Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11235 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 20/05/2011), n.11235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGLILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

INFOTER SRL IN FALLIMENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/200E della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 13/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI ;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine accoglimento del primo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento Infoter impugnò la cartella esattoriale notificatagli il 3.10.2001 con la quale l’Istituto San Paolo Riscossioni gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 1.330.000.000 a titolo di Irpeg, llor, Iva e relative sanzioni pecuniarie ed interessi con riferimento alle dichiarazioni annuali 1995 e 1996. Sostenne che la cartella era stata illegittimamente emessa per l’intero importo delle somme pretese dal Fisco, ancorchè i relativi atti di accertamento fossero stati impugnati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale ed i ricorsi fossero tuttora ivi pendenti. Nonostante l’opposizione dell’Ufficio, la CTP accolse il ricorso e la CTR respinse l’appello dell’Amministrazione, che ricorre per la cassazione di tale ultima decisione. Il Fallimento non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato che “il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, prevede che le imposte e i contributi corrispondenti ad imponibili accertati dall’Ufficio ma non ancora definitivi nonchè i relativi interessi sono iscritti a titolo provvisorio dopo la notificazione dell’atto di accertamento per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili, mentre con riferimento all’Iva, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, se il contribuente ha proposto ricorso, il pagamento dell’imposta deve essere eseguito per un terzo dell’ammontare accertato”.

Col primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11, 15 e 15 bis D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 2, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33. Si osserva che era pacifico in causa che la cartella impugnata era stata emessa in base ad un ruolo straordinario, in presenza dell’evidente pericolo per la riscossione costituito dalla apertura della procedura concorsuale a carico del debitore.

Il motivo è fondato. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 bis, espressamente prevede che “in deroga all’art. 15, nei ruoli straordinari, le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo”. L’affermazione della CTR secondo la quale tale norma non sarebbe applicabile alla fattispecie (“in quanto si riferisce alla fase amministrativa di riscossione de tributo, allorquando non è ancora iniziata la fase contenziosa davanti alle Commissioni Tributarie”) non ha base nè logica nè normativa, perchè il “pericolo per la riscossione” che è presupposto del ruolo straordinario di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 bis è affatto indipendente dalla instaurazione della fase contenziosa e finanche dalla notificazione dell’atto di accertamento (Cass. 10787/2006).

Va peraltro rilevato d’ufficio che, a norma del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33 (“Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e al D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla L. 3 aprile 1979, n. 95, l’ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione al credito in tali procedure”) l’insinuazione al passivo del Fallimento Infoter poteva avvenire direttamente in base al ruolo straordinario, e non era necessaria la emissione di una cartella di pagamento. Emissione che non era nemmeno consentita, in quanto atto preliminare ad una esecuzione individuale cui non poteva procedersi ex L. Fall., art. 51. Il ricorso del Fallimento va pertanto accolto per un motivo di nullità della cartella di pagamento impugnata diverso da quello ritenuto dalla CTR; ed il ricorso per cassazione va respinto correggendosi in tal senso, ex art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione della sentenza impugnata.

E’ giustificata la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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