Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11233 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. III, 07/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14156-2009 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PICENI 25, presso il rag. COSIMO MAIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAROTTI MICHELANGELO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BENEVENTO;

– intimato –

e contro

BANCO DI NAPOLI S.P.A., conferitaria del ramo di azienda da parte

della Intesa Sanpaolo Spa, in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio

dell’avvocato LUPONIO ENNIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

CAMILLERI BRUNO, giusta procura in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 12 80/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9/03/09, depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Marotti Michelangelo, difensore del ricorrente che

ha chiesto la fissazione del ricorso in p.u.;

è presente l’Avvocato Bruno Camillari, difensore della resistente

che non è stato ammesso alla discussione per mancanza di procura

notarile;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilità della memoria di costituzione e per

l’inammissibilità del ricorso come da relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 giugno 2009 B.C. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 10 (rectius: 16) aprile 2009 dalla Corte d’Appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, aveva rigettato la sua domanda finalizzata all’accertamento che alla data in cui aveva eseguito il pignoramento nell’ambito della procedura esecutiva intrapresa nei confronti del Comune di Benevento presso la Banca Intesa sussistevano somme di spettanza dell’ente.

Gli intimati, Comune di Benevento e Banca Intesa S.p.A., non hanno espletato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 548 e 549 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn 3 e 5.

Il denunciato vizio di motivazione risulta privo del momento di sintesi strutturato secondo i criteri sopra evidenziati necessario sia per circoscrivere il fatto controverso, sia per specificare quali capi della sentenza della motivazione e per quali ragioni presentino una motivazione inappropriata.

Il ricorrente formula, invece, due quesiti di diritto che, però, pongono delle domande alla Corte, anzichè postulare l’enunciazione di principi fondati sulle norme di cui ha assunto la violazione e prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva rilevato la dichiarazione sostanzialmente negativa del terzo e aveva comunque accertato che la somma giacente presso il terzo era inferiore a quella dichiarata impignorabile.

Ragioni di completezza inducono a rilevare che questa Corte (Cass. n. 10550 del 2009) ha già autorevolmente affermato che il debitore esecutato è parte necessaria nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 549 c.p.c, in quanto innanzitutto nei suoi confronti deve essere verificata l’esistenza del credito oggetto di pignoramento; nel corso di tale processo di cognizione egli può chiedere l’accertamento della non persistenza del credito nel suo patrimonio e il relativo interesse sostanziale fonda quello all’impugnazione in caso di soccombenza. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Anche questa censura è priva del momento di sintesi necessario con riferimento al vizio di motivazione.

Il quesito di diritto (nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. il principio della causalità va applicato alla regola della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.) risulta assolutamente astratto e, quindi, inidoneo a garantire le finalità perseguite dall’art. 366 bis c.p.c..

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il B. ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

Anche il Banco di Napoli ha presentato memoria e chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio, ma l’art. 378 c.p.c. consente il deposito di memorie solo alla parti in precedenza ritualmente costituite, mentre per partecipare alla discussione in camera di consiglio sarebbe occorsa la procura conferita nella forma prevista dall’art. 83 c.p.c., comma 2 cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; infatti nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè il terzo comma del citato art. 83 c.p.c., nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non possono essere condivise, in quanto nessuno dei due motivi rispetta il dettato dell’art. 366 bis c.p.c. e, di conseguenza, l’inammissibilità di tutti i motivi in cui è articolato rende inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

nulla spese in considerazione dell’inammissibilità della costituzione del Banco di Napoli;

visti gli arti 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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