Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11230 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/05/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 20/05/2011), n.11230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9647/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.G., F.C., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE

Bruno, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANGHERI

FRANCO, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 159/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata l’08/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/02/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato LO GIUDICE, che ha chiesto

l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di T.G. e F.C. (quest’ultima coniuga codichiarante, entrambi resistenti con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento di maggior reddito in relazione alla cessione d’azienda (farmacia) da parte di To.Gi. al figlio G. contro costituzione di una rendita vitalizia in favore del padre cedente, la C.T.R. Emilia Romagna confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso dei contribuenti ed annullato l’avviso opposto) rilevando che la rendita vitalizia non è determinata nella durata e pertanto non è possibile sulla base di essa stabilire il reale valore dell’avviamento, con la conseguenza che la suddetta rendita deve essere tassata in capo al cedente come reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente mentre il cessionario può imputare il relativo costo tra le componenti negative del reddito di impresa.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che i controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè la ricorrente, deducencio violazione di norme di diritto, non avrebbe specificamente indicato le affermazioni della sentenza gravata in contrasto con le norme citate, risolvendosi la censura in una disquisizione di carattere generale sulle norme richiamate senza individuare il contenuto della sentenza impugnata ritenuto inficiato dal vizio lamentato. La dedotta inammissibilità non sussiste in quanto sia nel ricorso considerato nel suo complesso, sia, specificamente, nella esposizione dell’unico motivo (nella cui parte iniziale viene addirittura riportato un passaggio della sentenza impugnata) risultano individuate con chiarezza le affermazioni della sentenza impugnata oggetto di censura (impossibilità di considerare la rendita vitalizia quale corrispettivo della cessione di azienda per impossibilità di determinare il valore della plusvalenza e “adombrato” rischio di doppia imposizione), nonchè le ragioni della censura.

3. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1872 c.c., nonchè D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 47, 54, 68 e 75 (T.U.I.R.), l’Agenzia ricorrente afferma: che, a norma dell’art. 75, comma 2, lett. a) cit. T.U.I.R., nel caso di cessione di azienda i relativi corrispettivi si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell’atto ovvero alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (se successivo); che la rendita vitalizia può costituire il corrispettivo di una cessione d’azienda ed in tal caso è possibile determinare la plusvalenza calcolando, mediante capitalizzazione, il valore attuale della rendita in termini finanziari; che la rendita vitalizia, nel corso della sua frazionata percezione, costituendo una modalità di pagamento del corrispettivo della cessione, non è tassabile in capo al cedente come reddito assimilabile a quelli di lavoro, e l’eventuale pagamento di imposta a tale ultimo titolo dovrebbe essere rimborsata a seguito dell’effettiva liquidazione di quanto dovuto a titolo di plusvalenza; in ogni caso che il divieto di doppia imposizione diviene operante solo in caso di concreta applicazione dell’imposta. La censura è fondata.

Secondo l’art. 54 nel testo vigente ratione temporis, costituisce plusvalenza il corrispettivo della cessione di azienda meno i costi non ammortizzati.

A norma dell’art. 1872 c.c., la rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso mediante alienazione di un bene, essa pertanto può costituire il corrispettivo di un’alienazione patrimoniale e quindi anche il corrispettivo di una cessione di azienda. Tale rendita, pur essendo una utilità aleatoria quanto all’ammontare concreto delle erogazioni che in base ad essa verranno eseguite o ricevute, ha un valore economico agevolmente accertabile in base a calcoli attuariali, come emergente dal fatto che le rendite vitalizie hanno un prezzo di mercato e che la capitalizzazione di esse è operazione pacificamente riconosciuta dall’ordinamento (vedi ad esempio la liquidazione della rendita in somma capitale da parte dell’Inail).

In proposito, è da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, è configurabile una plusvalenza da avviamento commerciale, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54, comma 3, anche nel caso di cessione a titolo oneroso di un’azienda il cui corrispettivo sia rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia: ai fini dell’imputazione del corrispettivo, occorre infatti considerare il momento di stipulazione del contratto, ai sensi del citato D.P.R. n. 917, art. 75, tenendo conto della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica dell’atto traslativo, e prescindendo da clausole estranee al tipo contrattuale, senza che assuma alcun rilievo il carattere aleatorio della rendita, comunque determinabile sulla base delle tabelle di capitalizzazione risultanti dalla normativa fiscale (v. Cass. n. 10801 del 2007).

E’ inoltre da evidenziare che nella specie non sussiste il rischio di doppia imposizione, posto che la doppia imposizione vietata si verifica solo nel momento della concreta liquidazione della “seconda” imposta e solo nel caso (nella specie non ricorrente) in cui l’amministrazione ritenga di aver diritto a ritenere il doppio pagamento.

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, infatti, ai fini della configurabilità di un’ipotesi di doppia imposizione vietata non ha alcuna rilevanza l’avvenuta corresponsione, in relazione al medesimo fatto indice di reddito, di un altro tributo, atteso che il contribuente ha l’obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge (senza possibilità di “scegliere”, in alternativa, un diverso tributo), e pertanto non sono violati i principi di alternatività dell’imposta e/o del divieto di doppia imposizione allorchè l’amministrazione finanziaria richieda il versamento del tributo ritenuto dovuto, senza peraltro escludere la rimborsabilità dell’imposta erroneamente versata (v. Cass. n. 18524 del 2010, in tema di vendita di immobile non soggetta ad Iva, in cui l’amministrazione aveva escluso la detraibilità dell’Iva e richiesto il pagamento dell’imposta di registro senza peraltro escludere il rimborso della suddetta Iva erroneamente versata).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Atteso lo sviluppo della vicenda processuale nel merito, si ritiene di compensare le spese di primo grado e d’appello e di condannare i soccombenti alle spese del presente giudizio di legittimità come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna i soccombenti alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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