Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11233 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 20/05/2011), n.11233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.M., L.F., FALLIMENTO SIEB SOCIETA’

IMPORT-EXPORT BESTIAME DI LATORRE MICHELE & C SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 37/2004 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 14/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

l’accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi alla commissione tributaria di primo grado di Bari il fallimento della società SIEB – Società Import-Export Bestiame di Latorre Michele & C. sas. e i due soci M. e L.F. impugnavano altrettanti avvisi di accertamento relativi a maggiorazione delle imposte rispettivamente Ilor ed Irpef per l’anno 1990, fatti notificare dall’ufficio delle imposte, e con i quali l’amministrazione comunicava di avere accertato un reddito complessivo di importo superiore, a fronte di quello dichiarato, sulla scorta di verifica svolta dai propri funzionari che avevano riscontrato irregolarità contabili.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva che parecchi proventi non erano stati contabilizzati; diversi costi non erano deducibili, e i disavanzi non erano suffragati da riscontri, giusta la verifica della Guardia di finanza.

Il giudice adito, riuniti i ricorsi, li accoglieva con sentenza n. 255 del 2002.

Avverso la relativa decisione l’amministrazione proponeva appello, cui i contribuenti resistevano, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Puglia, che rigettava il gravame, osservando che gli atti impositivi erano carenti di motivazione; comunque i dati forniti dalla polizia tributaria erano prettamente cartacei e non avevano riscontro concreto.

Contro questa decisione l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

il fallimento della Sieb e i due soci L. non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 38, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto la CTR non considerava che l’amministrazione aveva addotto la definizione della controversia mediante il condono da parte della società contribuente sin dal primo grado, sicchè essa avrebbe dovuto pronunciare in conformità con l’estinzione del giudizio anche d’ufficio.

Il motivo è inammissibile. Invero esso è generico, posto che la ricorrente non ha specificato nè riportato in particolare la parte di quel gravame con cui avrebbe proposto la doglianza, che comunque sarebbe ugualmente risultata priva di fondamento, perchè non suffragata dalla pretesa dichiarazione integrativa e dal pagamento dell’imposta da parte della Sieb.

2)Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, poichè il giudice di appello non considerava che i ricorsi dei soci erano privi dei motivi, atteso che i ricorrenti avevano chiesto l’estensione degli effetti della sentenza concernente l’Ilor alla loro posizione per l’irpef, pur trattandosi di imposte differenti, e pertanto, verificatasi una causa di estinzione del giudizio per la società, nessuna validità poteva riconoscersi alla impugnativa dei due L..

A parte il fatto che tale censura rimane assorbita dal motivo testè esaminato, va tuttavia osservato che anch’essa risulta formulata in modo alquanto generico, dal momento che non vi è stato riportato il tratto del relativo atto di appello in cui la doglianza sarebbe stata prospettata, senza costringere il Collegio ad esaminare il medesimo, essendo ciò non consentito in sede di legittimità.

3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, poichè i secondi giudici pronunciavano sul tema della mancanza di motivazione degli avvisi di accertamento e indi sulla inidoneità di quella per relazione rispetto al processo verbale della polizia tributaria, senza che i contribuenti avessero mai sollevato tale questione, essendosi limitati a contestare soltanto la pretesa fiscale, cadendo quindi essi nel vizio di estrapetizione.

Il motivo è formulato anch’esso in modo generico, atteso che l’agenzia non ha specificato le parti salienti dell’appello e delle controdeduzioni inerenti a tale specifica questione.

4) Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione del D.P.R.. n. 600 del 1973, art. 39, artt. 2697, 2709, 2727 e 2730 c.c., in quanto il giudice di appello non considerava che l’accertamento si basava sulla verifica della Guardia di finanza, posto che la contabilità della società era stata tenuta in modo ampiamente irregolare, con varie inesattezze circa il movimento dei cavalli; registrazione di costi indeducibili ovvero non pertinenti, con la conseguenza che scattavano i presupposti dell’accertamento col metodo i l’onere della prova in capo ai contribuenti.

La censura va condivisa. Invero l’assunto della CTR, secondo cui i dati della verifica non sarebbero stati rilevanti perchè basati su riscontri cartacei è infondato, atteso che anzi proprio quella constatazione dei verbalizzanti costituiva il fondamento della maggiore imposizione, salva prova contraria gravante sugli incisi, però non assolta. Infatti l’ufficio si era basato su presunzioni semplici, ma aventi il carattere della gravità e concordanza, atteso che aveva seguito il pur legittimo criterio di accertamento induttivo. Al riguardo, com’è noto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, persino la presenza di scritture contabili, anche se formalmente corrette, non esclude la legittimità di quello induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente.

Pertanto in tali casi è, consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purchè gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente stesso, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 6337 del 03/05/2002, n. 11645 del 2001, n. 10649 del 2001).

Su tale punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, limitatamente al medesimo, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2; con declaratoria di inammissibilità dei primi tre motivi.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle per intero fra le parti, attesa la parziale soccombenza dell’agenzia in ordine alle prime tre censure.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso; accoglie il medesimo limitatamente al quarto; cassa la sentenza impugnata sul punto, e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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