Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11235 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11095-2015 proposto da:

S.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato PIERO NODARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLOTTA FARINA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE GENOVA, in persona del Sindaco, D.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANNA MORIELLI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1311/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A.A. è rimasta soccombente con doppie sentenze conformi emesse, rispettivamente, dal Tribunale Ordinario di Genova n. 2752 del 20.9.2013 e dalla Corte d’appello di Genova n. 1311 del 27.10.2014, in ordine alla domanda di accertamento del diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio di Edilizia economica e popolare, di proprietà del Comune di Genova, sito in (OMISSIS).

Premesso che nell’alloggio, originariamente assegnato il 3.9.1984 a V.N. e nel quale questi risiedeva unitamente al coniuge L.A. (unico componente, al momento dell’assegnazione, inserito nel nucleo familiare) dal 13.10.1984, era subentrato – dopo il decesso dell’assegnatario in data (OMISSIS) – il coniuge superstite, a favore della quale era stato volturato il titolo di assegnazione in data 31.5.1999, e premesso ancora che, al decesso della L., in data 2.11.2003, la di lei figlia aveva continuato ad occupare l’alloggio ed il Comune di Genova le aveva notificato il provvedimento di rilascio dell’immobile, i Giudici di appello hanno accertato la insussistenza dei requisiti – previsti dalla L.R. Liguria 29 giugno 2004, n. 10, art. 12 – legittimanti il subentro della S. nel rapporto locativo, rilevando che al stessa 1-non era figlia dell’originario assegnatario (ma solo del coniuge dell’assegnatario), 2-al momento del decesso non conviveva con l’originario assegnatario, essendosi trasferita in (OMISSIS) dall’11.6.1991 al 27.7.2000, nè risultava componente del nucleo familiare “al momento della assegnazione”, 3-non era convivente e neppure iscritta nel nucleo familiare della madre assegnataria -subentrante al tempo della voltura del contratto in data 31.5.1999, 4-non era stata presentata istanza al Comune per l’autorizzazione all’ampliamento permanente del nucleo familiare, ed in ogni caso anche se fosse stato autorizzato l’ampliamento non avrebbe avuto titolo per il subentro, come previsto dalla legge.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da S.A.A. con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Genova.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deducono cumulativamente vizi processuali (nullità della sentenza) e vizi di errore di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 (violazione L.R. Liguria 29 giugno 2004, n. 10, art. 12, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, artt. 1-4, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12).

Il motivo è inammissibile.

A quanto emerge dalla esposizione le censure rivolte alla sentenza di appello consistono:

nella nullità della decisione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) in quanto affetta da motivazione inesistente (meramente apparente) violazione dell’art. 115 c.p.c.prospettata con riferimento alla richiesta incidentale di proposizione della querela di falso, disattesa dal Giudice di prime cure, tenuto conto che la norma esprime “il principio della non ammissione delle prove contestate…..applicabile sia al caso di mancate contestazioni del convenuto che alle mancate contestazioni dell’attore” (cfr. ricorso pag. 14)

Orbene quanto alla prima censura la ricorrente si è limitata a riprodurre il testo delle seguenti norme di diritto – L.R. Liguria 29 giugno 2004, n. 10, art. 12 peraltro nel testo attualmente vigente, come modificato dalla L.R. Liguria 11 marzo 2014, n. 3, art. 3 non applicabile “ratione temporis” alla fattispecie concreta): il testo anteriore era il seguente “1. Entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario: a) il coniuge o il convivente di fatto; b) i figli nati o adottati; c) gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo. 2. Nei casi di cui al comma 1 l’ampliamento avviene previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione. 3. I soggetti di cui al comma 1, nonchè i soggetti facenti parte del nucleo familiare al momento dell’assegnazione, in caso di decesso dell’assegnatario, subentrano nella assegnazione purchè la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento. 4. E’ consentito, alle condizioni di cui al comma 2, l’ampliamento permanente del nucleo familiare dell’assegnatario, nei confronti di tutti i soggetti rientranti nella definizione di famiglia di cui al regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 223 del 1989. 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i soggetti di cui al comma 4 non possono subentrare nell’assegnazione. 6. L’ente gestore può consentire l’ospitalità temporanea che non può in nessun caso dare luogo a subentri nel rapporto di assegnazione. A tal fine lo stesso ente approva apposito regolamento, sentite le organizzazioni dell’utenza. 7. Al momento della voltura dell’atto convenzionale il Comune verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all’eventuale voltura dell’atto convenzionale di locazione, in conformità alla decisione, anche provvisoria, del giudice. 8. Agli effetti del presente articolo al caso di decesso è equiparato ogni altro caso che comporti l’allontanamento non temporaneo dell’assegnatario.”.

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, artt. 1, 4, 6 e 10 recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”: in particolare l’art. 4 (rubricato “famiglia anagrafica”) dispone “1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile (in seguito alla modifica introdotta dal D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, art. 3, comma 1, lett. a), parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.”.

D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12 (recante “Norme per l’assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.”) che dispone “In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all’eventuale assegnazione dell’alloggio, purchè conviventi con l’aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell’ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado”.

L’unico elemento che identifica l’apparato critico del motivo di ricorso, è dato dalla laconica affermazione per cui “secondo l’interpretazione errata della Corte si può assumere una violazione delle disposizioni di legge, predisponendo una motivazione del tutto apparente, allorchè viene ribadita una interpretazione in contrasto con il dettato normativo, con conseguente nullità della stessa” (ricorso pag. 13): tale enunciato esprime una mera allegazione di errore in ordine alla interpretazione delle norme di diritto operata dalla Corte territoriale, priva di qualsiasi specificità in quanto non consente in alcun modo di apprezzare le ragioni in diritto sulle quali dovrebbe fondarsi la critica rivolta alla sentenza (ovvero l’errore nella individuazione o applicazione dei criteri ermeneutici delle leggi asseritamente commesso dal Giudice di appello), rimanendo in tal modo impedito a questa Corte di effettuare la verificai di legittimità alla stregua del parametro indicato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In sostanza il motivo si limita a contestare il risultato interpretativo cui è pervenuta la Corte territoriale, implicitamente sostenendo che la S. aveva diritto a subentrare nell’alloggio, ma non fornisce alcuna spiegazione della ragione per cui sussisteva in concreto il diritto, nè indica quale fosse la corrispondenza, non rilevata dal Giudice di appello, tra gli elementi della fattispecie concreta e quelli della fattispecie normativa astratta, e neppure precisa se il Giudice di appello aveva errato nella rilevazione ed interpretazione del dato normativo ovvero, invece, nella rilevazione degli elementi fattuali (ma in questo caso la censura avrebbe dovuto essere veicolata attraverso e nei limiti consentiti dall’attuale configurazione del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) o nella sussunzione della fattispecie concreta.

Il motivo difetta pertanto del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. In contrario non sopperiscono i fugaci accenni nel ricorso ad una “scheda anagrafica storica” della S., della quale neppure è indicato in sintesi il contenuto (in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), nè la inesplicata – relazione che la ricorrente sembra volere ipotizzare tra la violazione dell’art. 115 c.p.c. ed una istanza di querela di falso proposta in via incidentale in primo grado e non autorizzata dal Tribunale, non essendo neppure indicato quale fosse l’atto pubblico impugnato, e non risultando in ogni caso riproposta la istanza in questione in grado di appello (come si evince dai motivi di gravame riprodotti nel ricorso alle pag. 7-8), essendo appena il caso di osservare che, la mera contestazione delle risultanze anagrafiche del certificato di residenza, emesso dall’organo competente nell’esercizio del potere pubblico di certificazione (D.P.R. n. 223 del 1989, art. 35), non è sufficiente – in difetto di accertamento della falsità – a sottrarre il documento, ritualmente prodotto in giudizio, dal materiale istruttorio del quale il Giudice di merito può e deve tenere conto nella formazione del proprio convincimento.

Il secondo motivo censura la sentenza in relazione agli stessi vizi del motivo precedente, ed inoltre deduce la violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Il motivo censura la sentenza di appello investendo la “ratio decidendi” secondo cui la S. non poteva succedere nell’assegnazione dell’alloggio economico e popolare in quanto, non essendo figlia dell’originario assegnatario V.N., non trovava ad essa applicazione l’art. 12, comma 1 L.R., (inserimento di pieno diritto nel nucleo familiare dei “figli nati o adottati”), e dunque difettava il requisito di appartenenza al “nucleo familiare al momento della assegnazione” (intervenuta nel 1984), essendo in ogni caso carente anche l’altro requisito consistente nella prova della “convivenza anagrafica con l’assegnatario” alla morte di questi. La Corte territoriale ha interpretato restrittivamente la nozione di “assegnatario”, riservandola esclusivamente al primo beneficiario dell’alloggio, e dunque non riconoscendola anche alla L., pur subentrata regolarmente nel rapporto locativo, ma ha poi comunque svolto analogo accertamento dei requisiti di subentro, con riferimento al momento del subentro della madre, ritenendo anche in tal caso insussistenti i requisiti di appartenenza al nucleo familiare “al momento dell’assegnazione” e di convivenza anagrafica al tempo del decesso della L., prescritti per il subentro della figlia, in quanto la stessa risultava essersi trasferita in (OMISSIS) dall’11 giugno 1991 fino al 27 luglio 2000.

Orbene, fermo che il richiamo contenuto nella rubrica del ricorso al D.P.R. n. 223 del 1989 non aggiunge alcun diverso elemento interpretativo alla nozione di “familiare” legittimato a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio, limitandosi l’art. 4 del predetto regolamento a definire la “famiglia anagrafica” (nella quale debbono ricomprendersi, per quanto interessa la presente controversia, oltre ai coniugi, le persone legate da vincoli di parentela ed affinità “coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”), ed in ciò esaurendosi il rinvio al regolamento disposto dalla L.R. n. 10 del 2004, art. 5, comma 2, che definisce il “nucleo familiare” ai fini e per gli effetti delle disposizioni sulla assegnazione degli alloggi in questione (“2. Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purchè non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonchè da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), individua come famiglia, coabitanti con il richiedente”), ed ancora ritenuto irrilevante il richiamo, nel motivo di ricorso, alla Legge Statale n. 1035 del 1972, art. 12 sia in quanto disciplina la diversa ipotesi in cui l’assegnazione ancora non è stata disposta, sia in quanto la materia della edilizia residenziale pubblica, non essendo espressamente riservata alla legislazione dello Stato, è da ritenere attribuita alla competenza legislativa “residuale” delle regioni ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 4 (cfr. Corte cost. sentenza 21.3.2007 n. 94), dovendo quindi aversi riguardo alla legislazione regionale di settore e non a quella statale, tutto ciò premesso osserva il Collegio che la censura si appunta nei confronti di una soltanto delle due “rationes decidendi”, venendo a contestare, a ragione, la statuizione che non riconosce al coniuge subentrante la qualità di nuovo assegnatario dell’alloggio, qualità che invece viene a conseguire proprio in virtù della vicenda estintiva-innovativa del precedente titolo, determinatasi in seguito al decesso dell’originario assegnatario, come definita nei precedenti di questa Corte (inerenti la disciplina legislativa statale degli alloggi ERP ma che enunciano principi di diritto applicabili anche nella presente fattispecie, essendo disciplinato dalle norme regionali il subentro dei familiari in caso di morte dell’ “assegnatario” in modo del tutto analogo alla disciplina normativa statale) nei quali è stato precisato come, in materia di locazione di immobili dell’edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione e, pertanto, la morte dell’assegnatario di un alloggio non determina una successione nel rapporto locatizio, bensì la cessazione dell’assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente assegnante, ed agli eredi dell’assegnatario, non viene attribuito dalla legge un diritto di subentro automatico, ma è data facoltà di chiedere una nuova assegnazione in loro favore del medesimo bene, a titolo preferenziale – ai sensi del D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 12 – sempre che sussistano le condizioni di carattere generale richieste dalla legge – nella specie l’art. 2 medesimo Decreto Presidenziale – (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6571 del 29/07/1987; id. Sez. 1, Sentenza n. 4305 del 29/04/1999; id. Sez. 2, Sentenza n. 178 del 10/01/2003 e Sez. 1, Sentenza n. 6588 del 28/04/2003 -che rilevano come i familiari del de cuius esercitino un diritto “jure proprio” e non “jure successionis” -; id. Sez. 1, Sentenza n. 18738 del 17/09/2004).

Tuttavia il rilievo mosso dalla ricorrente alla sentenza di appello, pur se esatto, non è ex se idoneo ad inficiare il supporto motivazionale della sentenza impugnata che rimane sorretta dall’altra autonoma “ratio decidendi” concernente la accertata insussistenza in capo alla figlia dei requisiti di legittimazione al subentro (previsti dalla L.R. Liguria n. 10 del 2004, art. 12, comma 3), anche nel caso in cui la L. dovesse considerarsi come una nuova assegnataria dell’alloggio comunale, difettando la prova della appartenenza anagrafica della S. al nucleo familiare della L. alla data della voltura del titolo il 31.5.1999 (id est “al momento della assegnazione”: L.R. Liguria n. 10 del 2004, art. 12, comma 3), e comunque che fosse convivente con la madre al tempo del decesso di questa, non essendo stata richiesta e non avendo mai conseguito la S. l’autorizzazione, prevista dalla L.R. Liguria n. 10 del 2004, art. 12, comma 4, all'”ampliamento permanente” del nucleo familiare, una volta rientrata in Italia.

Al riguardo occorre precisare che, indipendentemente dalla scarsa chiarezza della norma dell’art. 12 L.R. predetta, la modifica del comma 1, lett. b) introdotta dalla L.R. Liguria 11 marzo 2014, n. 3, art. 3 non ha innovato alla diposizione preesistente, ma ha soltanto provveduto a specificare il significato prescrittivo già espresso dalla disposizione originaria che distingueva tra “figli nati od adottati”, che entravano a far parte di diritto nel nucleo familiare dell’assegnatario (comma 1, lett. b), dai soggetti “facenti parte del nucleo familiare al momento della assegnazione” (comma 3), intendendo riferirsi evidentemente al requisito della convivenza con l’assegnatario – espressamente richiesta per l’appartenenza al nucleo familiare – dalla L.R. n. 10 del 2004, art. 5, comma 2, dovendo al proposito distinguersi l’ipotesi del figlio nato o adottato dall’assegnatario, successivamente alla data di assegnazione dell’alloggio, che la legge presume “juris et de jure” convivente dal momento della nascita o della adozione con l’assegnatario (e che al momento dell’assegnazione non poteva – ovviamente – essere indicato tra i componenti del nucleo familiare), dalla ipotesi in cui il figlio, sia già nato o sia stato già adottato al momento dell’assegnazione e dunque, se convivente con l’assegnatario debba essere da questi puntualmente indicato, al momento dell’assegnazione dell’alloggio, tra i componenti del nucleo familiare. Tutti gli altri soggetti indicati come familiari dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, non dichiarati originariamente – al momento della assegnazione – tra i componenti del nucleo familiare, possono successivamente inserirsi, se conviventi, tra gli appartenenti del nucleo familiare dell’assegnatario, ma soltanto attraverso il procedimento di “ampliamento permanente” di detto nucleo volto a consentire all’ente pubblico gestore dell’alloggio di verificare: a) che il godimento dell’alloggio assolva effettivamente alle esigenze abitative che l’interesse pubblico intende soddisfare e dunque sia riservato ai componenti del nucleo familiare dell’assegnatario, richiedendosi al minimo la dimostrazione anagrafica della convivenza; b) che l’ampliamento del nucleo familiare non abbia inciso sui requisiti patrimoniali e reddituali che giustificano il permanere dell’assegnazione dell’alloggio.

Ne segue che l’intervento chiarificatore della L.R. n. 3 del 2014, disponendo che fanno parte di diritto del nucleo familiare “i figli dell’assegnatario nati od adottati in costanza di assegnazione” si è limitato a portare in evidenza il significato già espresso, se pure con formula ellittica, nel precedente testo normativo (“i figli nati od adottati”) il cui senso veniva ad essere esplicitato e completato mediante il necessario riferimento alla nozione di nucleo familiare (caratterizzata dal requisito di effettiva coabitazione) contenuta nell’art. 5 stessa L.R., non potendo trovare giustificazione una diversa interpretazione della norma nel senso di includere nel nucleo familiare anagrafico dell’assegnatario anche i figli già nati sebbene con esso non conviventi, che andrebbe in palese contrasto con le finalità pubbliche perseguite dalla normativa sugli alloggi economici e popolari.

Non avendo la S. specificamente impugnato anche la diversa ratio decidendi della sentenza di appello secondo cui la figlia non avrebbe fornito dimostrazione, di essere stata inserita nel nucleo familiare della L. e di coabitare con la madre, al momento della voltura dell’assegnazione, e neppure avrebbe attivato, successivamente al rientro in Italia, il procedimento di ampliamento permanente del nucleo familiare della subentrata – assegnataria L., il motivo in esame si palesa carente di interesse alla stregua del principio secondo cui “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa ” (cfr. Corte cass. SU 20.6.2007 n. 14297; Corte cass. SU 23.12.2009 n. 27210).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso principale.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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