Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11234 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 20/05/2011), n.11234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGLILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

INFOTER SRL IN FALLIMENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/2004 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 13/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine accoglimento del primo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento Infoter impugnò la cartella esattoriale notificatagli il 3.10.2001 con la quale l’Istituto San Paolo Riscossioni gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 33.000.000 per Irpeg L. 613.000 per contributo di solidarietà, oltre interessi, con riferimento all’anno di imposta 1994. Sostenne che la cartella era stata emessa per l’intero importo delle somme pretese dal Fisco in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, perchè il relativo atto di accertamento era stato impugnato e respinto della Commissione Tributaria Provinciale con sentenza non definitiva. Nonostante l’opposizione dell’Ufficio, la CTP accolse il ricorso e la CTR respinse l’appello dell’Amministrazione, che ricorre per la cassazione della decisione con due motivi. Il Fallimento non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha motivato la decisione col rilievo che, nella specie, si trattava “del pagamento di somme dovute a seguito di una sentenza della Commissione di primo grado”, e non erano pertanto applicabili le disposizioni normative invocate dall’Ufficio, in specie il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15 bis, che “si riferiscono ad un diverso ambito di disciplina della riscossione dei tributi” e quindi “non sono applicabili in caso di pendenza del processo tributario”.

Col primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11, 15 e 15 bis, 60 e 88 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33. Si osserva che era pacifico in causa che la cartella impugnata era stata emessa in base ad un ruolo straordinario, in presenza dell’evidente pericolo per la riscossione costituito dalla apertura della procedura concorsuale a carico del debitore. La pendenza del processo e la sentenza che aveva respinto in primo grado l’impugnativa proposta avverso l’avviso di accertamento erano dunque estranei ai presupposti della pretesa azionata.

Il motivo è fondato. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 bis, espressamente prevede che “in deroga all’art. 15, nei ruoli straordinari, le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo”. L’affermazione della CTR secondo la quale tale norma non sarebbe applicabile alla fattispecie in pendenza del processo tributano non ha base nè logica nè normativa, perchè il “pericolo per la riscossione” che è presupposto del ruolo straordinario di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 bis, è affatto indipendente dalla instaurazione della fase contenziosa e finanche dalla notificazione dell’atto di accertamento (Cass. 10787/2006).

Va peraltro rilevato d’ufficio che, a norma del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33 (“Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n., 267, e al D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979, n. 95, l’ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione al credito in tali procedure”) l’insinuazione al passivo del Fallimento Infoter poteva avvenire direttamente in base al ruolo straordinario, e non era necessaria la emissione di una cartella di pagamento. Emissione che non era nemmeno consentita, in quanto atto preliminare ad una esecuzione individuale cui non poteva procedersi ex L. Fall., art. 51. Il ricorso de Fallimento andava pertanto accolto per un motivo di nullità della cartella di pagamento impugnata diverso da quello ritenuto dalla CTR; ed il ricorso per cassazione va respinto correggendosi in tal senso, ex art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione della sentenza impugnata.

E’ giustificata la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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