Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11234 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 11/06/2020), n.11234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5089 – 2019 R.G. proposto da:

P.F. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Reno, n. 22, presso lo studio dell’avvocato Giulio di Gioia

che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Milena Monica De

Nicola la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore.

INTIMATO

avverso il decreto della corte d’appello di Perugia dei

19.3/2.10.2018,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre

2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto del 19.3/2.10.2018 la corte d’appello di Perugia, in accoglimento del ricorso ex L. n. 89 del 2001, proposto da D.M.A., genitore esercente la potestà sulla minore P.F., condannava il Ministero della Giustizia a pagare alla ricorrente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto”, la somma di Euro 958,00, oltre interessi; condannava altresì il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato Giulio di Gioia ed all’avvocato Milena Monica De Nicola, difensori anticipatari della ricorrente, le spese di lite, liquidate in Euro 210,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa come per legge.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso P.F. (già rappresentata dalla madre D.M.A.); ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.

3. La ricorrente, conformemente al provvedimento di questa Corte dei 13/17.6.2019, ha provveduto a rinnovare in data 10.7.2019, a mezzo posta elettronica certificata, la notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

4. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014.

Deduce che la corte di Perugia, in rapporto all’ammontare – Euro 958,00 – dell’indennizzo liquidato e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 0,01 – Euro 1.100,00), ha quantificato i compensi in misura inferiore ai minimi.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37).

Difatti, alla stregua della tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (giudizi innanzi alla corte d’appello) ed in rapporto allo scaglione di riferimento (Euro 0,01 – Euro 1.100,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 67,50, fase introduttiva Euro 67,50, fase istruttoria Euro 51,00, fase decisionale Euro 100,00.

Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 286,00. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 210,00.

6. In accoglimento dell’esperito ricorso il decreto della corte di appello di Perugia n. 2752 dei 19.3/2.10.2018 va cassato, nei limiti dell’addotta censura, con rinvio alla stessa corte in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

7. Al di là del buon esito del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, nei limiti della censura addotta, il decreto della corte di appello di Perugia n. 2752 dei 19.3/2.10.2018; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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