguardo, le sezioni unite di questa Corte – con orientamento assolutamente consolidato in numerose pronunzie delle sezioni semplici ed al quale non si scorge motivo di non assicurare continuità – hanno stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è per un verso – del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre – per altro verso – è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5698).

6. Tale orientamento è assolutamente consolidato (tra moltissime: Cass. 10/03/2017, n. 6308; Cass. 28/02/2017, n. 5104; Cass. 06/02/2017, n. 3112; Cass. ord. 04/02/2016, n. 2264; Cass. ord. 10/12/2015, n. 24980; Cass. ord. 03/12/2015, n. 24678; Cass. 03/12/2015, n. 24650; Cass. 27/08/2015, n. 17232; Cass. 17/03/2015, n. 5236; Cass. ord. 04/12/2014, n. 25713; Cass., ord. 21/11/2014, n. 24801; Cass. 29/01/2014, n. 1988; Cass. ord. 22/11/2013, n. 26277; Cass. ord. 09/07/2013, n. 17002; Cass. ord. 02/05/2013, n. 10244; Cass. ord. 11/01/2013, n. 593; Cass. 09/10/2012, n. 1716): senza che possa giovare alla ricorrente l’eccezione al principio appena visto, del carattere meramente complementare della parte integralmente fotoriprodotta rispetto a quella discorsiva ed argomentativa (Cass. 14/10/2011, n. 21297), visto che, nella specie, quegli atti vengono indicati come determinanti ma poi addotti nella loro integralità in ricorso, tanto da costringere questa Corte ad una invece non consentita estrapolazione del loro contenuto saliente (ed a prescindere dall’evidente oscurità della tesi della ricavabilità di una dichiarazione, che si vorrebbe ricavare dal fatto che il terzo era mero destinatario di un generico atto di citazione ex art. 543 c.p.c. nella formulazione codicistica originaria e cioè anteriore alla novella di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20).

7. Il ricorso principale va quindi dichiarato inammissibile e quello incidentale, siccome espressamente qualificato come condizionato, di conseguenza assorbito.

8. Tanto, da un lato, esclude la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comunque avendo basato la ricorrente principale sull’autorità di un precedente specifico di questa Corte (Cass. 20634/2006, la questione della correttezza della cui applicazione alla fattispecie risulta quindi impregiudicata per la vista inammissibilità del ricorso principale), nonchè, dall’altro, impone di dare atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito, esclusivamente per la ricorrente principale.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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