Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11235 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 11235 Anno 2016
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 8919-2015 proposto da:
DI PIAZZA ANTONINO, CARUSO GIUSEPPA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO N.52,
presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO ZACCO,
rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELE ZUMMO;
– ricorrenti contro

RUSSO MARIA ROSALIA, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 199, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO
rappresenta

e

difende

ITALO MASUCCI,
unitamente

che

la

all’avvocato

Data pubblicazione: 31/05/2016

ALESSANDRO MARIA MASUCCI;
controricorrenti nonchè contro

RUSSO MATTEA, RUSSO MARIA GIOVANNA, RUSSO ROSALIA, DI
TRAPANI VINCENZO;
intimati

avverso la sentenza n. 25808/2013 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO;
udito

l’Avvocato

ZUMMO

Daniele,

difensore

del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MASUCCI Alessandro Italo, difensore
dei resistente che ha chiesto l’accoglimento delle
difese esposte ed in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del terzo motivo di ricorso e per il
rigetto dei restanti motivi.

RITENUTO IN FATTO
1. — Con atto di citazione notificato il 19 luglio 1990 Russo Mariano
convenne in giudizio Russo Mattea, Russo Rosalia e Russo Maria
Giovanna, chiedendo la condanna delle convenute ad arretrare la
costruzione da esse edificata sul fondo finitimo a quello attoreo, in quanto

Nella resistenza di Russo Rosalia e di Russo Maria Giovanna, il
Tribunale di Palermo accolse la domanda attorea e condannò le convenute
all’arretramento della loro costruzione sino alla distanza di dieci metri dal
confine col fondo dell’attore.
2. — Sul gravarne proposto dalle convenute, ed essendo subentrato
all’attore (nel frattempo deceduto) la sua erede Russo Maria Rosalia, la
Corte di Appello di Palermo confermò la pronuncia di primo grado.
3. — Il ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza di appello
da Russo Rosalia e Russo Maria Giovanna, fu rigettato da questa Corte con
sentenza del 18.11.2013.
4. — Avverso tale sentenza di questa Corte suprema, Di Piazza
Antonino e Caruso Giuseppa propongono opposizione di terzo, ai sensi
dell’art. 404 comma 2 cod. proc. civ., sulla base di tre motivi.
Deducono di aver acquistato dalle convenute Russo la proprietà del
fabbricato del quale era stato ordinato l’arretramento, con atto del
18.7.2000, in seno al quale la parte venditrice aveva garantito che
l’immobile alienato era libero da pesi, iscrizioni e trascrizioni (ad eccezione
di una ipoteca giudiziale relativa al pagamento di spese legali); che nulla
essi opponenti avevano saputo del giudizio instaurato da Russo Mariano nei
confronti delle loro danti causa già un anno prima del loro acquisto, non
essendo stata trascritta la relativa domanda giudiziale; che solo il
26.2.2015, avevano ricevuto comunicazione dalle loro danti causa del fatto

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realizzata in violazione delle distanze legali.

che Russo Maria Rosalia — erede dell’originario attore, nonostante che il
fatto che questi avesse venduto a tale Di Trapani Vincenzo il fondo a tutela
del quale si era doluto della violazione delle distanze legali — aveva
promosso azione esecutiva, chiedendo al giudice dell’esecuzione, con
ricorso ex art. 612 cod. proc. civ., di determinare le modalità di

collusione delle parti della causa conclusasi con la sentenza passata in
giudicato; la violazione e la falsa applicazione degli artt. 81-101 cod. proc.
civ.; la carenza di legittimazione e di interesse ad agire sia dal lato attivo sia
da quello passivo; la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2653 cod.
civ., non essendo ad essi opponibili le sentenze pronunciate inter alios in
ragione della mancata trascrizione della domanda introduttiva.
Avverso tale opposizione, resiste con controricorso Russo Maria
Rosalia.
Russo Mattea, Russo Maria Giovanna, Russo Rosalia e Di Trapani
Vincenzo, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è
ragione di discostarsi, le sentenze della Corte di Cassazione non sono
suscettibili di impugnazione a mezzo di opposizione di terzo (Sez. U,
Sentenza n. 238 del 10/04/1999, Rv. 525155); l’opposizione di terzo, di
norma non esperibile avverso le sentenze della Corte di cassazione in
quanto richiede — nella fase rescindente ed in quella rescissoria — lo
svolgimento di accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di
legittimità, è invece in astratto proponibile allorché la Corte abbia deciso la

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arretramento della costruzione. Lamentano gli opponenti il dolo e la

causa nel merito per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto
(Sez. 5, Sentenza n. 11352 del 22/07/2003, Rv. 565321).
Questo principio di diritto, che esclude che il terzo possa proporre
opposizione ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ. avverso la sentenza della
Corte di cassazione (salvo il caso di decisione della causa nel merito ai

la sentenza di legittimità non detta mai (salvo — come detto — il caso di
“cassazione sostitutiva”) la regolamentazione giuridica concreta contro la
quale il terzo intende opporsi.
Ove, invero, la sentenza della Corte di cassazione sia di rigetto del
ricorso, è evidente che l’esecutività pregiudizievole al terzo derivi, non
dalla sentenza di legittimità, ma dal contenuto della decisione di merito
convalidata in sede di legittimità, in essa rinvenendosi quel regolamento di
interessi che in ipotesi potrebbe pregiudicare le situazioni giuridiche del
terzo; è, pertanto, avverso la sentenza di merito che può essere proposta
l’opposizione di terzo.
Ove, invece, la sentenza della Corte suprema sia di accoglimento del
ricorso e di conseguente cassazione (con o senza rinvio) della sentenza
impugnata, è parimenti evidente come, venendo meno qualsivoglia
statuizione circa l’assetto degli interessi sostanziali in conflitto, venga meno
anche la possibilità di un pregiudizio per la sfera giuridica del terzo,
potendo semmai la lesione di un suo diritto riprendere attualità solo a
seguito della sentenza del giudice di rinvio; ed è tale sentenza che definisce
il giudizio di rinvio che potrà essere impugnata con l’opposizione ex art.
404 cod. proc. civ,
Nella specie, poiché la sentenza di questa Corte pronunciò il rigetto
del ricorso, essa non era dunque suscettibile di essere impugnata con
l’opposizione di terzo.

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sensi dell’art. 384 comma 2 cod. proc. civ.), trova la sua ratio nel fatto che

2. — Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese
processuali, liquidate come in dispositivo.
3.— Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito
dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, applicabile ratione temporis

presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da
parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali, che liquida in t 7.200,00
(settemiladuecento), di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1,
comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 5 aprile 2016.

(essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i

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