Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11236 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. III, 07/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F. in persona della procuratrice speciale B.

I.L., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 46 – Palazzo 4^ – Scala B, presso lo studio del dott. GREZ

GIANMARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNELLI MAURO,

giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA TINTORIA JET SRL (di seguito Tintoria Jet) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANIENE 14, presso lo studio dell’avvocato GEROSA ROBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALDASSARRI MARCO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2 74/2 008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

del 20.2.08, depositata il 26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FINOCCHIARO Mario;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Andando di contrario avviso rispetto a quanto statuito dal primo giudice (tribunale di Prato) la Corte di appello di Firenze, con sentenza 20 febbraio – 26 marzo 2008 ha rigettato la domanda di ulteriori danni per occupazione dell’immobile dopo la cessazione della locazione reclamati dalla locatrice M.F. nei confronti della societa’ conduttrice Nuova Tintoria Jet s.r.l..

Pacifico che la locazione in esame – per uso diverso dall’abitazione – era cessata alla data del 31 dicembre 2002, che dal 1 gennaio 2003 la conduttrice aveva cessato di pagare il corrispettivo dovuto, che la conduttrice aveva rilasciato gli immobili il 31 gennaio 2005, che le parti – in via transattiva – avevano pattuito in Euro 6.500,00 mensili la indennita’ di occupazione, che in forza di tale accorto la Nuova Tintoria Jet aveva corrisposto la complessiva somma di Euro 162.500,00 a titolo di indennita’ di occupazione dalla data della cessazione della locazione fino a quella del rilascio, la Corte di appello ha ritenuto di non poter confermare la sentenza del primo giudice che aveva liquidato, in favore della locatrice, l’ulteriore danno nella somma di Euro 4.000,00 mensili, pari alla differenza tra l’importo che sarebbe stato versato per la nuova locazione (Euro 10.500,00) e la somma gia’ corrisposta dalla Nuova Tintoria Jet a titolo di indennita’ di occupazione (Euro 6.500,00 mensili).

Hanno osservato, infatti, i giudici di appello che a norma dell’art. 1591 c.c. Il conduttore e’ tenuto a pagare il corrispettivo convenuto sino alla consegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno costituito dalla differenza tra il canone che il locatore avrebbe potuto ricavare da una nuova locazione e l’importo corrisposto dal conduttore: moroso e che nella specie, da una parte, il canone convenzionale, dovuto dalla conduttrice, ammontava a circa Euro 1.700,00 mensili, dall’altra, che la somma accertata dal ctu quale canone di mercato di immobili simili (Euro 6.500,00 mensili) – somma corrisposta dalla conduttrice alla stregua della ricordata transazione – rappresenta gia’ il maggior danno, comprensivo del corrispettivo del corrispettivo che la Nuova Tintoria Jet avrebbe dovuto pagare a norma dell’art. 1591 c.c..

Il tribunale – hanno precisato i giudici di secondo grado – hanno riconosciuto la ulteriore somma di Euro 4.000,00 mensili sulla base delle deposizioni di due testi i quali hanno confermato le proposte relative alla locazione dell’immobile in questione per un canone mensile pari, rispettivamente, a Euro 11 mila/00 e a Euro 10.416,00, mentre la Corte ritiene – in difetto di ulteriori oggettivi riscontri – le prove suddette assai generiche.

Cio’ – hanno evidenziato i giudici di appello – considerato che le due proposte non contengono alcun riferimento alla attivita’ che sarebbe stata svolta nei locali, tanto piu’ che dai documenti prodotti risulta che in base al nuovo piano regolatrice per l’immobile in questione sussisteva un vincolo per utilizzi connessi alla attivita’ sanitaria, cosi’ che non erano consentite attivita’ produttive o commerciali, e il locatore deve fornire la prova rigorosa del maggior danno, in relazione alle concrete condizioni del bene, alla sua ubicazione e alla possibilita’ di specifica attuale utilizzazione, nonche’ all’esistenza di soggetti seriamente disposti a assicurarsene il godimento dietro corrispettivo.

Pertanto – hanno concluso la propria indagine sul punto i giudici di secondo grado – nella fattispecie deve ritenersi che ai fini della suddetta prova non risulta la generica offerta di locazione a un canone sicuramente assai elevato, anche in relazione alle obiettive condizioni dell’immobile – che era in cattivo stato di manutenzione e conservazione, come risulta dalla ctu – e alle sue concrete e limitate possibilita’ di utilizzazione, atteso il vincolo urbanistico si’ che “ritiene quindi la corte che nel caso concreto il maggior danno deve essere limitato alla somma di Euro 6.500,00 (gia’ comprensivi del corrispettivo che la Nuova Tintoria Jet avrebbe dovuto pagare fino alla data del rilascio), somma che la odierna appellante aveva accettato e corrisposto alla stregua della transazione, mentre non puo’ essere liquidata alcuna ulteriore somma in difetto di una serie e rigorosa prova”. Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, e illustrato da memoria M.F., con atto 15 luglio 2008 e date successive.

Resiste, con controricorso la Nuova Tintoria Jet s.r.l..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione cosi’ come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – e’ stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) perche’ il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. La ricorrente M. censura la riassunta sentenza con un unico, complesso, motivo, con il quale denunzia:

– da un lato, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1591 c.c. prima parte;

– dall’altro, art. 360 c.p.c., comam 1, n. 5): omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (seconda parte).

Formula la ricorrente, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. il seguente quesito di diritto: dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, ai fini della prova del maggior danno ex art. 1591 c.c., sia necessario che le proposte di locazione pervenute al locatore da terzi e aventi a oggetto il bene illegittimamente occupato dal conduttore in mora nella sua restituzione, rechino la indicazione dell’utilizzo che i proponenti intendono fare dell’immobile medesimo, qualora ne abbiano la disponibilita’ o se, viceversa, sia da reputarsi sufficiente a stabilire la sussistenza del diritto al risarcimento del danno la presenza di concrete proposte di locazione a un canone piu’ vantaggioso di quanto pagato dal conduttore moroso, a prescindere dall’utilizzo che il proponente intenda fare dell’immobile.

3. Il ricorso pare inammissibile.

Almeno sotto due concorrenti profili.

3.1. In primis si osserva che giusta un insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su piu’ ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, e’ necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinche’ si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione.

Questa, infatti, e’ intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano.

E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perche’ il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime Cass. 11 gennaio 2007, n. 389; Cass. 18 settembre 2006, n. 20118; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

Facendo applicazione del ricordato principio al presente ricorso e’ agevole osserva che i giudici di secondo grado sono pervenuti al rigetto della domanda ex art. 1591 c.c. sulla base di due autonome, e distinte, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum.

Infatti:

– accertato che il canone dovuto ex contractu alla locatrice da parte della Nuova Tintoria Jet s.r.l. – al momento della cessazione del rapporto (31 dicembre 2002) – era pari a circa Euro 1.700,00 e che in forza della transazione inter partes per il periodo successivo al 31 dicembre 2002 la conduttrice aveva versato, per ogni mese per il quale si era protratta la detenzione senza titolo dell’immobile, la somma di Euro 6.500,00, innanzi tutto la sentenza ora oggetto di ricorso per Cassazione, ha affermato “che la somma accertata dal ctu quale canone di mercato per immobili simili (Euro 6.500,00 mensili) corrisposta dalla Nuova Tintoria Jet alla stregua transazione su menzionata rappresenta gia’ il maggior danno, comprensivo del corrispettivo del corrispettivo che la Nuova Tintoria Jet avrebbe dovuto pagare a norma dell’art. 1591 c.c.” prima ratio decidendi;

– comunque il ragionamento svolto dal tribunale per addivenire a una diversa conclusione non puo’ seguirsi perche’ “nella specifica fattispecie in esame deve ritenersi, che ai fini della suddetta prova del maggior danno non risulta la generica offerta di locazione a un canone sicuramente assai elevato, anche in relazione alle obiettive condizioni dell’immobile (che era in cattivo stato di manutenzione e conservazione, come risulta dalla ctu) e alle sue concrete e limitate possibilita’ di utilizzazione, atteso il vincolo urbanistico seconda ratio decidendi.

Non controverso, in linea di fatto, quanto sopra pacifico che la censura – ampiamente sviluppata in ricorso – e’ volta esclusivamente a censurare la seconda delle ricordate rationes decidendi e’ agevole affermare che il ricorso e’ inammissibile perche’ non e’ stata impugnata la prima di queste.

3.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, il ricorso appare inammissibile perche’ non conforme al modello di cui all’art. 366 bis c.p.c..

3.2.1. Come noto:

– la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilita’ del motivo proposto, e’ di far comprendere alla Corte di legittimita’, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. 7 aprile 2009, n. 8463);

– contemporaneamente il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, si’ che – di conseguenza – e’ inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Applicando i riferiti principi di diritto al caso di specie e’ palese la inammissibilita’ del motivo in esame, per la inidoneita’ del quesito sopra trascritto, certo essendo che manca in questo qualsiasi riferimento alla fattispecie all’esame dei giudici a quibus e’ alla regula iuris da costoro adottata.

Contrariamente a quanto suppone la difesa della ricorrente i giudici del merito, infatti, hanno rigettato la domanda attrice non perche’ – come suppone la difesa di parte ricorrente – detta parte ha omesso di dare la prova della prospettata (dalle parti) utilizzazione dell’immobile, una volta concesso in locazione per un canone pari quasi al doppio di quello di mercato, ma per avere ritenuto che detta parte – in ispregio dei principi di diritto in molteplici occasioni enunciati da questa Corte e che quei giudici hanno ritenuto di fare propri (affermando che il locatore deve fornire la prova rigorosa del maggior danno, in relazione alle concrete condizioni del bene, alla sua ubicazione e alla possibilita’ di specifica attuale utilizzazione, nonche’ all’esistenza di soggetti seriamente disposti a assicurarsene il godimento dietro corrispettivo) non aveva fornita idonea prova dei propri assunti.

E’ palese pertanto che non investendo il quesito di diritto – nei termini in cui e’ formulato – la ratio decidendi della sentenza impugnata lo stesso non appare in alcun modo pertinente al fine del decidere e deve – di conseguenza – ritenersi omesso (il tutto a prescindere dal considerare che pur affermando di voler censurare la sentenza impugnata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in realta’ la ricorrente denunzia la erronea valutazione da parte dei giudici di secondo grado delle risultanze di causa e formula, quindi, un motivo di ricorso palesemente inammissibile).

3.2.2. Quanto al secondo profilo del ricorso (nella parte in cui, cioe’, il ricorso censura la sentenza impugnata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) si osserva che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 e applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 14 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – e’ fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 allorche’, cioe’, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta, insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Cio’ importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora e’ incontroverso che non e’ sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che e’ indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorche’ nel ricorso per Cassazione si lamenti un vizio di. motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897), non controverso che nella specie la seconda parte dell’unico motivo di ricorso, formulata ex art. 360 c.p.c., n. 5, e’ totalmente privo di tale indicazione, e’ palese che deve dichiararsene la inammissibilita’ (in argomento,, tra le tantissime, Cass. 13 maggio 2009, n. 11094, in motivazine).

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente le – assolutamente generiche e ripetitive rispetto agli argomenti gia’ esposte in ricorso – considerazioni svolte nella memoria ex art. 378 c.p.c. non giustificano in alcun modo il superamento dei rilievi contenuti nella relazione stessa e della pacifica giurisprudenza di questa Corte in essa richiamata.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 2.600,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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