Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11230 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 11230 Anno 2016
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA
sul ricorso 30428-2011 proposto da:
PLASTIC PUGLIA SRL 04462180722, IN PERSONA DEL SUO
LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO D’ALESSIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE MARIA ROMITO;
– ricorrente –

2016
633

contro

MARELLI MOTORI SPA 02523820245 IN PERSONA DEL SUO
AMM.RE DELEGATO, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio

Data pubblicazione: 31/05/2016

dell’avvocato SUSANNA DONATELLA CAMPIONE, c-14e._d.
1
rappresentato e dife1540 unitamente Aagli avvocati
VINCENZO DITTRICH, ANDREA DI GREGORIO, quest’ultimo
per proc. notarile del 26/1/2016 rep. n.122.899;
RECON DI DI GIOIA E MASCHERPA & C SNC IN LIQUIDAZIONE

VINCENZO

E

MAGARELLI

CATERINA,

elettivamente

domiciliat4 in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo
studio dell’avvocato VITO NANNA, che 1A/rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARIA AMORESE;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 502/2011 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 30/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udino7 dol d,21 Cijlioro Dotti LORENZO
ORILIA;
udito l’Avvocato Romito Giuseppe Maria difensore
della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso e il rigetto del controricorso;
udito l’Avv. Andrea Di Gregorio difensore della
Morelli Motori spa che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

00863720728, IN PERSONA DEI LIQUIDATORI DI GIOIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 25.9.1995 la Plastic Puglia srl convenne davanti
al Tribunale di Bari la Recon srl e la Nuova Marelli Motori spa
per ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di
vendita di “un motore asincrono trifase” e il risarcimento dei

danni. A sostegno della pretesa lamentò la mancata consegna del
motore da parte della produttrice Marelli e l’insorgenza di
ingenti danni per il ritardo nella produzione determinato dalla
ricerca presso altre ditte produttrici.
Si costituirono nel giudizio sia la Recon (intermediaria
nella vendita del macchinario) che la Marelli contestando la
domanda.
La prima dichiaro di avere operato semplicemente quale
agente della Nuova Marelli mentre quest’ultima eccepì
l’incompetenza territoriale e comunque osservò che nessun
contratto era stato concluso per avere la Recon agito senza
rappresentanza.
Con

sentenza

del

783/2006

il

Tribunale

accolse

parzialmente la domanda dichiarando la risoluzione del contratto
e condannando la sola Marelli al pagamento della somma di C.
58.876,09 a titolo di risarcimento danni.
La decisione, impugnata dalla Marelli in via principale e
dalla Plastic Puglia in via Incidentale, venne parzialmente
riformata dalla Corte d’Appello di Bari che, con sentenza
depositata 30.5.2011, accolse in parte solo l’appello principale
3

della Marelli riducendo l’importo del risarcimento ad C.
11.568,63.
Per giungere a tale conclusione, la Corte barese, per
quanto ancora interessa, osservò che il danno patrimoniale
richiesto sotto forma di lucro cessante per la sospensione

dell’attività produttiva poteva essere evitato dalla Plastic
Puglia con l’ordinaria diligenza, mediante adesione all’offerta
formulata dalla società Costarelli disponibile a fornire un
altro motore anche nell’arco di 48 ore, come dichiarato dal
legale rappresentante, sentito come teste.
Avverso la sentenza la Plastic Puglia ha proposto ricorso
per Cassazione sulla base di due motivi, notificandolo alla
Amrelli Motori spa e alla Recon di Di Gioia e Mascherpa & C snc
in liquidazione.
La Marelli Motori spa resiste con controricorso.
Resistono altresì gli ex liquidatori della, Vincenzo di
Gioia e Caterina Magarelli deducendo innanzitutto
l’inammissibilità del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1

Preliminarmente,

va

esaminata

l’eccezione

di

inammissibilità del ricorso proposta dagli ex liquidatori della
Recon (società intermediaria nella vendita) in base al rilievo
che al momento della notificazione del ricorso la società in
liquidazione, già era stata cancellata dal registro delle
4

Imprese e quindi aveva perso la legittimazione giuridica.
Il rilievo è fondato.
Le sezioni unite già nel 2010 affermarono che in tema di
società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art.
2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall’art. 4 del

d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla
cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata
delle società di capitali, impone un ripensamento della
disciplina relativa alle società commerciali di persone, in
virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura
dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro
capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui
analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo
opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità
nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza
dal l ° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data
anteriore (v. Sez. U, Sentenza n. 4060 del 22/02/2010 Rv.
612084; v. nello stesso senso, Sez. l, Sentenza n. 20878 del
08/10/2010 Rv. 614264; Sez. 3, Sentenza n. 9032 del 15/04/2010
Rv. 612486 non massimate).
Sempre le sezioni unite hanno più di recente precisato che
la cancellazione della società dal registro delle imprese, a
partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della
società cancellata, priva la società stessa della capacità di
5

stare in giudizio (con la sola eccezione della

“fictio luris”

contemplata dall’art. 10 della legge fallimentare (v. Sez. U,
Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 Rv. 625324).
Venendo al caso di specie, dalla visura camerale allegata
al controricorso risulta l’avvenuta cancellazione sin dal
Recon di Gioia e Mascherpa e&C. snc

in

19.6.2006 della

liquidazione per cui al momento della notifica del ricorso
(avvenuta il 12.12.2011) essa aveva da tempo perduto la propria
soggettività giuridica e, quindi, la relativa capacita
processuale.
Da ciò consegue l’inammissibilità del

ricorso nei

confronti della predetta società in liquidazione, con
compensazione delle spese per giuste ragioni, non avendo in ogni
caso la ricorrente mosso censure sulla ritenuta estraneità alla
vicenda della predetta società, chiamata nel presente giudizio
di legittimità (seppur erroneamente) evidentemente solo per
ragioni di litisconsorzio processuale.
l bis Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il
primo di essi la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3
e 5 cpc, violazione dell’art. 1227 secondo comma cc e l’omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo, dolendosi del mancato accoglimento della
richiesta di risarcimento danni per lucro cessante, nella misura
pari al valore della merce che avrebbe potuto produrre nel tempo
intercorrente tra il rifiuto della Marelli a vendere il motore e
6

l’acquisto e installazione di altro motore presso una diversa
ditta (la Helmke). Rileva in particolare che, contrariamente a
quanto affermato dalla Corte d’Appello le attività che essa
avrebbe dovuto svolgere per evitare gli ulteriori danni erano
indiscutibilmente gravose e straordinarie, e quindi andavano ben

oltre la “ordinaria diligenza – di cui al secondo comma dell’art.
1227 cc. Fa presente di avere tempestivamente proposto la
domanda di danni per lucro cessante e ne evidenzia la avvenuta
quantificazione da parte del CTU ing. Giovanni Scannicchio.
Il motivo che prevalentemente investe il vizio di
motivazione della sentenza sul dovere di ordinaria diligenza del
creditore nell’evitare il danno (art. 1227 comma 2 cc) è
infondato.
In tema di risarcimento del danno, il primo comma
dell’art. 1227 cod. civ. attiene all’ipotesi del fatto colposo
del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento
dannoso, mentre il secondo comma ha riguardo a situazione in cui
il danneggiato sia estraneo alla produzione dell’evento ma abbia
omesso, dopo la relativa verificazione, di fare uso della
normale diligenza per circoscriverne l’incidenza; l’accertamento
dei presupposti per l’applicabilità della suindicata disciplina
integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di
merito e sottratta al sindacato di legittimità se assistita da
motivazione congrua (v. Sez. 3, Sentenza n. 5511 del 08/04/2003
Rv. 561983; Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 09/02/2004 (Rv.
7

569992).
Ebbene, la Corte d’Appello di Bari ha ritenuto che, a
seguito della mancata consegna del motore richiesto, la Plastic
Puglia completò l’impianto solo nell’ottobre 1995 allorché
ricevette altro motore da una terza ditta, la Helmke, sostenendo

peraltro oneri maggiori pari a C. 5.862,30. Ha accertato però
che le Officine Costarelli in data 22.2.1995 formularono offerta
di fornitura di un impianto usato comprensivo di motore per il
prezzo di lire 135.000.000 e l’equivalente di nuova produzione
al prezzo di lire 291.000.000. La Corte, ha rilevato altresì
sulla scorta di quanto precedentemente riscontrato dal CTU, che
il motore ordinato alla Marelli era identico a quello
contemplato nella più ampia offerta della Costarelli . Ancora, ha
affermato che dalla deposizione del teste Osvaldo Costarelli,
amministratore delegato della omonima società, era emersa la
disponibilità della sua azienda a fornire

“l/

motore”

in

questione anche nell’arco delle 48 ore.
E, sulla base di tali argomentazioni, la Corte di merito
ha concluso che correttamente era stato negato dal primo giudice
il risarcimento del danno patrimoniale per la temporanea
sospensione dell’attività produttiva in applicazione dell’art.
1227 secondo coma cc: secondo i giudici di merito, con
l’ordinaria diligenza il danno poteva essere evitato ben potendo
la società indirizzare l’ordine alla fornitrice titolare
dell’esclusiva (cioè la Costarelli), che lo avrebbe prontamente
8

evaso (v. pagg. 9 e 10). La sentenza ha altresì affermato che
dalla deposizione del teste Costarelli risultava una
disponibilità alla fornitura

“tanto dell’intero macchinario,

quanto dello specifico motore”

(v. pag. 10).

Trattasi, come si vede, di un percorso argomentativo

basato su titpici accertamenti in fatto, congruamente motivato
ed immune da vizi logici, nonché giuridicamente corretto perché
aderente alla giurisprudenza di questa Corte.
Infatti,

con riferimento al contenuto dell’ordinaria

diligenza esigibile è stato in più occasioni affermato che
l’art. 1227 c.c., comma 2, non si limita a prescrivere al
danneggiato un comportamento meramente negativo, consistente nel
non aggravare con la propria attività il danno già prodottosi,
ma richiede un intervento attivo e positivo, volto non solo a
limitare, ma anche ad evitare le conseguenze dannose. La norma
che onera il danneggiato ad uniformarsi ad un comportamento
attivo ed attento dell’altrui interesse, rientra tra le fonti di
integrazione del regolamento contrattuale, per cui la stessa
“evitabilità” del danno è coordinata con i principi di
correttezza e di buona fede oggettiva, contenuti nell’art. 1175
c.c., applicabile ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio
e non al solo debitore, nel senso che costituisce onere sia del
debitore che del creditore di salvaguardare l’utilità dell’altra
parte nei limiti in cui ciò non comporti un’apprezzabile
sacrificio a suo carico (Sez. L, Sentenza n. 16076 del
9

21/09/2012 Rv. 624106; sez.

L Sentenza n. 9898 del 11/05/2005

Rv. 581089, entrambe in motivazione; Cass. 7 aprile 1983 n.
2468; Casa. 14 gennaio 1992 n. 320 cit.).
Il limite alla esigibilità del comportamento attivo è
costituito dalla “ordinaria” e non “straordinaria” diligenza,

nel senso che le attività che il creditore avrebbe dovuto porre
in essere al fine dell’evitabilità del danno, non siano gravose
o straordinarie, come esborsi apprezzabili di denaro, assunzione
di rischi, apprezzabili sacrifici (Sez. L, Sentenza n.
16076/2012 cit., sempre in motivazione; v altresì Sez. 3,
Sentenza n. 15231 del 05/07/2007 Rv. 598303; Sez. 3, Sentenza n.
6735 del 30/03/2005 Rv. 580786; Cass. 15 luglio 1982 n. 4174;
Casa. 14 novembre 1978 n. 5243; Casa. 25 gennaio 1975 n. 304;
Cass. 6 luglio 2002 n. 9850).
Un tale diffuso orientamento, certamente ispirato alla
tutela del dovere di correttezza e cooperazione nelle
obbligazioni, appare condivisibile dal Collegio rispetto ad
altro più risalente – su cui poggia il ricorso – secondo cui tra
le attività gravose e straordinarie debba ricomprendersi anche
l’acquisto aliunde delle cose che costituivano l’oggetto della
prestazione promessa. Detta giurisprudenza peraltro risulta
contrastata da altra in senso contrario, secondo cui invece la
permanenza del vincolo contrattuale sino alla pronunzia di
risoluzione non impedisce alla parte, che ha sofferto
l’inadempimento, di procurarsi altrove la prestazione. Pertanto,
10

se, tenuto conto delle circostanze del caso, il procurarsi
altrimenti la prestazione appariva richiesto dall’ordinaria
diligenza per evitare o contenere il danno, la parte che abbia
ciò trascurato non può sfuggire alle conseguenze previste
dall’art. 1227 ult. comma cod. civ.; altresì cass. 9937/1997 in

motivazione).
Il ragionamento della Corte d’Appello – che, come si è
visto, ha dato conto con motivazione assolutamente congrua delle
ragioni per le quali ha escluso la gravosità di un acquisto
“allunde” del motore industriale – appare dunque inattaccabile
dalla critica della società ricorrente che, invece, sottopone in
sedR. di legittimità una questione tipicamente fattuale e cioè
l’analisi in concreto dei comportamenti necessari ad evitare il
danno da lucro cessante e una valutazione anch’essa
tipicamente fattuale – sulla gravosità di tali comportamenti,
riproponendo / nell’elencazione dei comportamenti a cui non si
riteneva tenuta / non solo circostanze di fatto escluse
espressamente dalla Corte d’Appello (come la necessità di
acquistare aliunde l’intero impianto piuttosto che il solo
motore), ma anche (v. ricorso a pagg. 15 e 16) iniziative del
danneggiato chiaramente rientranti nella categoria del danno
emergente e che invece la Corte di merito ha puntualmente
riconosciuto ai fini del quantum (v. pag. 10 della sentenza ove
si considerano i maggiori oneri economici di acquisto del
motore).
11

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo, dolendosi dell’interpretazione data
dalla Corte di merito alla deposizione del teste Osvaldo
Costarelli in ordine fornitura alternativa del macchinario.

Previa analisi della deposizione, la società ricorrente
rimprovera alla Corte di Appello l’errore nel ritenere che il
teste abbia dichiarato la disponibilità della sua ditta a
fornire “i/

solo motore”

piuttosto che l’intero impianto. La

censura viene però proposta in via condizionata, cioè qualora
non si ritenga trattarsi di errore revocatorio e in proposito la
ricorrente rileva di avere già incardinato giudizio di
revocazione davanti alla Corte d’Appello di Bari.
Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni:
primo, perché denunzia un tipico errore nella percezione
del significato letterale e logico di una deposizione
testimoniale. Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte è
costante nell’affermare che in tema di impugnazioni civili,
l’errore nella percezione del significato letterale e logico di
una deposizione testimoniale non attiene alla interpretazione e
valutazione della prova e non dà luogo, quindi, al vizio di
omessa o contraddittoria motivazione della sentenza, ma ad un
errore di fatto che, a norma dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.,
consente solo l’impugnazione per revocazione (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 10127 del 25/06/2003 Rv. 564564; Sez. 3, Sentenza n.
12

476 del 23/01/1996 Rv. 495531; Sez. 3, Sentenza n. 7679 del
18/12/1986 Rv. 449672). E di tale principio mostra di essere ben
a conoscenza la stessa ricorrente che come dichiarato in
ricorso – ha agito in revocazione davanti alla Corte d’Appello.
In secondo luogo – e il rilievo a questo punto tronca

definitivamente ogni ulteriore discussione – perché se non si
trattasse di vizio revocatorio, si sarebbe comunque in presenza
di una alternativa interpretazione della deposizione di un
teste, qui non sindacabile sotto il profilo del vizio
motivazionale. Infatti, secondo il costante orientamento di
questa Corte, anche a sezioni unite – ed oggi ribadito – la
deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata
con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità
non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di
controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e
la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue
13

che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della
omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può
legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento
del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del
mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della

controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio,
ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a
base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477
del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del
27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del
07/01/2014 Rv. 629382).
In conclusione il ricorso contro la Marelli va rigettato e
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della
Recon di Di Gioia e Mascherpa & C snc in liquidazione e compensa
le spese; lo rigetta nei confronti della Marelli Motori spa e
condanna la ricorrente al rimborso, in favore della predetta
società, delle spese del giudizio di

cassazione, che liquida,

in complessivi C 6.200,00 di

cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 22.3.2016.

l—

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